Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Novembre 2016

Legge 30 settembre 2016

Limitazione nell'uso di indumenti che mascherano o celano il volto, 30 settembre 2016.

Art. 1.
La presente legge disciplina la limitazione di articoli di abbigliamento, che nascondono parzialmente o completamente il volto.

Art. 2.
(1) Nei luoghi pubblici della Repubblica di Bulgaria non è permesso l'uso di indumenti, che nascondono parzialmente o completamente il volto.
(2) Il luogo pubblico sotto il par. 1 è qualsiasi luogo accessibile al pubblico sul territorio della Bulgaria.

Art. 3. La disposizione di cui all'art. 2 par. 1 non si applica:
1. se tali vestiti vengono indossati per:
a) motivi di salute;
b) la natura di una professione;
c) nel contesto di attività sportive, eventi simili culturali, educativi o di altri quando indossato dai partecipanti ed è di carattere temporaneo;
2. la preghiera nelle case delle religioni registrati;
3. quando una legge diversa indicazione.

Art. 4.
(1) Sono considerati idonei a mascherare o nascondere il volto vestiti solidi o traslucidi, coperte, mantelli, pannelli a rete, maschere o altri oggetti simili che nascondono o parzialmente nascondono completamente il suo volto.
(2) I vestiti con cui  la persona ha nascosto la bocca, il naso o gli occhi.
(3) I vestiti con cui la persona ha completamente celato il volto

Art. 5.
Il controllo sulla osservanza della legge è effettuata dal Ministero degli Interni.

Art. 6.
(1) Qualsiasi persona che in pubblico indossa abiti parzialmente occultanti o completamente è punito con:
1. Una multa di 200 Lev – per il primo reato;
2. multa di 1.500 lev – per ogni successiva violazione.
(2) Se i trasgressori sono funzionari punizione deve essere:
1. Una multa di 500 Lev – per il primo reato;
2. multa di 2.000 lev – per ogni successiva violazione.
(3) La punizione sotto il par. 2 è imposto sui mandanti e hanno permesso.

Art. 7.
Gli Atti che stabiliscono le violazioni sono redatti dal Ministero degli Interni.

Art. 8.
La pena è rilasciata dal Ministro degli Interni o autorizzata da parte dei funzionari.

Art. 9.
L'Istituzione competente di violazioni, l'emissione, l'appello e l'esecuzione di decreti di penalità deve seguire la procedura delle violazioni e sanzioni atto amministrativo.

La legge è stata approvata dall'Assemblea Nazionale 43 ° al 30 settembre 2016 e è stata apposta con il sigillo ufficiale dell'Assemblea nazionale.

Presidente dell'Assemblea nazionale: Dimitar Glavchev