Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Gennaio 2004

Legge 25 luglio 2001, n.CCCLV

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO – CCCLV

N. CCCLV— Legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
Vista la legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II;
Considerata la eccezionale importanza, riconosciuta a livello internazionale, del patrimonio storico, culturale e artistico della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche;
Considerata la necessità della retta conservazione e della valorizzazione dello stesso patrimonio, sulla linea della sollecitudine sempre mostrata a questo riguardo dalla Santa Sede e dalla Chiesa Cattolica;
Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto della disciplina
1. Oggetto della presente legge sono le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà e i reperti archeologici;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli archivi anche su supporto non cartaceo, nonché gli incunaboli, i libri, le carte geografiche, gli spartiti musicali, il materiale fotografico, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità o di pregio;
d) i mezzi di trasporto di interesse storico e i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica;
e) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama o particolari caratteristiche ambientali rivestono come complesso un interesse artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico, storico o paesaggistico.
2. La presente legge non si applica alle cose, di cui al comma precedente, che, pur di spettanza dei soggetti di cui allo stesso comma, si trovino al di fuori del territorio dello Stato e degli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche.

Art. 2. Obbligo di inventariazione
1. I responsabili degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti di cui alla premessa, oppure, ove essi mancassero, i preposti agli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'I 1 febbraio 1929 e successive modifiche, devono presentare o, per collezioni di particolare consistenza, rendere comunque accessibile al Presidente del Governatorato, l'inventario delle cose, elencate nell'art. 1, di spettanza degli Organismi, Amministrazioni, Enti o Istituti che essi rappresentano.
2. L'inventario deve essere presentato entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I responsabili o i preposti di cui al primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di aggiornare costantemente l'inventario, segnalando tempestivamente tutte le cose non comprese nella prima elencazione che in seguito vengano ad aggiungersi a qualsiasi titolo al patrimonio di spettanza dell'Organismo, dell'Amministrazione, dell'Ente e dell'Istituto, e di comunicarne comunque qualsiasi variazione.
4. Le cose indicate nell'art. 1, primo comma, sono sottoposte alla presente legge anche se non comprese nell'inventario.

Art. 3. Autorità di controllo
Le cose mobili e immobili di cui all'art. 1, primo comma, sono sottoposte al controllo del Presidente del Governatorato, anche per .quanto riguarda la loro conservazione.

Art. 4. Uso e godimento da parte del pubblico
Il Presidente del Governatorato vigila perché siano regolati e rispettati i diritti di uso e di godimento, che il pubblico abbia acquisito sulle cose di cui all'art. 1, primo comma.

Art. 5. Ispezioni
Il Presidente del Governatorato può in ogni tempo disporre ispezioni per accertare l'esistenza, lo stato di conservazione e di custodia delle cose oggetto della presente legge
e la corrispondenza tra il patrimonio ed il rispettivo inventario.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, L'INTEGRITÀ E LA SICUREZZA DELLE COSE

Art. 6. Obbligo di autorizzazione per gli interventi e divieto di usi incompatibili
1. Le cose di cui all'art. 1, primo comma, non possono essere demolite, rimosse, distaccate, modificate o restaurate senza aver richiesto, ove previsto, il parere della Commissione Permanente di Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede e senza l'autorizzazione del Presidente del Governatorato, salvo che il restauro non rientri nelle competenze istituzionali del soggetto che le detiene.
2. Le medesime cose non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico, artistico o religioso, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, integrità o autenticità.

Art. 7. Criteri di restauro, facoltà di surroga e d'intervento impositivo
1. Tutte le attività di restauro vanno effettuate nel rispetto dei principi di metodo riconosciuti a livello internazionale.
2. Per le cose di cui all'art. 1, primo comma, di spettanza di soggetti diversi dal Governatorato, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, ha facoltà di eseguire direttamente o di imporre l'esecuzione delle provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
3. La spesa occorrente è in ogni caso a carico del soggetto che detiene le cose, salvo che dimostri di non essere in condizione di sostenerla.

Art. 8. Obbligo di presentazione dei progetti di intervento
1. I soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che intendano eseguire interventi di qualunque genere, dopo aver richiesto, ove previsto, il parere della Commissione Permanente di Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede, hanno l'obbligo di sottoporre con congruo anticipo al Presidente del Governatorato i progetti, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. La stessa procedura si applica per ogni progetto che possa modificare la prospettiva o la luce o che possa alterare le condizioni di ambiente e di decoro dei monumenti sottoposti alla presente legge.

Art. 9. Lavori provvisori urgenti
Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione al Presidente del Governatorato, al quale devono essere inviati, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 8.

Art. 10. Sospensione dei lavori
Il Presidente del Governatorato può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 8 e 9.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI

Art. 11. Inalienabilità
Le cose di cui all'art. 1, primo comma, sono inalienabili.

Art. 12. Materiali di risulta
Qualora si proceda alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese fra i materiali di risulta, che per contratto siano stati riservati a terzi, le cose di cui all'art. 1, anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E I DEPOSITI

Art. 13. Importazione temporanea
1. Le categorie di cose di cui all'art. 1, primo comma, che siano di proprietà di Enti o Istituzioni pubbliche straniere o di privati, possono essere temporaneamente importate nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, in occasione di manifestazioni culturali, religiose, mostre o esposizioni d'arte, o a scopo di deposito temporaneo.
2. Al momento dell'ingresso e della successiva uscita dal territorio dello Stato della Città del Vaticano o dagli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, le cose di cui al presente articolo devono essere segnalate al Presidente del Governatorato.

