Legge 30 dicembre 2010, n.CXXVII
Legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII: "Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi delle attività criminose e del finanziamento del terrorismo".
[fonte: www.vatican.va]
LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
– Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
– Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;
considerando:
– che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì, lo sfruttamento del sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili costituendo una minaccia per l’integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari;
– che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che, pertanto, le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati;
– che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità transnazionali dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidi coerenti con i principi e gli standard concordati a livello internazionale e comunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
– che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) prevede, tra l’altro, l’introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:
CAPO I
Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente legge si intende per:
1. “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
2. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;
3. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale; avuto riguardo alle persone fisiche ed ai soggetti da queste diversi appartenenti a Stati esteri costituiscono dati identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi relativi alla posizione fiscale;
4. “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche; c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona;
5. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;
6. “reato grave”: i reati contenuti nel Capo III della presente legge e nel Codice penale agli articoli 145 – 154 (delitti contro la libertà individuale); 171-174 (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità in monete e carte di pubblico credito); 295 – 297 (frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti); 331 – 339 (delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie); 402 – 404 (furto); 406 – 412 (rapina, estorsione e ricatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); 460 – 470 (contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti) e comunque ogni fattispecie delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore a sei mesi o nel massimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad un anno;
7. “stupefacenti e sostanze psicotrope”: ogni pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8. “finanziamento del terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia e alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dalla presente legge; e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;
9. “condotte con finalità di terrorismo”: le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato;
10.“dispositivi esplosivi o comunque micidiali”: armi da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive;
11.“banca di comodo”: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
12.“conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
13.“servizi di pagamento”: servizi che permettono l’esecuzione di depositi, prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l’emissione e/o l’acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro;
14.“operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti indicati nell’articolo 2, lettere p) e q), un’attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
15.“operazione collegata”: un’operazione, ancorché autonoma, che unitamente ad altra o ad altre costituisca un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
16.“conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio o per conto della clientela;
17.“mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
18.“moneta elettronica”: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente;
19.“prestatore di servizi di pagamento”: la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;
20.“trasferimento di fondi”: una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
21.“denaro contante”: a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);
22.“servizi e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività (ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari) avente ad oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati);
23.“strumenti finanziari”: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati;
24.“emittenti”: i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dello Stato;
25.“informazione privilegiata”: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
26.“intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì, le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’attività professionale, sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un’impresa di assicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
27.“prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti di cui all’articolo 2 dalla quale si presuma, nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;
28.“rapporto continuativo”: rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione;
29.“rapporto d’affari”: un rapporto, professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all’articolo 2 e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata;
30.“terzi”: ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente a quanto stabilito nella presente legge, sia soggetto a registrazione professionale obbligatoria legale ed a sorveglianza, applichi misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti;
31.“fondi”: le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggetto interposto, di qualsiasi natura, compresi anche: a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; f) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di finanziamento delle esportazioni;
32.“risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
33.“congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
34.“congelamento di risorse economiche”: il divieto di movimentazione, trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
35.“soggetti designati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento;
36.“suolo”: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
37.“acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;
38.“acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione;
39.“acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
40.“inquinamento atmosferico”: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
41.“emissione”: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
42.“rifiuti”: prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventi contaminati); residui di processi industriali; residui di procedimenti antinquinamento; residui di lavorazione/sagomatura; residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime; sostanze contaminate; qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.
Articolo 2
Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un’attività consistente:
a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
b. nell’intermediazione assicurativa;
c. nell’assunzione di partecipazioni;
d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
e. nel compimento di operazioni di prestito;
f. nello svolgimento di servizi di pagamento;
g. nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento;
h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma;
i. nella locazione di cassette di sicurezza;
j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto della clientela;
k. nell’acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili o imprese;
l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari;
m. nell’apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmio o depositi di titoli;
n. nella costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o trust;
o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari;
p. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario;
q. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe);
r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000)
è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare un’adeguata formazione del personale.
