Legge 14 ottobre 1985, n.623
Legge 14 ottobre 1985, n. 623: “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979”.
(Da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 266 del 12 novembre 1985)
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a. la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b. la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'art. 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'art. 14 e dall'art. 20.
(Omissis)
Articolo 5
Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati: da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art. 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma primo, dell'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art. 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'art. 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.
Articolo 6
Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(omissis)
Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello
(omissis)
CAPITOLO III – Macellazione degli animali
(Omissis)
Articolo 14
È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.
(Omissis)
Autore:
Parlamento
Dossier:
_Islam_, Ebrei, Italia, Macellazione rituale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Animali, Protezione, Sanzioni, Macello
Natura:
Legge