Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge provinciale 14 agosto 2001, n.9

Legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9:
“Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del Bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 34 del 21 agosto 2001, Supplemento n. 3)

(Omissis)

ARTICOLO 20
(Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”)

1. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l’organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie.”

(Omissis)

ARTICOLO 34
(Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”)

1. Al comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“h) impianti e rete di teleriscaldamento.”
2. Il comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“12. Nelle zone di cui al comma 11, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune mantenendo la destinazione d’uso preesistente. Gli edifici residenziali esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997 ed espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, possono essere ricostruiti nel verde agricolo nel territorio dello stesso comune o in un comune limitrofo, mantenendo la stessa cubatura e la destinazione d’uso preesistente.”
3. Il primo periodo del comma 25 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Non è consentito il rilascio di autorizzazioni né l’invio di comunicazioni di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco.”
4. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “nonché parcheggi pubblici e privati” sono aggiunte le parole: “strade e altre attrezzature viarie”.

(Omissis)

ALLEGATO 20

NOTE:

Note all’articolo 34:

Il testo dell’articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 65 – Opere di urbanizzazione
1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta e di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
h) impianti e rete di teleriscaldamento.
2. Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.”

(Omissis)