Legge 20 maggio 1985, n.206
Legge 20 maggio 1985, n. 206: “Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall’art. 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 123 del 27 maggio 1985)
Protocollo
Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e
il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi;
esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno;
preso atto che le norme predette rientrano nell’ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica; considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative;
tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme; convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:
1. – Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all’allegato I.
2. – Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
3. – Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14, dell’Accordo 18 febbraio 1984.
4. – Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.
5. – Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.
Roma, 15 novembre 1984
Agostino Cardinal Casaroli – Bettino Craxi
Dal Vaticano, 15 novembre 1984
Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa
Il Prefetto
n. 7126/84
Signor Presidente del Consiglio,
La commissione paritetica istituita all’atto della firma dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all’approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
Prima di procedere all’approvazione di dette norme, la Santa Sede – attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana – ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l’interpretazione di altre: ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l’avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l’applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volontà delle Alte Parti.
I. – Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:
1) Art. 46, comma 1: “A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana”.
2) Art. 47, comma 1: “Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici”.
3) Art. 50: “I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l’inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986 negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l’anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell’importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5%, rispetto all’importo dell’anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall’anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all’art. 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l’adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 51 e il finanziamento dell’attività dell’Istituto di cui all’art. 21, comma terzo.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l’anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici”.
4) Art. 51, commi 1 e 2: “Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50.
Le somme liquidate per l’anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, del medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente art. 50, conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre”.
II. – Ritengo opportuno, inoltre, allegare l’unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all’atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
III. — Data la natura del tutto sui generis della personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.
La Santa Sede conferma la sua disponibilità ed esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell’Istituto per le Opere di Religione.
Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
Agostino Cardinal Casaroli
A Sua Eccellenza
l’Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
ROMA
Allegato
“La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.
La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l’imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.
Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall’art. 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile”.
Roma, 15 novembre 1984
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Eminenza Reverendissima,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera dell’E.V. in data odierna n. 7126/84.
Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.
Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell’ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.
In vista dell’approvazione di dette norme il Governo italiano, nell’intento di favorire l’avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.
Colgo l’occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia più alta considerazione.
Bettino Craxi
Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTÀ’ DEL VATICANO
ROMA
Norme approvate dalla Commissione paritetica nella formulazione del testo firmato dalla commissione stessa in data 8 agosto 1984
La Commissione paritetica
istituita all’atto della firma dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha formulato, in attuazione dell’art. 7, n. 6, le seguenti norme da sottoporre all’approvazione delle Parti:
(Si omettono le norme in quanto identiche tranne che per le parti sottolineate nella lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa al Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1984 soprariportata, e quella della legge n. 222 del 1985).
Autore:
Parlamento
Dossier:
Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Enti, Commissione paritetica, Beni ecclesiastici, Finaziamento, Istituto per le Opere di Religione
Natura:
Legge