Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Luglio 2010

Legge 07 giugno 1929, n.V

Stato Città del Vaticano
PIO PP. XI

N. V. – Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale
7 giugno 1929

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Lo Stato della Città del Vaticano ha la propria moneta.
Fino a che le norme ad essa relative non sieno state emanate e la medesima non sia stata emessa, hanno corso legale la moneta e i biglietti di banca del Regno d'Italia secondo la legislazione del medesimo.

2. È necessaria l'autorizzazione del Governatore per le alienazioni di immobili, situati del territorio della Città del Vaticano, per atto tra vivi sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, per le costituzioni dei diritti di enfiteusi, superficie, uso, usufrutto, servitù, ipoteche o qualsiasi altro diritto reale, nonché per gli affitti e subaffitti, anche parziali, degli immobili medesimi e per qualsiasi durata.
La stessa autorizzazione occorre per l'acquisto degli stessi diritti sopra i detti immobili in conseguenza di successione legittima o di disposizione testamentaria sia a titolo universale, sia a titolo particolare.
Fino a che non sia intervenuta l'autorizzazione, nessuno può dimettere il possesso degli immobili o dare esecuzione ai negozi suindicati. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 3000.
La mancanza di autorizzazione rende nulli i negozi contemplati in questo articolo. La nullità può essere fatta valere anche dal Governatore.
Se è negata l'autorizzazione al trapasso di beni immobili in proprietà per effetto di successione come sopra, l'immobile è devoluto al patrimonio dello Stato contro una giusta indennità fissata dal Governatore, salvo reclamo ai tribunali nei modi e forme stabilite per le indennità di espropriazione.
Se è negata l'autorizzazione all'acquisto, a titolo successorio, di diritti reali, l'erede autorizzato ad acquistare la proprietà la conserva libera e deve corrispondere all'onerato un compenso pecuniario, fissato in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria.

3. Negli immobili esistenti nella Città del Vaticano e non appartenenti in proprietà alla Santa Sede nessun lavoro di trasformazione o di ampliamento può essere eseguito, senza la previa autorizzazione Governatore.
Le contravvenzioni a questo divieto sono punite coll'ammenda fino a lire 5000, oltre, secondo l'apprezzamento discrezionale del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato, la riduzione in pristino da eseguirsi di ufficio senza formalità ed a spese del contravventore.

4. L'acquisto di merci o derrate di qualsiasi natura e provenienza per rivenderle e la loro vendita sono riservati in via di monopolio allo Stato, secondo norme da stabilirsi per
regolamento.
Lo Stato provvede pure, mediante una propria organizzazione, al servizio farmaceutico.
Soltanto per il tramite dei competenti uffici dello Stato, pure secondo norme da stabilirsi per regolamento, possono introdursi nella Città del Vaticano merci o derrate, in franchigia dai dazi doganali e di consumo vigenti nel Regno d'Italia, con destinazione a determinate persone ivi residenti e per loro uso personale o della propria famiglia. La quantità eccedente tale uso viene confiscata, con o senza indennità secondo i casi.

5. La introduzione da parte di privati nella città del Vaticano d merci o derrate per uso personale o della propria famiglia acquistate nel Regno d'Italia, dopo che siano state assoggettate ai dazi doganali e di consumo vigenti nel detto Regno, è libera, salvo, quando occorra, a carico dell'introducente la prova delle condizioni suindicate.
È proibita la introduzione da parte di privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, anche se siano stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo stabiliti dalle leggi del Regno d'Italia, quando avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la loro vendita.
Le contravvenzioni al divieto di che al comma precedente sono punite con ammenda fino a lire 5000, oltre che colla confisca delle merci e derrate. In caso di recidiva, alla pena dell'ammenda può aggiungersi l'arresto fino a sei mesi.
E altresì vietata la introduzione da parte dei privati nella Città del Vaticano di merci o derrate, per le quali non sieno stati soddisfatti i dazi doganali e di consumo come sopra, quando anche non avvenga in tale quantità e modo da risultarne la destinazione al commercio, come pure la detenzione di dette merci o derrate e la vendita delle medesime.
La violazione del divieto di che al comma precedente è punita colla multa fino a lire 15.000. In ogni caso sono confiscate le merci introdotte o detenute o vendute in violazione del divieto, nonché i recipienti ed i mezzi di trasporto. In caso di associazione a commettere il reato o di recidiva, può aggiungersi la pena della reclusione fino a tre anni.

6. La esportazione di merci o derrate della Città del Vaticano nel territorio del Regno d'Italia è proibita. La violazione di questo divieto o anche il semplice tentativo di tale violazione sono puniti colla multa nella misura stabilita nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e contrabbando la reclusione fino a tre anni, oltre la confisca delle merci o derrate in contrabbando nonché dei recipienti e dei mezzi di trasporto.
È esente dal divieto la esportazione di oggetti d'uso personale, nella quantità consuetudinaria in caso di viaggio, e la esportazione di mobilia in caso di cessazione di residenza nella Città del Vaticano.

7. Nessuno può aprire botteghe, aziende od officine anche per l'esercizio di semplice mestiere, né impiantare imprese industriali o commerciali di qualsiasi genere né aprire gabinetti, uffici, agenzie o luoghi fissi di recapito per l'esercizio di qualsiasi professione,senza l'autorizzazione del Governatore.
Se per la legge vigente nella Città del Vaticano o per la legge nazionale, del professionista, che sia straniero, occorra per l'esercizio della professione una abilitazione, l'autorizzazione può concedersi soltanto quando l'abilitazione risulti conseguita secondo la legge vaticana o straniera.
Le contravvenzioni a questo divieto sono punite con l'ammenda fino a lire 3000, oltreché colla chiusura del locale da eseguirsi d'ufficio senza formalità.

8. Qualora per l'impianto di aziende od imprese commerciali od industriali sia concessa l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro, finché non siano emanate altre norme per la Città del Vaticano, è sottoposto di diritto alle disposizioni della legislazione del Regno d'Italia imperanti all'entrata in vigore della presente, in quanto siano applicabili, e colle riserve di cui all'articolo 3 della legge N. II di pari data sulle fonti del diritto, per tutto ciò che concerne il contratto di impiego, il lavoro delle donne e dei fanciulli, le otto ore il lavoro giornaliero, il riposo festivo, le assicurazioni sociali contro gli infortuni, la maternità., la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi, provvedendosi, qualora non sia altrimenti disposto da leggi o da disposizioni dell'atto di concessione e fino a quando non siano emanate norme speciali per la Città del Vaticano, alle relative assicurazioni mediante contratti cogli stessi istituti od enti, presso i quali è obbligatorio provvedere secondo la legislazione del Regno d'Italia. Alle stesse norme del comma precedente sono soggetti gli imprenditori stranieri, che per contratti con la pubblica amministrazione o privati eseguiscano appalti o compiano qualsiasi lavoro o somministrazione nella Città del Vaticano.

9. La prestazione occasionale e temporanea, a favore delle persone residenti nella Città del Vaticano o dei loro beni, di professioni, arti, imprese, mestieri e simili anche per parte di stranieri è libera, salvo l'osservanza delle norme sull'entrata e sul soggiorno.
Tuttavia, anche nel caso previsto da questo articolo, se per la legge vaticana o per quella nazionale del professionista straniero occorra una abilitazione, i servizi non possono essere prestati da chi non dimostri di averla conseguita.
Le contravvenzioni ai divieti contenuti in questo articolo sono punite con l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.

10. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi del Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente s pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, man dando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.
PIO PP. XI