Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Febbraio 2005

Legge federale 26 settembre 1997

Legge federale Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose, 26 settembre 1997, così come emendata dalle leggi 26 marzo 2000, 21 marzo 2002 e 25 luglio 2002.

(traduzione a cura di Giovanni Codevilla)

L’Assemblea Federale della Federazione Russa,
confermando il diritto di ciascuno alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa ed anche all’uguaglianza davanti alla legge indipendentemente dall’atteggiamento verso la religione e dalle convinzioni;
basandosi sul fatto che la Federazione Russa è uno Stato laico;
riconoscendo il particolare ruolo dell’Ortodossia nella storia della Russia nella formazione e nello sviluppo della sua spiritualità e cultura;
rispettando il Cristianesimo, l’Islam, il Buddismo, il Giudaismo e le altre religioni che costituiscono parte integrante dell’eredità storica dei popoli della Russia;
considerando importante contribuire al raggiungimento della reciproca comprensione, della tolleranza e del rispetto nei problemi della libertà di coscienza e della libertà di professione religiosa;
approva la presente Legge federale.

Capo I. Norme generali

Articolo 1. Oggetto della regolamentazione della presente Legge federale.

La presente Legge federale regola i rapporti giuridici nell’ambito dei diritti dell’uomo e del cittadino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa ed anche la posizione giuridica delle associazioni religiose.

Articolo 2. La legislazione sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose.

1. La legislazione sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose è costituita dalle corrispondenti norme della Costituzione della Federazione Russa e del Codice Civile della Federazione Russa, dalla presente Legge federale, dagli altri atti normativi della Federazione Russa approvati in conformità con essi ed anche dagli atti normativi dei Soggetti della Federazione Russa.
2. I diritti dell’uomo e del cittadino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa sono regolati dalla Legge federale. Le Leggi e gli altri atti giuridici normativi approvati nella Federazione Russa e riguardanti l’esercizio del diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa ed anche l’attività delle associazioni religiose, devono essere conformi con la presente Legge federale. In caso di contrasto con la presente Legge federale degli atti normativi dei Soggetti della Federazione Russa su problemi di tutela del diritto alla libertà di coscienza e di professione religiosa e su problemi dell’attività delle associazioni religiose, vige la presente Legge federale.
3. Nulla nella legislazione sulla libertà di coscienza, di professione religiosa e sulle associazioni religiose deve essere interpretato nel senso di una diminuzione o di una limitazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa garantiti dalla Costituzione della Federazione Russa o derivanti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.

Articolo 3. Il diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa.

1. Nella Federazione Russa sono garantite la libertà di coscienza e la libertà di professione religiosa, compreso il diritto di professare individualmente o assieme ad altri qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di sceglierla liberamente e di cambiarla, di avere e di diffondere convinzioni religiose ed altre e di agire in conformità con esse.
I cittadini stranieri e le persone senza cittadinanza che si trovano legalmente sul territorio della Federazione Russa godono del diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa alla pari con i cittadini della Federazione Russa e sono soggetti alla responsabilità stabilita dalle Leggi federali per la violazione della legislazione sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose.
2. Il diritto dell’uomo e del cittadino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa può essere limitato dalla Legge federale soltanto nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della salvaguardia delle basi del sistema costituzionale, della moralità, della salute, dei diritti e degli interessi legittimi dell’uomo e del cittadino, della garanzia della difesa del Paese e della sicurezza dello Stato.
3. Non è ammessa l’istituzione di privilegi, di restrizioni o di altre forme di discriminazione in dipendenza dall’atteggiamento verso la religione.
4. I cittadini della Federazione Russa sono uguali davanti alla legge in tutti gli ambiti della vita civile, politica, economica, sociale e culturale indipendentemente dal loro atteggiamento verso la religione e dall’appartenenza religiosa. Il cittadino della Federazione Russa, nel caso in cui l’adempimento del servizio militare sia in contrasto con le sue convinzioni o con la sua professione religiosa, ha il diritto di sostituirlo con un servizio civile alternativo. Su richiesta delle organizzazioni religiose, con decisione del Presidente della Federazione Russa, ai ministri del culto può essere concesso il rinvio della chiamata al servizio militare e l’esonero dal partecipare ai raduni militari in tempo di pace, in conformità con la legislazione della Federazione Russa sull’obbligo militare e sul servizio militare.
5. Nessuno ha l’obbligo di fornire informazioni circa il proprio atteggiamento verso la religione e nessuno può essere sottoposto a coercizione per determinare il proprio atteggiamento verso la religione, per professare o rifiutare di professare una religione, per partecipare o non partecipare a servizi liturgici, ad altri riti o cerimonie religiose, all’attività delle associazioni religiose ed all’istruzione religiosa. È vietato attirare i minorenni nelle associazioni religiose e l’insegnamento della religione ai minorenni contro la loro volontà e senza l’accordo dei loro genitori, ovvero delle persone che ne fanno le veci.
6. L’impedimento ad esercitare il diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa, incluso l’impedimento accompagnato da violenza alla persona, con offesa dolosa dei sentimenti dei cittadini in relazione al loro atteggiamento verso la religione, con propaganda della superiorità religiosa, con distruzione o danneggiamento dei beni o con minaccia di compiere tali azioni, è vietato e perseguito in conformità con la Legge federale. È vietato lo svolgimento di pubbliche iniziative e la distribuzione di testi ed immagini che offendono i sentimenti religiosi dei cittadini nelle vicinanze dei luoghi oggetto di venerazione religiosa.
7. Il segreto della confessione è tutelato dalla legge. Un ministro del culto non può essere sottoposto a responsabilità per il rifiuto a fornire deposizioni relative a circostanze che siano a lui divenute note tramite la confessione.

