Legge 01 giugno 1961, n.512
Legge 1° giugno 1961, n. 512. “Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”.
TITOLO I: Stato giuridico
PARTE I: Disposizioni preliminari
Art. 1
Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari.
Art. 2 (*)
L’alta direzione del servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate della Stato è devoluta all’Ordinario militare per l’Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L’Ordinario militare e il Vicario generale sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d’armata e al grado di maggior generale [generale di brigata]. Gli ispettori sono assimilati di rango di brigadier generale [tenente colonnello]. Il Vicario generale militare sostituisce l’Ordinariato militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.
(*) articolo così modificato dall’art. 69, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
Art. 3
La giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e sui Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all’Ordinario militare dalle autorità governative di intesa con la superiore autorità ecclesiastica. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.
Parte II: Ordinario Militare, Vicario Generale Militare, Ispettori
Art. 4
La nomina dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 27-5-1929, n. 848.
Art. 5
L’Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro per la difesa.
Art. 6
La formula del giuramento dell’Ordinario militare è la seguente:
“Davanti a Dio e suoi Santi Vamgeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato”.
“Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni.
Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”.
Art. 7
La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:
“Davanti a DIO e suoi Santi vangeli, io giuro e prometto, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all’ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”.
Art. 8
L’Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l’ufficio fino al compimento del 65° anno di età.
Gli ispettori possono conservare l’ufficio fino al compimento del 63° anno di età.
Art. 9
Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall’articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall’ufficio d’autorità, previa intesa conla superiore autorità ecclesiastica.
Art. 10
L’Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età o d’autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.
Art. 11
Salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 12 secondo comma, 13 e 14, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
Art. 12
L’Ordinario militare che cessa dall’ufficio per età o d’autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall’ufficio per età, d’autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Art. 13
Il Vicario generale e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell’Ordinario militare, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.
In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.
Art. 14
Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.
Parte III: Cappellani militari. Disposizioni generali
Art. 15 (*)
L’ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
– terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
– secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
– primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
– cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
– cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
(*) articolo così modificato dall’art. 69, comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
Art. 16
Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 17
La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell’Ordinario militare.
Art. 18
I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all’incondizionato servizio militare.
Art. 19
Il cappellano militare, all’atto di assumere servizio, deve presentare giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Art. 20
I cappellani militari si distinguono in:
– cappellani militari in servizio permanente;
– cappellani militari in congedo;
– cappellani militari in congedo assoluto.
I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d’impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma osservano il grado e l’onore dell’uniforme.
Art. 21
I cappellani militari del servizio permanente, di completamento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell’Esercito.
L’iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell’assitenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica.
L’organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
Art. 22
L’anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23.
Per anzianità relativa si intende l’ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
L’anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina e di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
A parità di anzianità assoluta, l’anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall’età.
Art. 23
Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma, 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
Art. 24
I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in casi di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.
Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.
Art. 25
Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari per le matricole dell’Esercito.
Art. 26
L’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando vari o cessi l’anzidetta dipendenza.
L’Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.
La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l’insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.
La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.
Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all’articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell’Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
Art. 27
Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
La licenza ordinaria è concessa dall’Ordinario militare, previo nulla osta dell’autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell’Ordinario militare, dall’Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
Parte IV: Cappellani militari in servizio permanente
Sezione I – NOMINA
Art. 28(*)(**)
La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età.
[(*) Testo così sostiuito dall’art. 1 della legge 22 novembre 1973, n. 873 “Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle forze armate dello Stato”. Testo originario: “La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di età”.]
(**) Articolo ulteriormente modificato dall’art. 69, comma 8 del D.Lgs. 20 dicembre 1997, n. 490, secondo cui:
“La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell’organico e secondo le norme dell’articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano compiuto il 50° anno di età.
La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita altresì agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescrittociclo di formazione per l’ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio del’ordinario militare e non abbiano compiuto il 50° anno di età”.
Sezione II – IMPIEGO
Paragrafo 1° – Disposizioni generali
Art. 29
L’impiego consiste nell’esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
L’impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 30
Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
Il ministro per la difesa, sentito l’Ordinario militare, può concedere l’autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.
Art. 31
Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
a) il servizio effettivo;
b) l’aspettativa;
c) la disponibilità;
d) la sospensione dall’impiego.
