Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2005

Legge 03 aprile 1993, n.506

Legge 3 aprile 1993, n. 506: “Diritti e libertà fondamentali dell’uomo”.

L’Assemblea Popolare della Repubblica d’Albania

Considerando che durante la feroce e disumana dittatura, durata 46 anni, di un unico partito (stato) in Albania sono stati violati e negati, attraverso l’uso del “terrore di Stato, i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, ed i diritti (più) fondamentali dell’uomo;

Considerando che il rispetto ed il godimento di questi diritti e libertà costituisce una delle aspirazioni più alte del popolo albanese ed una delle condizioni previe indispensabili per garantire la libertà, la giustizia sociale ed il progresso democratico della nostra società,

Ha deciso:

Nella legge nr. 7491 del 29.4.1991 “Per le disposizioni principali costituzionali”, di aggiungere un capitolo con il contenuto seguente.

“I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL’UOMO”

I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo vengono tutelati e garantiti secondo le disposizioni seguenti:

[…]

Art. 18
(La libertà di coscienza e di religione)

La libertà di pensiero, di coscienza o di religione sono inviolabili.
Ognuno è libero di cambiare la religione o le convinzioni, di manifestarli individualmente o collettivamente in pubblico o nella vita privata, tramite il culto, l’educazione, le pratiche o lo svolgimento dei riti.
La libertà di manifestare la religione o le convinzioni non può essere oggetto di altre limitazione che non siano quelle previste dalla legge, e che costituiscano misure indispensabili per un società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà degli altri.

[…]

Art. 25
(L’uguaglianza davanti alla legge)

Tutti sono uguali nella legge e davanti alla legge.
Nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della etnia, della lingua, della religione, della situazione economica e finanziaria, sociale ed educativa, delle sue convinzioni politiche, e per ogni altra causa personale.

Art. 26
(I diritti delle minoranze etniche)

Le persone che appartengono alle minoranze etniche hanno il diritto di esercitare senza nessun tipo di discriminazione ed in eguaglianza davanti alla legge, i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo. Essi hanno il diritto di esprimere, conservare e sviluppare liberamente la loro identità etnica, culturale, religiosa, di imparare e di insegnare la loro lingua materna e di riunirsi nelle organizzazioni e nelle società per la difesa dei loro interessi e della loro identità.
La nazionalità si definisce secondo le norme internazionali accettate.

[…]