Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Febbraio 2010

Legge provinciale 07 agosto 2006, n.6

Provincia autonoma di Trento, Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.
(in B.U. Trentino-Alto Adige 16 agosto 2006, n. 33, suppl. ord. n. 2)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

(omissis)

Titolo II – Soggetti del sistema educativo provinciale

(omissis)

Capo III – Istituzioni scolastiche e formative paritarie

Art. 30. Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa.

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie sono soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale, secondo le modalità e le condizioni previste da questa legge e dai regolamenti attuativi.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000, ai fini di questa legge sono definite istituzioni paritarie le scuole che fanno parte integrante del sistema educativo provinciale, abilitate secondo le norme vigenti a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e che sono dotate dei requisiti organizzativi e di qualità previsti da quest'articolo.
3. Alle istituzioni e alle scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuta piena libertà anche per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Le istituzioni paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo. Le stesse istituzioni garantiscono agli studenti la possibilità di libera partecipazione alle attività non comprese nei piani di studio provinciali che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle istituzioni che ne fanno richiesta e che, impegnandosi ad attuare il comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e un progetto d'istituto conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
b) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
c) fatte salve le peculiarità ordinamentali, la coerenza dell'organizzazione dell'istituzione con i principi e le finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e con l'articolazione dei cicli di istruzione e formazione;
d) la definizione di un curricolo nel rispetto dei piani di studio provinciali e di quanto previsto dall'articolo 56;
e) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti;
f) l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, nel rispetto della specificità ordinamentale del soggetto richiedente;
g) l'iscrizione alle istituzioni per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'anno scolastico che essi intendono frequentare e nel rispetto dello statuto e del progetto formativo educativo dell'ente gestore;
h) l'applicazione delle norme vigenti in materia d'inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;
i) l'organica costituzione di percorsi completi, fermo restando che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d'istituzione di nuovi percorsi completi;
j) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti o, nel caso di percorsi di formazione professionale, del titolo di studio o della qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali;
k) in deroga a quanto previsto dalla lettera j) e comunque in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, l'utilizzo di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali ovvero il ricorso anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti;
l) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e docente che rispettino i contratti collettivi di settore.
5. Le istituzioni paritarie partecipano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale secondo gli standard stabiliti per le istituzioni provinciali.
6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 4 e 7, la Provincia accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità e revoca il riconoscimento in caso di perdita dei requisiti richiesti.
7. È confermata la parità già riconosciuta dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi della legge n. 62 del 2000.
8. Con regolamento sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo.

(omissis)

Titolo IV – Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio

Capo I – Disposizioni generali

(omissis)

Art. 55. Piani di studio provinciali.

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.
2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.
3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio (1).
4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.
5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.
6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle L.P. 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), e L.P. 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e L.P. 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.
7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.P. 30 luglio 2008, n. 14.

(omissis)

Titolo VI – Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I – Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione I – Disposizioni generali

(omissis)

Art. 91. Concorsi pubblici.

1. I concorsi pubblici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i concorsi sono indetti ogni tre anni in relazione ai posti vacanti e disponibili individuati dalla Provincia;
b) ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso provinciali;
c) almeno la metà dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere in possesso di titoli adeguati in relazione al concorso, stabiliti dalla Provincia;
d) per i concorsi dei docenti di religione cattolica la Provincia definisce i programmi d'esame e i titoli dei componenti la commissione esaminatrice d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento;
(omissis)

Art. 96. Disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica.

1 Quest'articolo disciplina lo stato giuridico del personale docente e ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. Al personale docente di religione cattolica, per quanto non diversamente disposto da quest'articolo, si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.
2. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo sono istituiti posti a tempo indeterminato di personale docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nella dotazione complessiva di cui all'articolo 85.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti dal numero 4 dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nel testo vigente. Ai docenti di cui al numero 4.4, lettera b), dell'intesa è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento. Ai candidati dei concorsi è richiesto, oltre ai predetti titoli, il possesso del riconoscimento d'idoneità previsto dal protocollo addizionale, numero 5, lettera a), reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dalla Provincia d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, numero 5, lettera a), di cui alla legge n. 121 del 1985, e del numero 2.5 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.
4. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Provincia provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni. Se per la copertura dei posti a tempo determinato è assunto personale docente di religione cattolica già incaricato non stabilizzato, nonché già incaricato stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), ad esso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.
5. I docenti di religione cattolica fruiscono dell'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. La mobilità territoriale dei docenti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario.
6. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, esclusivamente se gli viene revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano di Trento, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché sia in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale. Se il docente al quale è stata revocata l'idoneità dall'ordinario diocesano non fruisce della mobilità e ha almeno dieci anni di servizio, egli può essere utilizzato per attività connesse con la scuola. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
7. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica la Provincia conferisce per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo a uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano di Trento. A tal fine si applica l'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1997. La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell'incarico. A richiesta della Provincia detto personale può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale.
8. La formazione in servizio e l'aggiornamento professionale del personale docente di religione cattolica sono effettuati nel rispetto dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e d'accordo con l'ordinario diocesano di Trento.

(omissis)