Legge 23 dicembre 1978, n.833
Legge 23 dicembre 1978, n. 833. “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
(G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.)
(omissis)
38. (Servizio di assistenza religiosa). – Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
(omissis)
48. […]
E’ nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l’espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Italia, Assistenza spirituale, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Ministri di culto, Assistenza spirituale, Libertà religiosa, ASL, Ricoverati
Natura:
Legge