Legge 25 giugno 1993, n.205
Legge 25 giugno 1993, n. 205: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 148 del 26 giugno 1993)
Art. 1
(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. (Omissis) (1).
1- bis . Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1- ter ;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
1- ter . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1- bis , lettera a).
1- quater . L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1- quinquies . Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1- ter .
1- sexies . L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.
(1) Sostituisce l’art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654.
Art. 2
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’Art. 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’Art. 18, primo comma, n. 2- bis) , della legge 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all’Art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice penale o dell’Art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 3
(Circostanza aggravante)
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’Art. 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Art. 4
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell’art. 4, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 5
(Perquisizioni e sequestri)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’Art. 3 o per uno dei reati previsti dall’Art. 3, commi 1, lettera b) , e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l’autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell’immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
2. È sempre disposto il sequestro dell’immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell’Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell’immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l’immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’Art. 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell’immobile di cui al comma 2 del presente Art., salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.
Art. 6
(Disposizioni processuali)
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’Art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d’ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all’arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell’Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all’Art. 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo Art. 4 della legge n. 110 del 1975.
2- bis . (Omissis) (1).
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’Art. 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall’Art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5. Per i reati indicati all’Art. 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’Art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
6. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lett. l) del comma 2 dell’art. 380, c.p.p.
(2) Comma abrogato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 7
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’Art. 3 o per uno dei reati previsti dall’Art. 3, commi 1, lettera b) , e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’Art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo Art. 3 della legge n. 17 del 1982.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell’Art. 5, comma 1, il Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8
(Disposizioni finali.)
1. (Omissis) (1).
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’Art. 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) Abroga il comma 7 dell’art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Discriminazione, Volontariato, Immigrazione, Razzismo, Intolleranza, Proselitismo, Simboli religiosi, Appartenenza confessionale, Minoranze religiose, Razza, Etnia, Attività di utilità sociale
Natura:
Legge