Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Settembre 2003

Legge 27 maggio 1929, n.847

L. 27 maggio 1929, n. 847 – Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio

(omissis)

Capo II – Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
5. – Il matrimonio celebrato davanti un Ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli art. 9 e seguenti.

6. – Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli art. 70 e seguenti del cod. civ. (ora art. 93 e seguenti, c.c. vigente) e degli art. 65 e seguenti del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordinamento dello stato civile (ora art. 95-97 R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238).
La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell’art. 73del cod. civ. (ora, art. 96, c.c. vigente), deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

7. – Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all’unica pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell’art. 89 del cod. civ. (ora, art. 103, c.c. vigente), l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L’autorità giudiziaria decide sull’opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli art. 56 e 61 prima parte del cod. civ. (ora, art. 85 e 86, c.c. vigente). In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

8. – Il Ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli art. 130, 131 e 132 del codice civile (ora, art. 143-145, c.c. vigente).
L’atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

9. – L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l’ordinamento dello stato civile (ora, art. 132, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).

10. – Se l’atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall’art. 9 e la menzione dell’eseguita lettura degli art. 130, 131 e 132 del cod. civ. (ora, art. 143-145, c.c. vigente) prescritta dall’art. 8, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l’atto per la sua regolarizzazione.
Quando l’atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l’indicazione della data, in cui è stata effettuata.

11. – La trascrizione dell’atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all’art. 7, anche se l’ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell’articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del re, il quale, ove occorra, provveda a norma dell’art. 16.

12. – Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all’art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

13. – Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l’accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l’ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l’indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L’avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L’opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli art. 89 e seguenti del cod. civ. (ora, art. 102-104, c.c. vigente), in quanto applicabili.

14. – La trascrizione dell’atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell’art. 12, se la coabitazione continuò per un mese (ora un anno a norma dell’art. 119 cod. civ.) dopo revocati l’interdizione.
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

15. – Se l’ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell’art. 75 del codice civile (ora, art. 98, c.c. vigente).

16. – La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell’art. 12 della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli art. 104, 112, 113 e 114 del codice civile (ora, art. 117, 119, 124 e 125, c.c. vigente).

17. – La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall’art. 34 del Concordato dell’11 febbraio 1929, fra l’Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l’atto di celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina la annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

18. – La disposizione dell’art. 116 del codice civile (ora, art. 128, c.c. vigente) è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

19. – Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell’art. 115 del cod. civ. (ora, art. 126, c.c. vigente). La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all’autorità ecclesiastica.

Capo III – Disposizioni generali e transitorie
20. – Agli effetti dell’art. 124 del cod. civ. (ora, art. 136 e 137, c.c. vigente) è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all’art. 7.
Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del cod. civ. (ora, art. 136 e 137, c.c. vigente) l’ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell’atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

21. – La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all’entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

22. – Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell’attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all’art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel codice civile.
La dispensa del matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 82 c.c.: (Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico). – Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.