2. I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, ogni provvedimento necessario per assicurare il puntuale ed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei provvedimenti assunti dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all’Autorità di Informazione Finanziaria.
CAPO II
Disposizioni penali in materia di riciclaggio
Articolo 3
Riciclaggio
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X
“Dei delitti contro la proprietà” Capo V alla rubrica “Della ricettazione” è aggiunto “, del riciclaggio e dell’autoriciclaggio”. Nello stesso Capo dopo l’art. 421 è aggiunto l’articolo 421 bis del seguente tenore:
421bis Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 421, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.
Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.
Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.
Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell’attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
CAPO III
Altre fattispecie delittuose
Articolo 4
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 bis del seguente tenore:
138 bis Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone o associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Articolo 5
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 ter del seguente tenore:
138 ter Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 138 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Articolo 6
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 quater del seguente tenore:
138 quater Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 138 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Articolo 7
Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 quinquies del seguente tenore:
138 quinquies Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita od all’incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Articolo 8
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 sexies del seguente tenore:
138 sexies Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Articolo 9
Malversazione a danno dello Stato
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III
“Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 è aggiunto l’articolo 416 bis del seguente tenore:
416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.
Articolo 10
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 bis è aggiunto l’articolo 416 ter del seguente tenore:
416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni.
Articolo 11
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 ter è aggiunto l’articolo 416 quater del seguente tenore:
416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 413, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.
Articolo 12
Abuso di informazioni privilegiate
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica” dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 bis del seguente tenore:
299 bis E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.
Articolo 13
Manipolazione del mercato
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica” dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 ter del seguente tenore:
299 ter Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Articolo 14
Tratta di persone
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo II “Dei delitti contro la libertà” Capo III “Dei delitti contro la libertà individuale” è aggiunto l’articolo 145 bis del seguente tenore:
145 bis Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent’anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Articolo 15
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
All’art. 295, commi uno e due, la sanzione è rispettivamente così modificata “con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro diecimila” e “con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro ventimila”.
Articolo 16
Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato
1. All’articolo 460 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
2. All’articolo 461 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
3. All’articolo 462 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
4. All’articolo 463 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
5. All’articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma primo, “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”, nel comma secondo, “con l’arresto fino a due anni e sei mesi e con l’ammenda da euro mille ad euro tremila”, nel comma terzo, “con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda da euro tremila ad euro cinquemila”.
6. All’articolo 466 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
7. All’articolo 467 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila” e “nei casi più gravi con l’arresto fino a due anni e sei mesi e con l’ammenda da euro mille ad euro tremila”.
8. All’articolo 468 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
9. All’articolo 469 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.
Articolo 17
Contrabbando
Nel Libro III ”Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo I “Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico” è aggiunto il Capo X “Contrabbando” nel cui ambito è collocato l’art. 459 bis del seguente tenore:
459 bis E’ punito con l’arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;
b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.
Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.
Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.
Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.
Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dall’Autorità doganale.
Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.
Gli organi doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:
a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;
b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;
c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto l’Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.
Articolo 18
Tutela dell’ambiente
Nel Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo II “Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica” dopo il Capo II “Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii” è aggiunto il Capo II bis “Della tutela dell’ambiente” nel cui ambito è collocato l’art. 472 bis del seguente tenore:
472 bis E’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o con la l’ammenda da euro duemilaseicento ad euro ventiseimila chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.
Alla stessa pena prevista dal comma uno soggiace chiunque cagiona l’inquinamento atmosferico.
Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da euro cinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Articolo 19
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Nel Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo II “Delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica”dopo il Capo II “Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii” è aggiunto il Capo II bis “Della tutela dell’ambiente” nel cui ambito è collocato l’art. 472 ter del seguente tenore:
472 ter Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Articolo 20
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 bis del seguente tenore:
326 bis Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro ventiseimila ad euro duecentosessantamila.
