Legge 11 dicembre 1985, n.762
Legge 11 dicembre 1985, n. 762. “Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto fina1e, adottati a Ginevra 1’8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977”.
(GU n. 303 Suppl.Ord. del 27/12/1985)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l’8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui, all’articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente all’articolo 95 del I protocollo e dall’articolo 23 del II protocollo.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(omissis)
Annesso Q
Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (TRADUZIONE NON UFFICIALE)
(omissis)
Capitolo III Beni di carattere civile
Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile.
1 . I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.
2 . Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all’azione militare, e la cui distruzione fatale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel raso concreto, un vantaggio militare preciso.
3 . In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione , o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all’azione militare.
Articolo 53. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto.
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di confitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili è vietato:
a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
c) fare di detti beni l’oggetto di rappresaglie.
(omissis)
Annesso T
Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II)
(omissis)
Articolo 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.
(omissis)
Autore:
Parlamento
Dossier:
Beni culturali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Luoghi di culto, Patrimonio culturale, Convenzioni internazionali, Beni culturali di interesse religioso, Trattati, Diritto umanitario, Protezione dei beni culturali, Convenzioni di Ginevra
Natura:
Legge