Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Febbraio 2007

Legge 12 febbraio 1968, n.132

Legge 12 febbraio 1968, n. 132: “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 68 del 12 marzo 1968)

(omissis)

Art. 19. Requisiti degli ospedali.

Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell’igiene e della tecnica ospedaliera, devono aver almeno:

[…]

l) servizio di assistenza religiosa;

(omissis)

Art. 39.
Personale degli enti ospedalieri.

Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa.

[…]

Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l’assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all’assistenza dei ministri dei rispettivi culti.

(omissis)

Art. 42
Principi direttivi per lo stato giuridico del personale.

Le norme delegate di cui all’art. 40 concernenti l’assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego ispirandosi ai seguenti principi:

1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l’espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;

2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.

In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio.

(omissis)