Con le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esservi autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila ad euro ventiseimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 21
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 ter del seguente tenore:
326 ter Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma uno, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Articolo 22
Aggravanti specifiche e confisca
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica”dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quater del seguente tenore:
326 quater Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono aumentate da un terzo alla metà:
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope e ne ordina la distruzione.
Articolo 23
Prescrizioni abusive
Nel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quinquies del seguente tenore:
326 quinquies Le pene previste dall'articolo 326 bis si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Le pene previste dall’articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizioni mediche, per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
CAPO IV
Misure per prevenire il finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
Articolo 24
Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche volte a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l’Autorità di Informazione Finanziaria, fatti salvi i provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria in sede penale, dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i principi e le regole vigenti nell’ordinamento europeo. Con il medesimo provvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigenti nell’ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento.
2. L’Autorità di Informazione Finanziaria:
a) acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1;
b) stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni similari negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale;
c) formula alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti o enti ai fini dell’adozione delle misure di cui al comma 1;
d) valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati;
e) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.
Articolo 25
Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche
1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E’ vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. La partecipazione consapevole ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.
6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
7. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l’omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti.
Articolo 26
Obblighi di comunicazione
I soggetti indicati nell’articolo 2 devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 1, all’Autorità di Informazione Finanziaria:
a) le misure applicate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
b) le operazioni, i rapporti nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
c) sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione.
Articolo 27
Custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento
1. L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede alla custodia, all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, anche quando quest’ultimo sia stato disposto con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
2. L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede, in via diretta ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma che precede. Essa può impartire direttive, richiedere informazioni e revocare o sostituire il custode e l’amministratore.
3. L’amministratore e il custode operano sotto la sorveglianza dell’Autorità di Informazione Finanziaria.
CAPO V
Obblighi di adeguata verifica
Articolo 28
Casi di applicazione
I soggetti di cui all’articolo 2 eseguono gli obblighi di adeguata verifica:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o d’affari;
b) quando eseguono operazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con diverse operazioni collegate;
c) per le prestazioni professionali di valore indeterminato o non determinabile e nei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da deroghe, soglie o esenzioni applicabili;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati relativi alla identificazione del soggetto con cui instaurano il rapporto.
Articolo 29
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica e di astensione
1. Gli obblighi di adeguata verifica consistono:
a) nell’identificazione del soggetto che instaura il rapporto continuativo o d’affari o esegue un’operazione, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) nell’individuazione e nell’identificazione dell’eventuale titolare effettivo;
c) nell’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o d’affari o dell’operazione;
d) nel controllo costante del rapporto continuativo o della relazione d’affari.
2. La verifica dell’identità di cui al comma che precede deve avvenire prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o d’affari o dell’esecuzione della transazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a comunicare, sotto la propria responsabilità, ai soggetti di cui all’articolo 2 ogni dato da questi richiesto ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
3. I notai, i legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributari adempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell’esame della posizione del loro cliente.
4. Gli obblighi di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato al tipo di rapporto continuativo o d’affari, di operazione, di cliente o di prodotto.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non possono instaurare il rapporto continuativo o d’affari né eseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti chiudono il rapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’Autorità di Informazione Finanziaria.
6. Gli obblighi di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell’articolo 2 situati in altri Stati.
7. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione del rischio esistente.
Articolo 30
Obblighi semplificati ed esenzioni
1. Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che imponga obblighi equivalenti a quelli dello Stato. L’Autorità di Informazione Finanziaria individua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 possono essere autorizzati dall’Autorità di Informazione Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell’Allegato alla presente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni al fine di stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato.
4. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Articolo 31
Obblighi rafforzati
1. I soggetti indicati nell’articolo 2 debbono rafforzare gli obblighi di adeguata verifica, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Essi, quando il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente ai fini della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguito indicate:
a) accertare l’identità del soggetto con cui instaura il rapporto tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto, nella materia del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a misure equivalenti a quelle adottate dallo Stato;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al soggetto con cui si instaura il rapporto presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti quando:
a) l’identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;
b) si tratti di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) i dati identificativi del soggetto con cui si instaura il rapporto e le altre informazioni da acquisire risultino da atti idonei a fornire certezza legale.