Paragrafo 2° – Servizio effettivo
Art. 32
Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d’impiego.
Art. 33
E’ idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
L’idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Paragrafo 3° – Aspettativa
Art. 34
L’aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
1) prigionia di guerra;
2) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
3) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
4) motivi privati.
L’aspettativa è disposta:
a) di diritto, per la causa di cui al n. 1);
b) a domanda o d’autorità, per le cause di cui ai nn. 2) e 3);
c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4).
Le cause indicate ai nn. 2) e 3) debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.
L’aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell’Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l’aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l’interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell’avanzamento.
Art. 35
L’aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l’ha determinata.
Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l’aspettativa, l’interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.
Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.
Art. 36
L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
L’aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Art. 37
Allo scadere dell’aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.
Nei casi di aspettativa per infermità si provvede temporaneamente agli accertamenti sanitari.
Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 35.
Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell’articolo 48.
Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d’aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e dalle licenze eventualmente spettantigli.
Art. 38
Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.
Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dell’articolo 34.
Art. 39
I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra apettativa, e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
Paragrafo 4° – Disponibilità
Art. 40
La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall’Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilità.
La disponibilità non può durare più di due anni.
Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Art. 41
Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l’Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.
Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l’anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.
Art. 42
Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell’articolo 41, non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.
Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.
Paragrafo 5° – Sospensione dall’impiego
Art. 43
La sospensione dall’impiego può avere carattere:
– precauzionale; – disciplinare; – penale.
La sospensione dall’impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego.
Art. 44
Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall’esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto la sospensione disciplinare dall’impiego, con privazione del trattamento economico.
Art. 45
Per la sospensione dall’impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresì la disposizione dell’articolo 98, del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell’articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l’articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, è disposta sentito il parere dell’Ordinario militare.
Sezione III – CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
Paragrafo 1° – Disposizioni generali
Art. 46
Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) inidoneità agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d’autorità;
f) elevazione alla dignità vescovile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
Si applica il disposto dell’articolo 34 della legge 10 aprile 1954, numero 113.
Paragrafo 2° – Cessazione dal servizio permanente per età
Art. 47
Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Il cappellano militare, se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
Al cappellano militare che cessa dal servizio per età con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o più anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell’articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Paragrafo 3° – Cessazione dal servizio permanente per infermità
Art. 48
Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se si tratti infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore,
Se trattisi di infermità non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:
a) venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Art. 49
Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell’articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Art. 50
Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da scriverzi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o l’assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al cappellano militare suddetto che all’atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l’aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrosposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l’assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull’ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegua la pensione vitalizia o l’assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente.
In tal caso, però, resta escluso l’aumento di sei anni.
Art. 51
Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell’idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione.
Il cappellano militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabilt di guerra.
Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l’assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di età, per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di età di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell’articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell’assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizi di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all’uopo richiesta, e agli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall’articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall’articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
Paragrafo 4° – Cessazione dal servizio permanente per idoneità agli uffici del grado
Art. 52
Il cappellano militare che, su giudizio dell’Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 48.
Paragrafo 5° – Cessazione dal servizio permanente a domanda
Art. 53
Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.
Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.
L’accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell’Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.
Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.
Paragrafo 6° – Cessazione dal servizio permanente di autorità
Art. 54
Il cappellano militare può, su proposta dell’Ordinario militare approvata dal Ministro, nell’interesse del servizio, essere collocato d’autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell’articolo 53.
Paragrafo 7° – Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo
Art. 55
Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’articolo 47.
Parte V: Cappellani militari in congedo
Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56
I cappellani militari in congedo concorrono secondo le necessità, al servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
Art. 57
Il cappellano militare in congedo può trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.
Art. 58
Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Art. 59
Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.
Art. 60
Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall’impiego dagli articoli 44 e 45.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l’espiazione della pena.
Art. 61
Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell’Ordinario militare.
Tale numero può essere aumentato durante il corso dell’anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.
Art. 62
Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di collocamento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell’Ordinario militare.
Sezione II – CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO
Art. 63
I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.
Art. 64
Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all’Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
5) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l’aspirante è in possesso dell’idoneità fisica richiesta dall’articolo 18.
Sull’accoglimento delle domande decide il Ministro per la difesa, su designazione dell’Ordinario militare.
