Legge 14 aprile 1997
Legge 14 aprile 1997: “Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino”.
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visti:
– il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;
– il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Definizione, personalità giuridica
Art. 1
1. La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.
Autonomia
Art. 2
1. La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:
a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all’ assolvimento dei rispettivi compiti;
b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.
2. Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
Statuti
Art. 3
1. L’ organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
2. Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
3. Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
4. Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Membri
a) appartenenza
Art. 4
Gli statuti fissano le condizioni d’ appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.
b) diritto di voto e di eleggibilità
Art. 5
Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità. Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
Rimedi di diritto
Art. 6
1. Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
2. Le decisioni dell’ ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.
Norma transitoria
Art. 7
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore
Art. 8
1. Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
Autore:
Cantone Ticino
Nazione:
Svizzera
Parole chiave:
Personalità giuridica, Riconoscimento, Autonomia, Statuti, Chiesa cantonale, Eleggibilità, Chiesa evangelica riformata
Natura:
Legge