Articolo 4. Lo Stato e le associazioni religiose.

1. La Federazione Russa è uno Stato laico. Nessuna religione può costituirsi in qualità di religione di Stato od obbligatoria. Le associazioni religiose sono separate dallo Stato e sono uguali davanti alla Legge.
2. In conformità con il principio costituzionale della separazione delle associazioni religiose dallo Stato, lo Stato:
– non si ingerisce nella scelta da parte del cittadino del proprio atteggiamento verso la religione e dell’appartenenza religiosa, nella formazione religiosa dei figli da parte dei genitori, o delle persone che ne fanno le veci, in conformità con le proprie convinzioni e tenendo conto del diritto del bambino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa;
– non affida alle associazioni religiose l’adempimento di funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle istituzioni statali e degli organi di autogoverno locale;
– non si ingerisce nell’attività delle associazioni religiose se questa non è in contrasto con la presente Legge Federale;
– garantisce un carattere laico dell’educazione negli istituti di educazione statali e municipali.
3. Lo Stato regola la concessione alle organizzazioni religiose di facilitazioni tributarie ed altre, presta aiuto finanziario, materiale ed altro alle organizzazioni religiose nel restauro, nella conservazione e nella tutela degli edifici e dei beni che sono monumenti della storia e della cultura ed anche nell’assicurare l’insegnamento delle discipline obbligatorie negli istituti di istruzione costituiti dalle organizzazioni religiose in conformità con la legislazione della Federazione Russa sull’educazione.
4. L’attività degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale non è accompagnata da riti e cerimonie religiose pubbliche. I funzionari degli organi del potere statale, degli altri organi statali e degli organi di autogoverno locale ed anche i militari non hanno il diritto di sfruttare la propria posizione di servizio per la formazione di un determinato atteggiamento verso la religione.
5. In conformità con il principio costituzionale di separazione delle associazioni religiose dallo Stato, l’associazione religiosa:
– si costituisce ed esercita la sua attività in conformità con la propria struttura gerarchica e istituzionale, sceglie, nomina e sostituisce il proprio personale in base al suo regolamento;
– non svolge funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle istituzioni statali e degli organi di autogoverno locale;
– non partecipa alle elezioni degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale;
– non partecipa all’attività dei movimenti e dei partiti politici e non presta ad essi aiuto materiale e di altro tipo.
6. La separazione delle associazioni religiose dallo Stato non comporta limitazioni dei diritti dei membri di dette associazioni a partecipare alla pari con gli altri cittadini alla direzione degli affari dello Stato, all’elezione degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale, all’attività dei partiti politici, dei movimenti politici e delle altre associazioni sociali.
7. Su richiesta delle organizzazioni religiose, i corrispondenti organi del potere statale nella Federazione Russa hanno il diritto di istituire feste religiose con giornate non lavorative (festive) nei rispettivi territori.

Articolo 5. L’educazione religiosa.

1. Ciascuno ha il diritto di ricevere un’educazione religiosa in base alla propria scelta individualmente o assieme ad altri.
2. La formazione e l’educazione dei figli viene curata dai genitori, o dalle persone che ne fanno le veci, tenendo conto del diritto del bambino alla libertà di coscienza ed alla libertà di professione religiosa.
3. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di costituire istituti di educazione in conformità con i propri statuti e con la legislazione della Federazione Russa.
4. Su richiesta dei genitori, o delle persone che ne fanno le veci, e con l’accordo dei figli che studiano negli istituti di educazione statali e municipali, l’amministrazione di questi istituti, in accordo col rispettivo organo di autogoverno locale, offre alle organizzazioni religiose la possibilità di insegnare la religione ai bambini al di fuori dell’ambito del programma educativo.

Capo II. Le associazioni religiose.

Articolo 6. Le associazioni religiose.

1. Nella Federazione Russa viene riconosciuta come associazione religiosa un’associazione volontaria di cittadini della Federazione Russa e di altre persone che vivono stabilmente e su basi legali sul territorio della Federazione Russa, costituita ai fini di professare assieme una fede e di diffonderla, che sia in possesso delle caratteristiche corrispondenti a tale fine:
– la professione religiosa;
– la celebrazione di uffici liturgici e di altri riti e cerimonie religiose;
– l’insegnamento religioso e la formazione religiosa dei propri seguaci.
2. Le associazioni religiose possono costituirsi nella forma di gruppi religiosi e di organizzazioni religiose.
3. È vietata la costituzione di associazioni religiose negli organi del potere statale, negli altri organi statali, nelle istituzioni statali e negli organi di autogoverno locale, nei reparti militari e nelle organizzazioni statali e municipali.
4. Sono vietate la costituzione e l’attività delle associazioni religiose i cui fini e la cui attività siano in contrasto con la legge.

Articolo 7. Il gruppo religioso.

1. Nella presente Legge federale viene riconosciuto come gruppo religioso un’associazione volontaria di cittadini della Federazione Russa, costituita al fine di professare assieme una fede e di diffonderla, che esercita la sua attività senza la registrazione dello Stato e senza l’acquisizione della capacità giuridica della persona giuridica. I locali ed i beni necessari per l’attività del gruppo religioso vengono concessi in uso del gruppo dai suoi partecipanti.
2. I cittadini che costituiscono un gruppo religioso con l’intenzione di trasformarlo in futuro in organizzazione religiosa danno notifica agli organi di autogoverno locale della sua costituzione e dell’inizio dell’attività.
3. I gruppi religiosi hanno il diritto di celebrare liturgie ed altri riti e cerimonie. ed anche di insegnare la religione e di impartire una formazione religiosa ai propri seguaci.

