Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Legge 01 marzo 2002, n.39

Legge 1 marzo 2002, n. 39. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

(Da Supplemento Ordinario n. 54 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 72 del 26 marzo 2002)

(omissis)

Art. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita’ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica).

1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu’ decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l’origine etnica, anche attraverso la modifica e l’integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parita’ di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell’esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell’esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come “diretta” quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e’ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come “indiretta” quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita’ ovvero, nel caso di attivita’ di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell’ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e all’impiego; prevedere che siano considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando e’ stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, cosi’ pregiudicando oggettivamente la sua dignita’ e liberta’, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l’eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l’adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l’applicazione del principio della parita’ di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell’ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonche’ gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
4) attivita’ prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l’effettiva rappresentativita’ delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all’autorita’ giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l’indizio dell’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione; tale onere non e’ previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un’azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita’ di trattamento;
i) prevedere l’istituzione nell’anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parita’ di trattamento e dell’operativita’ degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attivita’ di promozione della parita’ e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, in particolare attraverso:
1) l’assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorita’ giudiziaria;
3) la promozione dell’adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del principio di parita’ di trattamento e sull’operativita’ dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, nonche’ di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attivita’ svolta nell’anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parita’ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
l) prevedere che l’ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche’ di esperti e di consulenti.
2. All’onere derivante dall’istituzione dell’ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell’articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

(omissis)

Art. 51
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere)

1. Dopo l’articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “ART. 3-bis. – (Princípi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). – 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell’Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

Art. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
“Art. 3-bis. – (Televendita). – 1. E’ vietata la televendita che vilipenda la dignita’ umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita’, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulita’; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose”.

(omissis)