Legge provinciale 05 settembre 1991, n.22
L.P. Trento 5 settembre 1991, n. 22: “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”.
(da BUR Trentino Alto Adige N. 39 del 10 settembre 1991 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 10-09-1991)
(omissis)
Art. 111
Esenzione dal contributo
1. Il contributo di concessione non è dovuto:
(omissis)
e) per gli impianti, le attrezzature tecnologiche, le opere pubbliche o di interesse generale ivi comprese quelle di culto e di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune;
(omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Chiese, Pianificazione urbanistica, Oneri di urbanizzazione secondaria, Contributo di concessione
Natura:
Legge provinciale