Legge 29 dicembre 2004, n.323
Legge 29 dicembre 2004, n. 323: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza
amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 16 del 21 gennaio 2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2004
(omissis)
Allegato
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi,in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi’ come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a condanne penali.
(omissis)
Autore:
Parlamento
Dossier:
Tutela dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Catalogazione, Religione, Dati sensibili, Vita sessuale, Riservatezza, Protezione, Opinioni politiche, Dati giudiziari, Infrazioni doganali, Procedure informatizzate
Natura:
Legge