Articolo 8. L’organizzazione religiosa.

1. Viene riconosciuta come organizzazione religiosa un’associazione volontaria di cittadini e di altre persone che vivono stabilmente e su basi legali sul territorio della Federazione Russa, costituita al fine di professare assieme una fede e di diffonderla, e registrata in qualità di persona giuridica secondo le modalità stabilite dalla Legge.
2. Le organizzazioni religiose in dipendenza dalla sfera territoriale della loro attività si suddividono in locali e centralizzate.
3. Viene riconosciuta come organizzazione religiosa locale l’organizzazione religiosa composta da non meno di dieci partecipanti, che hanno raggiunto l’età di diciotto anni e che vivono permanentemente in una località o in un centro abitato urbano o rurale sul territorio di un Soggetto della Federazione Russa.
4. Viene riconosciuta come organizzazione religiosa centralizzata l’organizzazione religiosa composta, in conformità con il proprio statuto, da non meno di tre organizzazioni religiose locali.
5. Un’organizzazione religiosa centralizzata, le cui strutture abbiano agito sul territorio della Federazione Russa su basi legali per la durata di almeno 50 anni al momento in cui detta organizzazione religiosa presenta la richiesta di registrazione statale, ha il diritto di usufruire nelle proprie denominazioni delle parole “Russia”, “russo” e dei vocaboli da queste derivati.
6. Viene riconosciuta come organizzazione religiosa anche l’istituto o l’organizzazione, costituiti da un’organizzazione religiosa centralizzata in conformità con il proprio statuto, che abbiano il fine e le caratteristiche previste dal punto 1 dell’art. 6 della presente Legge federale, ivi compreso l’organo o l’istituzione direttiva o coordinativa, ed anche l’istituto di educazione religiosa professionale.
7. Gli organi del potere statale nell’esame delle questioni riguardanti l’attività delle organizzazioni religiose nella società, prendono in considerazione la sfera territoriale di attività dell’organizzazione religiosa ed offrono alle corrispondenti organizzazioni religiose la possibilità di partecipare all’esame di questi problemi.
8. La denominazione di un’organizzazione religiosa deve contenere le informazioni circa la sua professione religiosa. L’organizzazione religiosa ha l’obbligo di indicare la propria denominazione completa nell’esercizio dell’attività.
9. Un’organizzazione religiosa ha l’obbligo di informare l’organo che adotta la decisione della sua registrazione statale circa il cambiamento delle informazioni indicate al punto 1 dell’art.5 della Legge Federale “Della registrazione statale delle persone giuridiche”, con l’esclusione delle informazioni relative alle licenze ricevute, entro tre giorni dal momento di tali cambiamenti. Detto organo nel termine non superiore ad un giorno lavorativo dal giorno della ricezione delle informazioni da parte dell’organizzazione religiosa ne dà comunicazione, in conformità con l’art. 2 della Legge Federale “Della registrazione statale delle persone giuridiche”, all’organo federale incaricato del potere esecutivo (di seguito: organo registrante incaricato), in quale introduce nell’unico registro statale delle persone giuridiche un’annotazione sul cambiamento delle informazioni sull’organizzazione religiosa.
La reiterata mancata presentazione da parte dell’organizzazione religiosa del rinnovamento delle informazioni nel termine stabilito, necessarie per introdurre le modifiche nell’unico registro statale delle persone giuridiche, costituisce motivo per l’organo che ha adottato la decisione della registrazione statale dell’organizzazione religiosa di rivolgersi al Tribunale con la richiesta di riconoscere che detta organizzazione ha cessato la propria attività in qualità di persona giuridica e di estrometterla dall’unico registro statale delle persone giuridiche.
L’organizzazione religiosa è parimenti obbligata ad informare annualmente l’organo che ha adottato la decisione della sua registrazione statale, circa la continuazione della propria attività.
Le informazioni sulle organizzazioni religiose locali possono essere presentate, secondo le modalità stabilite nel presente punto, dalla corrispondente organizzazione religiosa centralizzata. (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).

Articolo 9. La costituzione delle organizzazioni religiose.

1. Fondatori di un’organizzazione religiosa locale possono essere non meno di dieci cittadini della Federazione Russa associati in un gruppo religioso che sia in possesso di un’attestazione della sua esistenza in un dato territorio per la durata di non meno di quindici anni, rilasciata dagli organi di autogoverno locale, ovvero di un’attestazione che esso rientra nella struttura di un’organizzazione religiosa centralizzata della medesima professione religiosa rilasciata da detta organizzazione.
2. Le organizzazioni religiose centralizzate si formano in presenza di almeno tre organizzazioni religiose locali della stessa professione religiosa in conformità con i regolamenti propri delle organizzazioni religiose, se questi regolamenti non sono in contrasto con la legge.

Articolo 10. Lo statuto dell’organizzazione religiosa.

1. L’organizzazione religiosa agisce sulla base dello statuto che viene approvato dai suoi fondatori o da un’organizzazione religiosa centralizzata e deve rispondere ai requisiti della legislazione civile della Federazione Russa.
2. Nello statuto dell’organizzazione religiosa sono indicati:
– la denominazione, il luogo di ubicazione, il tipo di organizzazione religiosa, la professione religiosa e, nel caso di appartenenza ad un’organizzazione religiosa centralizzata esistente, la denominazione di questa;
– i fini, i compiti e le forme fondamentali di attività;
– le modalità di costituzione e di cessazione dell’attività;
– la struttura dell’organizzazione, gli organi direttivi, le modalità della loro formazione e la loro competenza;
– le fonti di costituzione dei mezzi finanziari e degli altri beni dell’organizzazione;
– le modalità per introdurre modifiche ed integrazioni dello statuto;
– le modalità circa la disposizione dei beni in caso di cessazione dell’attività;
– altre informazioni relative alle particolarità dell’attività dell’organizzazione religiosa in questione.

