Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Gennaio 2010

Legge 18 giugno 1949, n.385

L. 18 giugno 1949, n. 385, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948.

(in Gazz. Uff. 12 luglio 1949, n. 157, S.O.)

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:
a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
b) Protocollo di firma;
c) Protocollo addizionale;
d) Scambio di Note.

Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America

La Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui princìpi del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'Onorevole Carlo Sforza, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e,
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
il Signor James Clement Dunn, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana.
I quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli:

(omissis)

II. 1. L'espressione «persone giuridiche ed associazioni» usata nel presente Trattato significherà le persone giuridiche, le società commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilità limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti.
3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza interferenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America.
4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle persone giuridiche, ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

(omissis)