Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Marzo 2005

Legge 05 marzo 1977, n.54

Legge 5 marzo 1977, n. 54: Disposizioni in materia di giorni festivi
(in Gazz. Uff., 7 marzo 1977, n. 63)

Art. 1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. (1)

Art. 2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici.
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

(1) Per il ripristino di alcune festività vedi l’art. 6, l. 25 marzo 1985, n. 121 e l’art. 1, d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 792.