Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5
LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica”
(Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16)
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
Art. 2
Istituzione di posti a tempo indeterminato
1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, sono istituiti posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nel ruolo di cui all’articolo 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come modificato dall’articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. Ai docenti di religione cattolica di cui al comma 1 si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.
Art. 3
Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente
1. Per l’accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica di cui all’articolo 2 trova applicazione l’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall’articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 (Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione delI’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche), come modificato dall’intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. Ai docenti di cui alla lettera b) del punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 751/1985 è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall’ordinario diocesano di Trento.
3. Ai candidati dei concorsi previsti dal comma 1 è richiesto, oltre ai titoli di cui al comma 2, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall’ordinario diocesano di Trento.
4. Almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice devono essere in possesso di titoli specifici riferiti al concorso, stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con l’ordinario diocesano. La Giunta provinciale definisce altresì i programmi d’esame, d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento, nonché le ulteriori modalità e criteri di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1.
5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal sovrintendente scolastico d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 121/1985, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 751/1985.
Art. 4
Assunzione di personale docente a tempo determinato
1. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni.
2. Qualora per la copertura dei posti di cui al comma 1 venga assunto personale docente di religione cattolica già incaricato stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.
Art. 5
Revoca dell’idoneità
1. Ferme restando le norme vigenti sulla mobilità del personale docente della scuola a carattere statale, il personale docente di religione con contratto a tempo indeterminato al quale viene revocata l’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali.
2. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l’idoneità dall’ordinario diocesano non fruisca della mobilità di cui al comma 1, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per i fini di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull’organizzazione dell’insegnamento) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, articolo come da ultimo modificato dall’articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.
3. Qualora non trovino applicazione i commi 1 e 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
Art. 6
Incarichi ispettivi
1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all’insegnamento della religione cattolica, il sovrintendente scolastico conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall’ordinario diocesano di Trento.
2. Per i fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell’incarico.
3. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quello previsto per il personale ispettivo dai contratti collettivi statali e provinciali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.
4. A richiesta della Giunta provinciale, il personale di cui al comma 1 può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 7
Norme transitorie
1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo all’assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.
2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio.
3. Al fine del riconoscimento degli anni di servizio di cui ai commi 1 e 2 si intendono gli anni di servizio comunque prestati con incarico annuale.
4. Le modalità e i criteri di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale.
5. In prima applicazione l’incarico ispettivo è confermato al personale che abbia svolto da almeno dieci anni in provincia di Trento funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6. Nel caso di mancato rinnovo dell’incarico, il personale di cui al presente comma è inquadrato, anche in soprannumero e purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, tra il personale docente di religione cattolica di cui all’articolo 2.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all’unità previsionale di base 10.6.110 (capitolo 21876/001) del bilancio provinciale annuale 2001 e pluriennale 2001-2003.
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Dossier:
Scuola e Religione, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Religione Cattolica, Ordinario diocesano, Insegnanti, Stato giuridico, Idoneità, Personale docente, Assunzioni a tempo inderminato
Natura:
Legge provinciale