Legge 28 febbraio 2005, n.21
Legge 28 febbraio 2005, n. 21: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 49 del 1° marzo 2005)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2005 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l’anno 2003.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’articolo 1 si provvede, per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3.
1. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l’anno 2003.
Art. 4.
1. All’onere derivante dall’articolo 3 si provvede, per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5.
1. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.
Art. 6.
1. All’onere derivante dall’articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.
Art. 7.
1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”, dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell’efficacia delle loro attivita’ e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalita’ e nelle forme consentite da tali istituzioni.
Art. 9.
1. La gestione del fondo di cui all’articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e’ affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all’erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita’ definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.
Art. 10.
1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sviluppo, Incentivi, Fini umanitari, Trasporto combinato, Ferrovie, Fondi internazionali
Natura:
Legge