Legge 28 dicembre 2001, n.CCCLXXI
STATO CITTA' DEL VATICANO
Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II – Anno XXIV
N. CCCLXXI — Legge con la quale vengono determinati alcuni adempimenti inerenti all'introduzione dell'Euro e alle modalità di repressione delle falsificazioni monetarie. 28 dicembre 2001
LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
— Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
— Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II;
— Vista la vigente Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea, fatta a Roma il 29 dicembre 2000;
— Vista la legge monetaria con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale, 26 luglio 2001, n. CCCLVII;
Ha ordinato ed ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:
Art. 1. (Obbligo dell'adozione dell'Euro quale moneta di conto e cessazione del corso legale delle monete vaticane espresse in lire)
1. A decorrere dal Io gennaio 2002, è obbligatorio l'utilizzo dell'Euro, quale moneta ufficiale dello Stato della Città del Vaticano.
2. Sino al 28 febbraio 2002, continuano ad avere corso legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano sia le monete metalliche vaticane espresse in lire che le banconote e le monete metalliche denominate « lire italiane », conformemente alla vigente Convenzione monetaria.
3. Le monete metalliche vaticane espresse in lire ed aventi ancora corso legale al 28 febbraio 2002, a partire dal Io marzo 2002 potranno essere presentate al cambio per un periodo di 10 anni, direttamente alla cassa dell'Ufficio Numismatico Vaticano.
Art. 2. (Conversione in Euro dei conti ed emissione dei titoli di credito)
1. A decorrere dal Io gennaio 2002, i depositi di denaro in lire italiane ed in valute di Paesi aderenti al sistema monetario dell'Euro, esistenti presso l'Istituto per le Opere di Religione e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Sezione Straordinaria, sono convertiti in Euro, al tasso ufficiale rispettivamente fissato in sede comunitaria.
2. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, in lire italiane oppure nelle altre valute di cui al precedente comma, vengono intesi come se espressi in Euro, applicando i rispettivi tassi di conversione.
3. A decorrere dal Io gennaio 2002, non possono essere emessi assegni ed altri titoli di credito nonché ordini di accreditamento o di addebitamento, espressi in lire italiane oppure nelle altre valute di cui al primo comma; qualora risultino emessi, non hanno comunque valore quali titoli di credito.
4. Sino al 28 febbraio 2002, possono essere versate banconote e monete metalliche in lire oppure nelle altre valute di cui al primo comma, convertite dall'Istituto ricevente al tasso ufficiale rispettivamente previsto.
Art. 3. (Conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire)
1. A decorrere dal Io gennaio 2002, ogni sanzione pecuniaria, di natura penale, civile o amministrativa, espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative, si intende espressa in Euro, secondo il tasso ufficiale di conversione.
2. Se l'operazione di conversione prevista dal primo comma produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è da considerarsi priva dei decimali stessi.
3. Per le sanzioni che alla data del Io gennaio 2002 risultano comminate definitivamente ma non ancora pagate, è ammesso il versamento in lire sino al 28 febbraio 2002.
Art. 4. (Medaglie e gettoni con indicazione « Euro »)
1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, il commercio e la distribuzione, anche a titolo gratuito, di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti in metallo, di dimensioni simili a quelle Leggi e disposizioni dello. Stato della Città del Vaticano 125 delle monete, che riportino la dicitura « Euro », « euro cent » o altre scritte similari, oppure che riproducano, anche parzialmente, la stessa immagine che figura sul lato comune o su quello del singolo Stato delle monete in Euro.
2. La violazione al divieto di cui al primo comma è punita con l'ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00, nonché con la confìsca degli oggetti.
Art. 5. (Obbligo di ritiro e di trasmissione delle banconote e monete in Euro sospette di falsità)
1. Tutti i soggetti che, a motivo d'ufficio o di professione, gestiscono, ricevono o distribuiscono banconote e monete metalliche in Euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche sospette di falsità e di trasmetterle immediatamente al Corpo di Vigilanza, accompagnando l'invio con un dettagliato rapporto secondo le modalità indicate da quest'ultimo Ufficio.
2. Il Corpo di Vigilanza trasmette alla competente Autorità vaticana le banconote e le monete sospette, con i dati tecnici e statistici di cui dispone, per l'inoltro alle competenti Autorità italiane per le analisi e le identificazioni necessarie, nonché, se del caso, alle Autorità di riferimento di altri Stati, per ogni utile informativa e collaborazione reciproca al fine di reprimere le falsificazioni.
3. Il Corpo di Vigilanza trasmette altresì rapporto sui fatti all'Autorità Giudiziaria, assicurando che l'invio di cui al secondo comma non pregiudichi la conservazione delle prove dell'eventuale reato per il procedimento penale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al primo comma è punita, qualora risulti accertato il falso, con l'ammenda da € 1.000,00 ad € 20.000,00.
Art. 6. (Modifiche al Codice Penale)
1. All'art. 260 del Codice Penale, si aggiunge il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano nel caso di fabbricazione o detenzione di programmi informatici o altri sistemi tecnologici atti alla contraffazione o all'alterazione, oppure nel caso di fabbricazione o detenzione di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione e l'alterazione ».
2. Dopo l'art. 260 del Codice Penale, si aggiunge il seguente art. 260 bis:
« Chiunque fraudolentemente introduce o in qualunque modo utilizza nello Stato banconote o monete metalliche, fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta e senza l'autorizzazione di queste ultime, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la confìsca delle banconote e monete stesse».
3. Dopo l'art. 440 del Codice Penale, si aggiunge il seguente art. 440 bis:
«Chiunque, avendo ricevuto in buona fede banconote, monete metalliche, titoli di credito, marche da bollo, francobolli o altri valori equiparati, espressi in Euro o in qualsiasi altra valuta, ne fa uso o comunque ne consente la circolazione dopo averne conosciuto la falsità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la confisca del materiale».
Art. 7. (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il Io gennaio 2002.
Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 23 dicembre 2001.
L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Città del Vaticano, ventotto dicembre duemilauno.
EDMUND Card. SZOKA, Presidente
ANGELO Card. SODANO
ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR
GIOVANNI BATTISTA Card. RE
CARLO Card. FURNO
LORENZO Card. ANTONETTI
AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN
Visto
II Segretario Generale del Governatorato
Autore:
Pontificia commissione per lo Stato Città del Vaticano
Dossier:
Unione europea, Stato Città del Vaticano
Nazione:
Stato Città del Vaticano
Natura:
Legge