Articolo 11. La registrazione statale delle organizzazioni religiose.

1. Le organizzazioni religiose sono soggette alla registrazione statale in conformità con la Legge Federale “Della registrazione statale delle persone giuridiche”, tenendo conto delle speciali modalità della registrazione statale delle organizzazioni religiose stabilito dalla presente Legge Federale.
La decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa viene adottata dall’organo federale del potere esecutivo nel campo della giustizia (di seguito: organo federale della giustizia) o dal suo organo territoriale. L’introduzione nell’unico registro statale delle persone giuridiche delle informazioni sulla costituzione, la riorganizzazione e la liquidazione delle organizzazioni religiose, e parimenti di altre informazioni previste dalle leggi federali, viene effettuata dall’organo registrante incaricato, sulla base della decisione adottata dall’organo federale della giustizia o dal suo organo territoriale sulla registrazione statale corrispondente. Inoltre, le modalità di cooperazione dell’organo federale di giustizia e dei suoi organi territoriali con l’organo registrante delegato per le questioni della registrazione statale delle organizzazioni religiose sono stabilite dal Governo della Federazione Russa.
(Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
2. La decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa locale, e parimenti di una organizzazione religiosa centralizzata che ha organizzazioni religiose locali sul territorio di un soggetto della Federazione Russa, viene adottata dall’organo territoriale dell’organo federale della giustizia nel rispettivo soggetto della Federazione russa. (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
3. L’organo federale della giustizia adotta la decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa centralizzata che ha delle organizzazioni religiose locali sul territorio di due o più soggetti della Federazione Russa (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
4. La decisione sulla registrazione statale delle organizzazioni religiose, costituite da organizzazioni religiose centralizzate in conformità con il punto 6 dell’art. 8 della presente Legge Federale, viene adottata dall’organo che ha adottato la decisione sulla registrazione statale delle corrispondente organizzazione religiosa (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002)
5. Per la registrazione statale di una organizzazione religiosa locale i fondatori presentano al corrispondente organo territoriale dell’organo federale della giustizia (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002):
una domanda di registrazione;
un elenco delle persone che costituiscono l’organizzazione religiosa, con l’indicazione della cittadinanza, del luogo di residenza e della data di nascita;
lo statuto dell’organizzazione religiosa;
il protocollo dell’assemblea costituente;
un documento, rilasciato dall’organo di autogoverno locale, che conferma l’esistenza del gruppo religioso in quel territorio per una durata di non meno di 15 anni, ovvero che attesta che il gruppo rientra in una organizzazione religiosa centralizzata rilasciato dal suo centro direttivo;
le informazioni sui fondamenti della dottrina religiosa e della relativa pratica, tra cui la storia dell’origine della religione e dell’associazione in questione, le forme ed i metodi della sua attività, l’atteggiamento nei confronti della famiglia, del matrimonio e dell’educazione, i particolari circa l’atteggiamento verso la salute dei seguaci di quella religione, le limitazioni per i membri ed i ministri dell’organizzazione in relazione ai loro diritti ed obblighi civili;
le informazioni relative all’indirizzo (luogo di ubicazione) dell’organo direttivo costituito dall’organizzazione religiosa, mediante il quale si realizza il contatto con l’organizzazione religiosa (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002);
un documento che attesta il pagamento della tassa di registro (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002)
6. Nel caso in cui l’organo superiore direttivo (centro) di un’organizzazione religiosa costituita si trova oltre i confini della Federazione Russa, in aggiunta ai documenti indicati nel punto 5 del presente articolo, secondo le modalità stabilite viene presentato lo statuto od altro documento costitutivo dell’organizzazione religiosa straniera, convalidato dall’organo statale del paese in cui si trova questa organizzazione.
7. I requisiti per la registrazione statale delle organizzazioni religiose centralizzate ed anche delle organizzazioni religiose costituite dalle organizzazioni religiose centralizzate sono:
-la domanda di registrazione;
-un elenco dei fondatori dell’organizzazione religiosa;
-lo statuto dell’organizzazione religiosa costituita approvato dal suo fondatore (dai suoi fondatori);
-le informazioni sull’indirizzo (luogo di ubicazione) dell’organo direttivo dell’organizzazione religiosa che agisce permanentemente, mediante il quale si realizza il contatto con l’organizzazione religiosa (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002);
-una copia autenticata da notaio dello statuto e del documento sulla registrazione statale del fondatore (dei fondatori); (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002):
-la rispettiva decisione dell’organo competente del fondatore (dei fondatori) (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002):
-un documento sul pagamento della tassa di registro (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002);
In caso di costituzione di un’organizzazione religiosa centralizzata, il fondatore (i fondatori) presenta (presentano) anche gli statuti di almeno tre organizzazioni religiose locali che rientrano nella sua struttura e le informazioni circa le altre organizzazioni religiose che rientrano in questa struttura.
8. La richiesta della registrazione statale di un’organizzazione religiosa, costituita da un’organizzazione religiosa centralizzata o sulla base di un’attestazione rilasciata da un’organizzazione religiosa centralizzata, viene esaminata nel termine di un mese dal giorno della presentazione di tutti i documenti previsti dal presente articolo. Negli altri casi l’organo che adotta la decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa ha il diritto di prolungare il termine per l’esame dei documenti sino a sei mesi per effettuare una perizia statale in materia religiosa. Le modalità di effettuazione della perizia statale in materia religiosa sono stabilite dal Governo della Federazione Russa (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
9. In caso di inosservanza da parte del richiedente (dei richiedenti) dei requisiti previsti ai punti 5 – 7 del presente articolo, l’organo che adotta la decisione sulla registrazione statale dell’organizzazione religiosa ha il diritto di lasciare inevasa la domanda, dando di ciò notifica al richiedente (ai richiedenti) (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
10. L’organo federale della giustizia o il suo organo territoriale, dopo avere adottato la decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa, invia all’organo registrante incaricato le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento da parte di questo organo delle funzioni per la tenuta dell’unico registro statale delle persone giuridiche.
Sulla base della decisione adottata dall’organo federale della giustizia o dal suo organo territoriale circa la registrazione statale di una organizzazione religiosa e dei documenti e delle informazioni necessarie ad essi presentate, l’organo registrante incaricato, nel termine non superiore a cinque giorni lavorativi dal giorno delle ricezione dei documenti e delle informazioni necessarie, inserisce nell’unico registro statale delle persone giuridiche la relativa annotazione ed entro un termine non superiore ad un giorno lavorativo, successivo al giorno dell’inserimento dell’annotazione indicata, dà di ciò comunicazione all’organo che adotta la decisione della registrazione statale dell’associazione religiosa.
L’organo federale di giustizia od il suo organo territoriale, nel termine non superiore a tre giorni lavorativi dal giorno della ricezione dall’incaricato dell’organo di registrazione della informazione circa l’inserimento nell’unico registro statale delle persone giuridiche dell’annotazione sull’associazione religiosa, rilascia al richiedente un documento attestante il fatto dell’inserimento dell’annotazione sull’organizzazione religiosa nell’unico registro statale delle persone giuridiche (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
11. Le modifiche e le integrazioni apportate agli statuti delle organizzazioni religiose sono soggette a registrazione statale secondo le modalità previste per la registrazione delle organizzazioni religiose ed entrano in vigore di fronte ai terzi dal giorno della registrazione statale.
12. Per la registrazione statale di una organizzazione religiosa e delle modifiche introdotte nel suo statuto, viene riscossa una tassa statale secondo le modalità e nella misura stabilite dalla legislazione della Federazione Russa (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).

Articolo 12. Il rifiuto di registrazione statale di un’organizzazione religiosa.

1. La registrazione statale di un’organizzazione religiosa può essere rifiutata nei seguenti casi:
– se i fini e l’attività dell’organizzazione religiosa sono contrari alla Costituzione della Federazione Russa ed alla legislazione della Federazione Russa, con riferimento a concreti articoli delle leggi;
– per il mancato riconoscimento del carattere religioso di un’organizzazione;
– se lo statuto e gli altri documenti presentati non corrispondono ai requisiti della legislazione della Federazione Russa o per l’inattendibilità delle informazioni in essi contenute;
– se nell’unico registro statale delle persone giuridiche esiste un’organizzazione precedentemente registrata con la medesima denominazione;
– se il fondatore (i fondatori) non ha (non hanno) la competenza legale.
2. In caso di rifiuto di registrazione statale di un’organizzazione religiosa, la decisione adottata viene comunicata in forma scritta al richiedente (ai richiedenti) con l’indicazione della motivazione del rifiuto. Non è consentito il rifiuto di costituire un’organizzazione religiosa per motivi di opportunità. Il rifiuto della registrazione statale di una organizzazione religiosa ed anche l’eludere tale registrazione possono essere appellati al Tribunale (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).

Articolo 13. Le rappresentanze delle organizzazioni religiose straniere.

1. Si denomina organizzazione religiosa straniera l’organizzazione costituita oltre i confini della Federazione Russa in conformità con la legislazione di uno Stato estero.
2. Ad un’organizzazione religiosa straniera può essere concesso il diritto di aprire una propria rappresentanza sul territorio della Federazione Russa.
La rappresentanza di un’organizzazione religiosa straniera non può occuparsi di attività di culto o di altra attività religiosa e ad essa non si estende lo status di associazione religiosa stabilito dalla presente Legge federale.
3. Le modalità di registrazione, di apertura e chiusura della rappresentanza di un’organizzazione religiosa straniera sono stabilite dal Governo della Federazione Russa in conformità con la legislazione della Federazione Russa.
4. In caso di approvazione della decisione di registrare la rappresentanza di un’organizzazione religiosa straniera, viene rilasciato al suo rappresentante un certificato del modello stabilito dal Governo della Federazione Russa.
5. Un’organizzazione religiosa russa ha il diritto di avere presso di sé la rappresentanza di un’organizzazione religiosa straniera.

