Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge provinciale 05 marzo 2001, n.7

Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7:
“Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 12 del 20 marzo 2001, Supplemento n. 2)

(Omissis)

Art. 44
(Comitato etico provinciale)

1. È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell’amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall’attività sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo sia a gruppi sociali ed all’intera società.
2. Il Comitato esprime parere in ordine alle attività sanitarie connesse:
a) alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull’uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie;
b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;
c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;
d) alla tutela della qualità della vita e della dignità umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili;
e) alla terapia del dolore;
f) ad ogni altra attività sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali.
3. Il parere del Comitato deve essere obbligatoriamente acquisito in tutti i casi nei quali i diritti della persona umana possano essere violati dall’attività clinica, dalla ricerca o dalla sperimentazione biomedica.

(Omissis)

5. Il Comitato è composto da:
a) tre medici ospedalieri;
b) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
c) un medico di medicina generale;
d) uno psicologo;
e) un rappresentante della categoria infermieristica;
f) un esperto in materia di bioetica;
g) un esperto in materia di bioetica specialista in teologia;
h) un rappresentante delle organizzazioni di tutela degli interessi degli utenti del Servizio sanitario provinciale;
i) un magistrato o un giurista;
j) un assistente religioso ospedaliero;
k) un esperto in statistica.
6. La Giunta provinciale definisce il funzionamento e la durata del Comitato e ne nomina il presidente, il suo sostituto nonché i componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), i) ed j) su indicazione dei rispettivi ordini o collegi professionali o delle autorità competenti. I membri di cui al comma 5, lettere f) e h) sono scelti dalla Giunta provinciale sulla base di particolari meriti conseguiti in campo bioetico o di tutela degli interessi dell’utenza.

(Omissis)