Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13
Legge provinciale Bolzano 11 agosto 1997, n. 13: “Legge urbanistica provinciale”.
(omissis)
ARTICOLO 65
Opere di urbanizzazione
1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali,
b) spazi di sosta e di parcheggio,
c) fognature,
d) rete idrica,
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,
f) pubblica illuminazione,
g) spazi di verde attrezzato.
2. Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne,
b) scuole dell’obbligo,
c) mercati di quartiere,
d) delegazioni comunali,
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi,
f) impianti sportivi di quartiere,
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.
(omissis)
Autore:
Provincia Autonoma di Bolzano
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Chiese, Attrezzature religiose, Opere di urbanizzazione secondaria, Pianificazione urbanistica
Natura:
Legge provinciale