Articolo 14. Sospensione dell’attività di una associazione religiosa, liquidazione di una organizzazione religiosa e divieto all’attività di una associazione religiosa in caso di violazione della legislazione da parte di essa
1. Le organizzazioni religiose possono essere liquidate:
– per decisione dei loro fondatori, ovvero dell’organo al quale lo statuto dell’organizzazione religiosa attribuisce questo potere;
-per decisione del Tribunale in caso di violazioni reiterate o gravi delle norme della Costituzione della Federazione Russa, della presente Legge federale e di altre norme federali, ovvero in caso di sistematico svolgimento da parte dell’organizzazione religiosa di attività in contrasto con i fini della sua costituzione (fini statutari).
-Per decisione del Tribunale nel caso previsto al punto 9 dell’art. 8 della presente Legge Federale (Il presente punto è stato aggiunto con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
2. I motivi per la liquidazione di un’organizzazione religiosa, e per il divieto all’attività di una organizzazione religiosa o di un gruppo religioso in via giudiziaria sono (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002):
– la violazione della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico;
– lo svolgimento di azioni indirizzate alla realizzazione di un’attività estremistica;
– la coercizione alla distruzione della famiglia;
– l’attentato alla persona ed ai diritti e libertà dei cittadini;
– il recare danno alla moralità ed alla salute dei cittadini, secondo quanto stabilito dalla legge, tra cui il fare uso in relazione alla loro attività religiosa di mezzi narcotici e psicotropi, di ipnosi, lo svolgimento di attività oscene e di altre attività antigiuridiche;
– l’istigazione al suicidio o il rifiuto per motivi religiosi dell’aiuto medico a persone che si trovano in condizione di pericolo di vita e di salute;
– l’impedimento a ricevere l’istruzione obbligatoria;
– la coercizione dei membri e dei seguaci dell’associazione religiosa e di altre persone ad alienare i beni loro appartenenti a vantaggio dell’associazione religiosa;
– l’impedimento all’uscita di un cittadino da un’associazione religiosa con la minaccia di causare un danno alla vita, alla salute ed ai beni, se sussiste il pericolo della sua reale attuazione, ovvero con la minaccia di ricorrere ad un’azione violenta e mediante altri atti antigiuridici;
– l’incitamento dei cittadini a rifiutare l’adempimento degli obblighi civili stabiliti dalla Legge ed a compiere altre attività antigiuridiche.
3. Gli organi della Procura della Federazione Russa, l’organo della giustizia ed i suoi organi territoriali ed anche gli organi di autogoverno locale hanno il diritto di presentare al Tribunale un’istanza di liquidazione di una organizzazione religiosa, ovvero di interdizione dell’attività di una organizzazione religiosa o di un gruppo religioso (Il presente punto è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
4. La registrazione statale di una organizzazione religiosa in relazione alla sua liquidazione viene effettuata secondo le modalità previste dalla Legge Federale “Della registrazione statale delle persone giuridiche”, tenendo conto delle particolarità di tale registrazione stabilite dalla presente Legge Federale.
Le informazioni ed i documenti necessari per l’attuazione della registrazione statale di una organizzazione religiosa in relazione alla sua liquidazione vengono presentato all’organo che ha adottato la decisione circa la registrazione statale di quella organizzazione religiosa alla sua costituzione.
L’organo federale della giustizia o il suo organo territoriale, dopo l’adozione della decisione sulla registrazione statale dell’organizzazione religiosa un relazione alla sua liquidazione, invia all’organo registrante incaricato le informazione ed i documenti che sono necessari per l’espletamento da parte di questo organo delle funzioni per la tenuta dell’unico registro statale delle persone giuridiche.
Sulla base della decisione indicata, adottata dall’organo federale della giustizia o dal suo organo territoriale, e delle informazioni e dei documenti necessari da essi presentati, l’organo di registrazione incaricato in un termine non superiore a quattro giorni lavorativi dal giorno della ricezione dei documenti e delle informazioni necessarie, inserisce nell’unico registro delle persone giuridiche la relativa annotazione e nel termine non superiore ad un giorno lavorativo, successivo a quello dell’inserimento dell’annotazione, dà di ciò comunicazione all’organo che ha adottato la decisione indicata.
Le modalità di cooperazione dell’organo federale della giustizia e dei suoi organi territoriali con l’organo registrante incaricato per la questione della registrazione statale delle organizzazioni religiose in relazione alla liquidazione vengono stabilite dal Governo della Federazione Russa.
La registrazione statale di una organizzazione religiosa in relazione alla sua liquidazione viene effettuata in un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dal giorno della presentazione di tutti i documenti, in regola secondo le modalità stabilite (Il presente punto è stato introdotto con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002)
5. La capacità giuridica dell’organizzazione religiosa come persona giuridica cessa ed i beni dell’organizzazione religiosa liquidata vengono ripartiti in conformità con il suo statuto e con la legislazione civile della Federazione Russa.
6. I motivi e le modalità di liquidazione dell’organizzazione religiosa su decisione del Tribunale si applicano anche in relazione al divieto di attività di un gruppo religioso.
L’attività di una associazione religiosa può essere sospesa e l’organizzazione religiosa può essere liquidata, e l’attività di un’associazione religiosa che non è una organizzazione religiosa può essere interdetta secondo le modalità e per le cause previste dalla Legge Federale “Dell’opposizione all’attività estremistica” (Il presente comma è stato inserito con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).

Capo III. I diritti e le condizioni di attività
delle organizzazioni religiose

Articolo 15. I regolamenti interni delle organizzazioni religiose.

1. Le organizzazioni religiose agiscono in conformità con i propri regolamenti interni se questi non sono in contrasto con la legislazione della Federazione Russa e posseggono la capacità giuridica prevista nei loro statuti.
2. Lo Stato rispetta i regolamenti interni delle organizzazioni religiose se questi regolamenti non sono in contrasto con la legislazione della Federazione Russa.

Articolo 16. I riti e le cerimonie religiose.

1. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di costruire e mantenere edifici e attrezzature di culto ed altri luoghi e beni appositamente adibiti ai servizi liturgici, alle riunioni religiose e di preghiera ed alla venerazione religiosa (pellegrinaggi).
2. I servizi liturgici e gli altri riti e cerimonie religiose si svolgono liberamente negli edifici e nelle costruzioni di culto e sul territorio ad essi pertinente, negli altri luoghi concessi alle organizzazioni religiose a questi fini, nei luoghi di pellegrinaggio, negli istituti e nelle aziende delle organizzazioni religiose, nei cimiteri e nei crematori ed anche nei locali di abitazione.
3. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di celebrare riti religiosi negli istituti di cura e profilassi e negli istituti ospedalieri, nelle case per l’infanzia, nelle case internato per gli invalidi e gli anziani, negli istituti in cui si scontano condanne penali nella forma di privazione della libertà, su richiesta dei cittadini che in esse si trovano, in locali appositamente assegnati per questi fini dall’amministrazione. La celebrazione di riti religiosi nei locali di mantenimento in stato di detenzione è consentito nel rispetto dei dettami della legislazione processuale penale della Federazione Russa.
4. Il comando dei reparti militari tenendo conto dei dettami degli statuti militari non impedisce ai soldati di partecipare ai servizi liturgici ed agli altri riti e cerimonie religiose.
5. Negli altri casi i servizi liturgici pubblici e gli altri riti e cerimonie religiose si effettuano secondo le modalità previste per lo svolgimento di incontri, cortei e dimostrazioni.

Articolo 17. La letteratura religiosa e gli oggetti a destinazione religiosa.

1. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di produrre, acquistare, esportare, importare e diffondere letteratura religiosa, materiali a stampa, materiali audio e video ed altri oggetti a destinazione religiosa.
2. Le organizzazioni religiose godono del diritto esclusivo di costituire imprese per la pubblicazione di letteratura liturgica e per la produzione di oggetti destinati al culto.
3. La letteratura, i materiali a stampa, ed i materiali audio e video prodotti dalle organizzazioni religiose devono avere un marchio con la denominazione ufficiale completa di detta organizzazione religiosa.

Articolo 18. L’attività di beneficenza e culturale – istruttiva delle organizzazioni religiose.

1. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di esercitare un’attività di beneficenza sia direttamente, sia mediante la costituzione di organizzazioni di beneficenza.
2. Per la realizzazione dei propri fini e compiti statutari le organizzazioni religiose, secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Federazione Russa, hanno il diritto di fondare organizzazioni culturali – istruttive, educative ed altri istituti ed anche di costituire mezzi di comunicazione di massa.
3. Lo Stato presta assistenza ed aiuto all’attività di beneficenza delle organizzazioni religiose ed anche alla realizzazione da parte loro di programmi e di iniziative culturali – istruttive socialmente importanti.

Articolo 19. Gli istituti di educazione professionale religiosa.

1. Le organizzazioni religiose in conformità con i loro statuti hanno il diritto esclusivo di costituire istituti di educazione professionale religiosa (istituti di educazione spirituale) per la preparazione dei ministri e del personale religioso.
2. Gli istituti di educazione professionale religiosa sono soggetti a registrazione in qualità di organizzazioni religiose e ricevono una licenza statale per il diritto di svolgere un’attività educativa.
3. I cittadini che studiano nelle sezioni di internato degli istituti di educazione professionale religiosa che hanno la licenza statale godono del diritto di rinviare la chiamata al servizio militare in conformità con la legislazione sull’obbligo militare ed il servizio militare e delle altre facilitazioni previste dalla legislazione della Federazione Russa.

Articolo 20. Le relazioni ed i contatti internazionali.

1. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di instaurare e favorire contatti e relazioni internazionali, ivi comprese le finalità di pellegrinaggio e la partecipazione a riunioni ed altre iniziative, per ricevere un’educazione religiosa ed anche di invitare per questi fini cittadini stranieri.
2. Le organizzazioni religiose hanno il diritto esclusivo di invitare cittadini stranieri per un’occupazione professionale, ivi compresa la predicazione e l’attività religiosa nell’ambito delle stesse organizzazioni, in conformità con la legislazione federale.

Articolo 21. Il diritto di proprietà delle organizzazioni religiose.

1. In proprietà delle organizzazioni religiose possono trovarsi edifici, appezzamenti di terreno, beni a destinazione produttiva, sociale, di beneficenza, culturale – istruttiva, ed altra, articoli a finalità religiosa, mezzi in denaro ed altri beni necessari per garantire la loro attività, ivi compresi quelli annoverati tra i monumenti delle storia e della cultura.
2. Le organizzazioni religiose godono del diritto di proprietà sui beni acquisiti o costituiti da essi mediante i propri mezzi e sui beni offerti dai cittadini e dalle organizzazioni, ovvero trasmessi dallo Stato in proprietà delle organizzazioni religiose, oppure acquisiti in altro modo che non sia in contrasto con la legislazione della Federazione Russa.
3. Il trasferimento in proprietà alle organizzazioni religiose di edifici di culto e di costruzioni con gli appezzamenti di terreno ad esse pertinenti e di altri beni a destinazione religiosa che sono in proprietà statale o municipale per il loro uso a fini funzionali avviene a titolo gratuito.
4. Le organizzazioni religiose possono avere in proprietà beni all’estero.
5. Sui beni mobili ed immobili a destinazione liturgica non può essere esercitato il procedimento esecutivo su richiesta dei creditori. L’elenco dei tipi di proprietà a destinazione liturgica verso cui non può essere esercitato il procedimento esecutivo su richiesta dei creditori è stabilito dal Governo della Federazione Russa su proposta delle organizzazioni religiose.

Articolo 22. L’uso dei beni di proprietà dello Stato, dei cittadini e delle loro associazioni.

