Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Giugno 2010

Legge 24 giugno 1969, n.LI

Pontificato di S. S. Paolo VI – Anno VII
N. LI – Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, 24 giugno 1969
(AAS. suppl. per le leggi della Città del Vaticano, Anno XL , martedì 24 giugno 1969 Num. 5)

PAOLO PP. VI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1.
Per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, il Sommo Pontefice, salvo quanto dichiara l'articolo 1 della legge fondamentale 7 giugno 1929, N. I, e ferme le esclusioni di cui agli articoli 2, 3, 4, della citata legge, esercita i poteri legislativo ed esecutivo per mezzo di una Commissione di Cardinali, da Lui nominati per un quinquennio.

Art. 2.
La Commissione è coadiuvata da un Delegato Speciale, nominato dal Sommo Pontefice.
Salvo che la Commissione disponga altrimenti, spetta al Delegato Speciale l'esercizio del potere esecutivo, ed in genere ogni attribuzione che le leggi e i regolamenti vigenti assegnino alla competenza del Governatore dello Stato, ad eccezione del potere di emanare regolamenti.
In caso di assenza o di impedimento, il Delegato Speciale è sostituito dal Segretario Generale del Governatorato.

Art. 3.
La Commissione è convocata dal Cardinale Presidente.
Alle adunanze partecipano anche, con voto consultivo, il Delegato Speciale e il Consigliere Generale dello Stato. Il Segretario Generale del Governatorato redige il verbale e ne cura la conservazione in uno speciale archivio.
Il verbale è sottoscritto dal Cardinale Presidente e dal Segretario Generale del Governatorato o da chi ne fa le veci.

Art. 4.
Nelle materie che richiedano specifiche competenze la Commissione può udire il parere della Consulta dello Stato della Città del Vaticano, istituita con Motu Proprio del 28 marzo 1968, ferma restando la competenza del Consigliere Generale dello Stato a norma dell'articolo 8 della legge fondamentale 7 giugno 1929 n. I e delle altre disposizioni
attinenti.

Art. 5.
Gli Unici e Servizi del Governatorato sono denominati e ripartiti come segue :
I – SEGRETERIA GENERALE, dalla quale dipendono :
1. Affari Generali e Ufficio Filatelico e Numismatico.
2. Ufficio Legale.
3. Ufficio del Personale e Stato Civile.
4. Ufficio della Ragioneria Centrale.
5. Ufficio delle Poste e del Telegrafo.
6. Ufficio Merci.
7. Tribunale di I Istanza (Personale Amministrativo).
II – DIREZIONE GENERALE DEI MONUMENTI, MUSEI E GALLERIE PONTIFICIE, dalla quale dipendono :
1. Sovrintendenza artistico-scientifìca.
2. Ispettorati.
3. Laboratori restauro.
I I I – DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI, dalla quale dipendono:
1. Servizi Generali.
2. Edilizia.
3. Laboratori e Impianti.
4. Floreria.
5. Servizio dell'Autoparco.
6. Servizio della Centrale e Rete telefonica.
IV – DIREZIONE GENERALE DELLA RADIO VATICANA, dalla quale dipendono :
1. Direzione tecnica.
2. Direzione dei programmi.
3. Radiogiornale.
V – DIREZIONE DEI SERVIZI ECONOMICI.
VI – DIREZIONE DEI SERVIZI SANITARI.
VII – DIREZIONE DELLA SPECOLA VATICANA.
VIII – DIREZIONE DEGLI STUDI E RICERCHE ARCHEOLOGICHE.
IX – DIREZIONE DELLE VILLE PONTIFICIE.
X – CORPO DELLA GENDARMERIA.

Art. 6.
La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1969; nello stesso giorno entrerà in vigore il Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano, che dovrà essere emanato con decreto della Pontificia Commissione.

Comandiamo che Voriginale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, nel ventiquattro giugno millenovecentosessantanove, Anno VII del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI