Legge 23 dicembre 2009, n.191
Legge 23 dicembre 2009, n.191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
(in Gazz. Uff. Serie Generale n. 302 del 30-12-2009, Supplemento Ordinario n. 243)
(Omissis)
Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis)
250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
(Omissis)
ELENCO 1 (articolo 2, comma 250)
(Omissis)
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma l-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
all'articolo 63-bis, commi da l a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
DESTINAZIONE 2010: 400 milioni
Autore:
Parlamento
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Irpef, Contribuenti, Dichiarazione dei redditi, Enti senza scopo di lucro, Cinque per mille, Orgnizzazioni non lucrative di utilità sociale
Natura:
Legge