Legge 11 luglio 1986, n.390
Legge 11 luglio 1986, n. 390: “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 170, del 24 luglio 1986)
Preambolo
(Omissis)
Art. 1.
1. L’Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;
b- bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (1);
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie;
c- bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie (2).
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest’ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. Qualora l’immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (3).
6. L’utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l’esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.
(1) Lettera aggiunta dall’art. 32, l. 7 dicembre 2000, n. 383.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 43, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma abrogato dall’art. 12, d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 41.
Art. 2.
1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all’articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo precedente per quanto riguarda la durata e l’ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 3.
1. Alle concessioni assentite e alle locazioni stipulate a norma degli articoli precedenti si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché quelle del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, di approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.
2. Restano ferme le disposizioni di legge che prevedono, in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l’utilizzazione gratuita di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.
Art. 4.
1. Le disposizioni dell’articolo 1 concernenti l’ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all’erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.
1- bis . Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell’ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l’obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 5, d.l. 28 agosto 1995, n. 361, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 437.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Attività religiose, Enti ecclesastici, Immobili patrimoniali, Immobili demaniali, Concessioni in uso, Finalità culturali, Beneficienza, Locazioni, Assistenza, Ordini religiosi, Monasteri, Certose, Abbazie
Natura:
Legge