Legge 30 aprile 1998, n.122
Legge 30 aprile 1998, n. 122: “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e interruzioni pubblicitarie televisive”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 99 del 30 aprile 1998)
(omissis)
Art. 3
(Disposizioni in materia di pubblicità televisiva)
(omissis)
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
(omissis)
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Pubblicità, Funzioni religiose, Programmi religiosi, Televendite
Natura:
Legge