Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 29 marzo 2001, n.135

Legge 29 marzo 2001, n.135: “Riforma della legislazione nazionale del turismo”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 92 del 20 aprile 2001)

Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.
(Princìpi)

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Omissis

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Competenze)

Omissis

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

Omissis

h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

Omissis

Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

Omissis

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

Omissis

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Omissis

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Omissis

Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. È istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato “Fondo”, al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Omissis

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

Omissis

Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Omissis

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge.