Legge 17 maggio 2005, n.92
Legge 17 maggio 2005, n. 92: “Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 127 del 3 giugno 2005)
Art. 1.
Partecipazione dell’Italia alle operazioni dell’OSCE
1. E’ autorizzata la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE), per assicurare la continuita’ della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonche’ nel Segretariato e nelle istituzioni dell’OSCE.
Art. 2. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sicurezza, Pace, Collaborazione internazionale, Oneri finanziari, Osce
Natura:
Legge