Legge 20 maggio 1970, n.300
Legge 20 maggio 1970, n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
(Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131).
art. 1. Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
(omissis)
art. 8. Divieto di indagini sulle opinioni.
– È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
(omissis)
art. 15. Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (*).
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(*)Comma prima sostituito dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e poi modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Lavoro e Religione, Italia, Paesi Unione europea, _Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Discriminazione, Riservatezza, Libertà di opinione, Convinzioni personali, Fede religiosa, Divieto di indagini, Atti discriminatori
Natura:
Legge