Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2005

Legge provinciale 05 marzo 2003, n.2

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2: “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 10 del 11 marzo 2003, Supplemento n. 1)

(Omissis)

Capo II – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

ARTICOLO 15
(Cause d’ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale)

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:
a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all’articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
h) il difensore civico.
2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause d’ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell’incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall’effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s’intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.

(Omissis)

ARTICOLO 17
(Incompatibilità di cariche)

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:
a) deputato o senatore;
b) giudice della Corte costituzionale;
c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;
d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;
e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;
f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.
2. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.
3. Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l’incarico di:
a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;
b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;
c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l’esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;
d) colui che in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sia legato alla Regione o alle Province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti;
e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle Province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma;
f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d’ineleggibilità prevista da questa legge.
5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.
6. Le cause d’incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d’incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall’esercizio delle funzioni, prima della convalida dell’elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.
8. La cessazione dalle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
9. L’accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.
10. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico.

(Omissis)

Capo III – Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I – Disposizioni generali

ARTICOLO 22
(Protezione dei contrassegni tradizionali)

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della Provincia, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio provinciale.
2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti e rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.
4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l’elettore.
7. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
8. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di questo articolo il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l’eventuale presentazione di altro contrassegno.
9. Il Presidente della Provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta del ricevimento del contrassegno sul retro di un esemplare del medesimo.
10. Il Presidente della Provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti all’Ufficio centrale circoscrizionale e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia di Trento non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l’ordine stabilito mediante sorteggio dal Presidente della Provincia. Al sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

(Omissis)

Sezione II – Formazione delle candidature

ARTICOLO 30
(Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature)

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 28, comma 1:
a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall’articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell’articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;
c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate dalle persone designate all’atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;
e) ricusa le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 55 del 1990, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall’articolo 27; ricusa, altresì, le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;
f) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Provincia che non contengano l’indicazione della lista o delle liste collegate;
g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente;
h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia eventualmente compreso nella lista medesima;
i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l’ordine delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale ammesse; l’ordine delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale è stabilito mediante un sorteggio numerico indipendentemente dall’ordine delle candidature alla carica di presidente; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.
2. La ricusazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia comporta la ricusazione dell’unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell’unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di presidente comporta la ricusazione della candidatura medesima.
3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
4. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l’Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.
5. Trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l’originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto di cui all’articolo 31.

(Omissis)