1. Le organizzazioni religiose hanno il diritto di usare per le proprie necessità appezzamenti di terreno, edifici e proprietà concessi loro dalle organizzazioni statali, municipali, sociali ed altre e dai cittadini, in conformità con la legislazione della Federazione Russa.
2. Il trasferimento in uso alle organizzazioni religiose di edifici di culto e di costruzioni con gli appezzamenti di terreno ad esse pertinenti, che sono in proprietà statale o municipale, per finalità funzionali e di altri beni a destinazione religiosa avviene a titolo gratuito

Articolo 23. L’attività imprenditoriale delle organizzazioni religiose.

Le organizzazioni religiose hanno il diritto di esercitare un’attività imprenditoriale e di costituire imprese proprie secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Federazione Russa.

Articolo 24. I rapporti giuridici di lavoro nelle organizzazioni religiose.

1. Le organizzazioni religiose in conformità con i propri statuti hanno il diritto di stipulare accordi di lavoro (contratti) con dipendenti.
2. Le condizioni di lavoro e la sua retribuzione sono stabilite in conformità con la legislazione della Federazione Russa e con l’accordo di lavoro (contratto) tra l’organizzazione religiosa (datore di lavoro) ed il dipendente.
3. La legislazione della Federazione Russa sul lavoro si estende ai cittadini che nelle organizzazioni religiose svolgono un lavoro in base ad un accordo lavorativo (contratto).
4. I lavoratori delle organizzazioni religiose ed anche i ministri del culto devono avere la previdenza sociale, l’assicurazione sociale e la previdenza pensionistica in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

Capo IV. La sorveglianza ed il controllo
sull’applicazione della legislazione sulla libertà di coscienza,
sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose

Articolo 25. L’esercizio della sorveglianza e del controllo.

1. Gli organi della Procura della Federazione Russa esercitano la sorveglianza sull’applicazione della legislazione della Federazione Russa sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose.
2. L’organo che ha adottato la decisione sulla registrazione statale di una organizzazione religiosa esercita il controllo sull’osservanza dello statuto da parte di questa in relazione ai fini della sua attività (Il presente è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).

Articolo 26. La responsabilità per la violazione della legislazione sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose.

La violazione della legislazione della Federazione Russa sulla libertà di coscienza, sulla libertà di professione religiosa e sulle associazioni religiose comporta responsabilità penale, amministrativa ed altra, in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

Articolo 27. Disposizioni conclusive.

1. La presente Legge federale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale.
2. Al Governo della Federazione Russa spetta l’approvazione degli atti giuridici normativi necessari per l’applicazione della presente Legge federale.
3. Gli statuti e gli altri documenti costitutivi delle organizzazioni religiose costituite prima dell’entrata in vigore della presente Legge federale devono essere adeguati in conformità con la presente Legge federale. Gli statuti e gli altri documenti costitutivi delle organizzazioni religiose sino al loro adeguamento in conformità con la presente Legge federale restano validi soltanto per la parte che non è in contrasto con la presente Legge federale.
Non viene effettuato il rinnovo della registrazione delle organizzazioni religiose in relazione alle quali sussistono i motivi di liquidazione, ovvero di interdizione della loro attività, indicati al punto 2 dell’art. 14 della presente Legge federale. Nel rifiutare il rinnovo della registrazione per i motivi indicati l’organo federale della giustizia o il suo organo territoriale trasmette gli atti al Tribunale. (Il presente comma è stato modificato con Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002)
Le organizzazioni religiose che non posseggono un documento che attesta la loro esistenza nel rispettivo territorio per la durata di non meno di quindici anni godono dei diritti della persona giuridica a condizione del rinnovo della loro registrazione annuale sino al compimento del periodo indicato di quindici anni.
Durante questo periodo di tempo dette organizzazioni religiose non godono dei diritti previsti al punto 4 dell’art. 3, ai punti 3 e 4 dell’art. 5, al punto 5 dell’art. 13, al punto 3 dell’art. 16, ai punti 1 e 2 dell’art. 17, al punto 2 dell’art. 18 (relativo agli istituti di educazione ed ai mezzi di informazione di massa), all’art. 19 ed al punto 2 dell’art. 20 della presente Legge federale.
4. Il rinnovo della registrazione statale delle organizzazioni religiose, costituite prima dell’entrata in vigore della presente Legge federale, deve essere effettuato entro il 31 Dicembre 2000 in conformità con i dettami della presente Legge federale. Alla scadenza di detto termine le organizzazioni religiose che non hanno effettuato il rinnovo della registrazione sono assoggettate a liquidazione in via giudiziaria sulla richiesta dell’organo federale della giustizia o del suo organo territoriale nel corrispondente soggetto della Federazione Russa (Il presente punto é stato modificato con Legge Federale n. 45 F- 3 del 26 Marzo 2000, entrata in vigore il 30 Marzo 2000, ripreso dalla Legge Federale del 21 Marzo 2002 n. 31 F-Z, entrata in vigore dal 1 Luglio 2002).
5. Sono da considerare abrogate la Legge della RSFSR “Della libertà delle professioni religiose” (Vedomosti S”ezda Narodnych Deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR, 1990, n. 21, art. 240; Sobranie Zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 1995, n. 5, art. 346) e l’Ordinanza del Soviet Supremo della RSFSR “Delle modalità di entrata in vigore della Legge della RSFSR Della libertà delle professioni religiose” (Vedomosti S”ezda Narodnych Deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR, 1990, n. 21, art. 241) dal giorno di entrata in vigore della presente Legge federale .

Il Presidente della Federazione Russa

B. N. El’cin
Mosca, Cremino, 26 Settembre 1997
N°. 125-F3