Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Agosto 2005

Legge 01 giugno 2005, n.105

Legge 1 giugno 2005, n. 105: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, del 16 luglio 2002”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 139 del 17 giugno 2005)

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.

(Omissis)

ALLEGATO
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, qui di seguito denominati “Parti Contraenti”,

Desiderosi di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,
Considerano che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell’interscambio reciproco della conoscenza tecnica scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocità di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d’ogni paese,
Riconoscendo che una tale cooperazione contribuirà allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell’ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocità, per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

(Omissis)

ARTICOLO 15
Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonche’ in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

(Omissis)