4. I soggetti indicati nell’articolo 2, in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati esteri, debbono:
a) raccogliere sull’ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
b) valutare la qualità della normativa ivi vigente in materia di controlli relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) ottenere, prima di aprire il conto, l’autorizzazione del Direttore generale ovvero del soggetto che svolga una funzione equivalente;
d) definire per iscritto i termini delle rispettive obbligazioni;
e) assicurarsi che l’ente corrispondente abbia verificato l’identità dei clienti aventi un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi.
5. Con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d’affari con persone politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicati nell’articolo 2 debbono:
a) disporre, in presenza di situazioni di rischiosità, di adeguate procedure per determinare se il soggetto con cui si instaura il rapporto sia una persona politicamente esposta;
b) ottenere, prima di eseguire un’operazione o di avviare un rapporto continuativo o d’affari con tali soggetti, l’autorizzazione del Direttore generale ovvero di colui che svolga una funzione equivalente;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio o dei fondi impiegati nell’operazione o nel rapporto continuativo o d’affari;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato nel rapporto continuativo o nel rapporto d’affari.
6. E’ vietato aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ovvero aprire o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
7. E’ vietata l’apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia.
CAPO VI
Obblighi di registrazione e conservazione
Articolo 32
Contenuto degli obblighi
1. I soggetti di cui all’articolo 2, avuto riguardo ai rapporti continuativi o d’affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione, la copia dei documenti richiesti, le informazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall’Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti continuativi o d’affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni.
3. Gli obblighi di registrazione e di conservazione si estendono ad eventuali succursali dei soggetti indicati nell’articolo 2 situati in altri Stati.
CAPO VII
Autorità ed obblighi di segnalazione
Articolo 33
Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)
1. L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituita dal Sommo Pontefice al fine di prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Ad essa sono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L’Autorità ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all’articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative pecuniarie.
3. L’Autorità esegue l’analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. L’Autorità archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, per dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia.
5. L’Autorità di Informazione Finanziaria:
a) sovraintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nella presente legge, con esclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì, di emanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla presente Legge;
b) emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette;
c) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede ad effettuarne i necessari approfondimenti ai fini dell’eventuale denuncia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
d) autorizza i soggetti di cui all’articolo 2 nei casi previsti dalla presente Legge;
e) valuta l’efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati per combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e, ove del caso, suggerisce le modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;
f) propone le eventuali integrazioni e modificazioni della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
g) predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione del personale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
h) compila statistiche in ordine all’applicazione e all’efficacia delle misure amministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
i) compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
j) trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto sull’attività svolta;
k) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;
l) cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari incaricati di definire politiche e standard in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Articolo 34
Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti obbligati, anche attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, prestano attenzione ad ogni attività particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio, l’autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e sono tenuti a rispondere con tempestività alle richieste su tali materie provenienti dall’Autorità di Informazione Finanziaria.
2. I soggetti indicati nell’articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l’Autorità di Informazione Finanziaria, su richiesta di quest’ultima o di propria iniziativa, quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacità economica e l’attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
3. Il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l’indicazione di indici di anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall’Autorità di Informazione Finanziaria.
Articolo 35
Obbligo di astensione
1. I soggetti di cui all’articolo 2 si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettino vi sia una relazione con il riciclaggio, l’autoriciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all’Autorità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.
2. Qualora l’astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggetti obbligati informano l‘Autorità immediatamente dopo aver eseguito l’operazione.