Art. 14. Esportazione temporanea
1. È consentita l'esportazione temporanea delle cose di cui all'art. 1, primo comma, in occasione di manifestazioni culturali e religiose, di mostre o esposizioni d'arte.
2. I responsabili degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia
dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, oppure, ove mancassero, i preposti ai suddetti immobili, esprimono una valutazione circa l'opportunità dell'esportazione, considerando lo stato di conservazione delle cose, la loro importanza ed il loro uso, soprattutto liturgico per quelle ordinate al culto, nonché le garanzie offerte dall'istituzione richiedente.
3. Il necessario nullaosta all'esportazione temporanea va richiesto con il dovuto anticipo alla Segreteria di Stato.
4. La durata dell'esportazione temporanea non deve eccedere il limite di 12 mesi. Per ragioni di carattere eccezionale, previo nullaosta della Segreteria di Stato, possono essere autorizzate proroghe alla durata dell’esportazione.
5. In caso di esportazione, le cose di cui all'art. 1, primo comma, devono essere assicurate con apposita polizza, che garantisca da tutti i rischi dal momento in cui lasciano
il luogo della loro abituale conservazione al momento in cui vi fanno ritorno.
6. Non possono in nessun caso essere oggetto di esportazione le cose che non siano state preventivamente inventariate, come previsto all'art. 2.

Art. 15. Deposito
1. Il trasferimento ed il deposito delle cose di cui all'art. 1, primo comma, sono consentiti tra gli Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti aventi sede nel territorio dello Stato o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, nonché le Rappresentanze Pontificie.
2. È consentito il deposito a tempo indeterminato delle cose di cui all'art. 1, primo comma, presso istituzioni culturali e musei di altri Paesi, a condizione di reciprocità, allo scopo di ricostituire l'unità di monumenti o complessi smembrati e con l'obbligo di esposizione al pubblico.
3. Il deposito deve essere autorizzato dalla Segreteria di Stato e non deve comunque modificare i diritti di piena e incondizionata proprietà delle cose.
4. È consentito il deposito a tempo indeterminato delle stesse categorie di cose, provenienti da altri Paesi, presso gli Organismi, le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti aventi sede nel territorio dello Stato o negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche.
5. Al momento dell'ingresso e dell'uscita dal territorio dello Stato della Città del Vaticano o dagli immobili di cui all'art. 15 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11 febbraio 1929 e successive modifiche, le cose di cui al presente articolo devono essere segnalate al Presidente del Governatorato.

TITOLO V – DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Art. 16. Ricerche archeologiche
1. Il Presidente del Governatorato ha facoltà di fare eseguire ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio dello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell' 11febbraio 1929 e successive modifiche, o di rilasciare a tal fine apposita concessione a terzi, dandone previa comunicazione al soggetto interessato.
2. Il concessionario deve osservare le disposizioni che il Presidente del Governatorato ritenga di impartire. In caso di inosservanza delle stesse, la concessione è revocata.

Art. 17. Scoperte fortuite
1. Chiunque scopra fortuitamente cose di cui all'art. 1, primo comma, nel territorio dello Stato e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, deve darne immediata segnalazione al Presidente del Governatorato e provvedere alla conservazione temporanea di esse,  lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino all'intervento dell'autorità competente, informandone immediatamente il Corpo di Vigilanza.

Art. 18. Principio di appartenenza
Le cose ritrovate nel territorio dello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11febbraio 1929 e successive modifiche, a seguito di ricerche o fortuitamente, appartengono alla Santa Sede, che adotta le misure più opportune per la loro conservazione ed eventuale esposizione al pubblico.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

Art. 19. Diritti di riproduzione e sfruttamento economico
1. I diritti di riproduzione e sfruttamento economico delle cose di cui alla presente legge appartengono ai soggetti ai quali le cose spettano.
2. Le attività connesse all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente o finalizzate al godimento pubblico delle cose di cui all'art. 1, primo comma, non devono porne in alcun modo a rischio la corretta conservazione e sono sottoposte alle specifiche normative vigenti presso i soggetti che le detengono.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. Nullità degli atti giuridici contrari alla legge
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Art. 21. Commissario speciale
In caso di comprovata negligenza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge o di violazione dei medesimi da parte dei responsabili degli Organismi, delle
Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti diversi dal Governatorato ed aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, oppure, ove essi mancassero, dai preposti ai suddetti immobili, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, provvede a nominare un Commissario speciale per la corretta tutela delle cose di cui all'art. 1, primo comma.

Art. 22. Regolamento
Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 23. Abrogazione
Sono abrogate tutte le leggi e le disposizioni regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 24. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° settembre duemilauno.

Il testo della presente legge è stato approvato dal Sommo Pontefice il 2 luglio 2001.
L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Città del Vaticano, venticinque luglio duemilauno.
EDMUND Card. SZOKA, Presidente
ANGELO Card. SODANO
ANDRZEJ MARIA Card. DESKUR
GIOVANNI BATTISTA Card. RE
CARLO Card. FURNO
LORENZO Card. ANTONETTI
AGOSTINO Card. CACCIAVILLAN
Visto
Il Segretario Generale del Governatorato
+ Gianni Danzi