Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Luglio 2009

Legge 08 giugno 2009, n.67

Legge 8 giugno 2009, n. 67: “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

(in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del 19 giugno 2009; rettifica in G.U. n. 147 del 27 giugno 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

1. È approvata l’allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l’intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, della citata intesa.

Art. 2.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

ALLEGATO
(articolo 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno modificativa dell’art. 12 dell’Intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l’opportunità di procedere alla modificazione dell’intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono ai sensi ell’articolo 37, comma 3, della citata intesa di modificare le seguenti disposizioni:

Articolo 1
(Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. Il comma primo dell’articolo 12 dell’intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituita dal seguente:

“Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola seconda Italianariore.”

Articolo 2
(Legge di approvazione)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell’art. 8 della COstituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente itnesa, al quale sarà allegato il testo dell’intesa stessa.

Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del COnsiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

Il Presidente dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avvetiste del 7° Giorno
Pastore Daniele Benini


RETTIFICA

Errata-Corrige. Comunicato relativo alla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 140 del 19 giugno 2009).

Nell’allegato (articolo 1) alla legge in epigrafe, alla pagina 2 della soprindicata Gazzetta Ufficiale, nell’articolo 1, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: “… del titolo di studio di scuola seconda Italianariore.”, leggasi ” … titolo di studio di scuola secondaria superiore”.