Articolo 36
Divieto di comunicazione
1. La segnalazione in buona fede all’Autorità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette e delle informazioni ad esse correlate non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti obbligati ovvero per i loro dipendenti o amministratori, per qualsivoglia titolo, né costituisce violazione degli obblighi di segretezza inerenti a restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. I soggetti obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti le segnalazioni medesime o l’esistenza di procedimenti amministrativi o penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Dal divieto di cui al comma che precede sono escluse le comunicazioni all’Autorità di Informazione Finanziaria e all’Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.
4. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dall’Autorità di Informazione Finanziaria al segnalante.
5. Il Promotore di Giustizia dà comunicazione all’Autorità di Informazione Finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
Articolo 37
Misure di protezione
L’Autorità di Informazione Finanziaria adotta, anche sulla base di protocolli d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, e con qualsivoglia altra Autorità, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette.
CAPO VIII
Dati informativi in materia di trasferimento di fondi
Articolo 38
Obblighi in materia di trasferimento di fondi
1. Le norme del presente Capo, emanate tenendo conto dei principi e delle regole vigenti nell’ordinamento europeo, si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti, da un prestatore di servizi di pagamento. Esse sono volte a prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2. Sono stabilite norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.
3 Per i trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione.
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nel Regolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.
CAPO IX
Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato
Articolo 39
Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione
1. Ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell’ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all’Autorità di Informazione Finanziaria.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:
a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;
b) l’importo del denaro contante e la sua origine;
c) l’itinerario seguito.
3. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate e conservate per un periodo di cinque anni.
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioni amministrative pecuniarie.
CAPO X
Tutela della riservatezza
Articolo 40
Segreto d’ufficio
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso, in ragione della loro attività, dei soggetti indicati nell’articolo 2, dei loro amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori legati da qualsivoglia rapporto sono coperti da segreto d’ufficio nei confronti di chiunque ad eccezione dell’Autorità di Informazione Finanziaria e dell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando, per quest’ultima, le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
CAPO XI
Cooperazione internazionale
Articolo 41
Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
1.L’Autorità di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, di norma, sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazioni sospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Il segreto d’ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni rivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non sono di ostacolo all’adempimento degli obblighi di cui al comma che precede.
3. L’Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla Decisione 2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti di utilizzo delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di altri Stati.
CAPO XII
Sanzioni
Articolo 42
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2, 25, commi 1, 2, 4 e 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 e di quelli contenuti nei provvedimenti e nelle disposizioni di attuazione generali o particolari, l’Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
2. La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CCXVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.
3 Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione.
CAPO XIII
Pubblicazione ed entrata in vigore
Articolo 43
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.
Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Città del Vaticano, 30 dicembre 2010
GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente
Visto
Il Segretario Generale del Governatorato
+ Carlo Maria Viganò
ALLEGATO
Articolo 1
Titolare effettivo
1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Articolo 2
Persone politicamente esposte
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari:
b) i parlamentari;
c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo ed internazionale.
2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
Articolo 3
Procedure semplificate di adeguata verifica della controparte
1. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Stato estero, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. L’Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all’articolo 2 tenuti al rispetto della presente legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:
a) alle società quotate aventi sede in Stati esteri i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE ovvero sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato estero, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull’identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;
c) alle autorità pubbliche nazionali;
o a qualunque altra controparte caratterizzata da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 2 raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il soggetto con cui si instaura il rapporto possa beneficiare di un’esenzione menzionata in tali commi.
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all’articolo 2 della legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione:
a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore ai 2500 euro;
b) alla moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE; o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzati da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE.
Autore:
Pontificia commissione per lo Stato Città del Vaticano
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Stato Città del Vaticano
Nazione:
Stato Città del Vaticano
Parole chiave:
AIF, Abuso di informazioni privilegiate, Malversazione a danno dello Stato, Associazioni con finalità di terrorismo, Disposizioni penali in materia di riciclaggio, Condotte con finalità di terrorismo, Lotta contro la criminalità, Proventi delle attività criminose, Contrasto del riciclaggio, Autorità di Informazione Finanziaria, Stato Città del Vaticano, Santa Sede
Natura:
Legge