Art. 65 (*)
Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.
(*) Articolo integrato dall’art. 69, comma 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, secondo cui:
“I cappellani militari addetti di complemento che, dopo avere prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’art. 28,qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio”
Sezione III – CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA
Art. 66
La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:
a) dal servizio permanente nei casi previsti dalla presente legge;
b) dalla categoria di complemento, a norma dell’articolo 65.
Art. 67
Il cappellano militare cessa di appertenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:
68 anni, se primo cappellano militare capo;
65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
Parte VI
Cappellani militari in congedo assoluto
Art. 68
Il cappellano militare in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Parte VII: Perdita del grado
Art. 69
Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall’Ordinario militare, o per una delle cause secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanti applicabili.
In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 70
Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell’Ordinario militare, quando riacquisti la idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall’articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
Parte VIII: Disciplina
Sezione I – SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO
Art. 71
Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego, di cui all’articolo 43;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all’articolo 60;
c) la perdita del grado, di cui all’articolo 69.
Sezione II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Paragrafo 1° – Inchiesta formale
Art. 72
L’inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 71.
L’inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.
Art. 73
Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell’autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro per la difesa, sentito l’Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l’indicazione degli addebiti specifici.
Il Ministro per la difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
Art. 74
L’inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.
In nessun caso l’inchiesta formale è affidata all’Ordinario militare o al Vicario generale militare.
L’inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all’inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l’inchiesta formale ad un ufficiale generale dell’Esercito, che rivesta grado superiore all’inquisito.
L’inquirente esperisce l’inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell’Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell’inchiesta e all’indice di essi, direttamente al Ministro.
Art. 75
Il Ministro in base alle risultanze dell’inchiesta formale, decide, sentito il parere dell’Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
L’accertazione delle dimissioni dal grado estingue l’azione disciplinare.
Paragrafo 2° – Consiglio di disciplina
Art. 76
Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell’inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all’articolo 71, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell’inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.
Art. 77
Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta dal Ministro per la difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
Art. 78
Il Consiglio di disciplina è composto:
a) dal Vicario generale militare, presidente;
b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.
Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo capellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina è composto dal Vicario generale e da due ispettori.
Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango e grado militare superiore a quello di maggiore, è composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro per la difesa.
Funziona da segretario il membro anziano.
Art. 79
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanti applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge 10 aprile 1954, n. 133.
PARTE IX: DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA
Art. 80
In tempo di guerra il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all’occorrenza, richiamato in servizio.
Art. 81
In tempo di guerra, è sospesa l’applicazione dell’articolo 53.
TITOLO II: Avanzamento
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 82
Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.
Art. 83
Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall’Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall’Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione d’avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l’Ordinario militare.
Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all’approvazione del Ministro per la difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.
Art. 84
I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell’ordine di iscrizione nei ruoli di cui all’articolo 21.
Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
E’ sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimanto della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All’interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l’hanno determinata.
Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi dell’articolo 23, sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.
Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall’impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell’articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.
Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.
PARTE II: AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE
Art. 85
I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l’ordine di anzianità.
Art. 86
I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nel’ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.
Alla designazione dei promovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l’ordine di merito in numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell’organico dei primi cappellani militari capi.
Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche i cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.
Art. 87
Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d’avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.
PARTE III: AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO
Art. 88
Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell’Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell’assistenza spirituale.
Art. 89
Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l’avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
Per essere scrutinato per l’avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado di anzianità.
TITOLO III: Trattamento economico
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 90
L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza all’Ordinario militare, al Vicario generale e agli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell’Amministrazione della difesa.
PARTE II: TRATTAMENTO DI ATTIVITA’
Art. 91
All’Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d’armata, esclusa l’indennità per le spese di alloggio contemplata dall’articolo 33 (lettera a)), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni per l’esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.
Art. 92
Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.
Art. 93
Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l’indennità militare speciale, di cui all’articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l’indennità di alloggio.
Art. 94
Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l’onere del trattamento economico.
PARTE III: TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 95
Per le pensioni normali all’Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, nonché ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.
Art. 96
Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.
Art. 97
Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra ai cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione.
TITOLO IV. Disposizioni transitorie
Art. 98
I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all’articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano addetto se rivestano il grado di cappellano.
I cappellani militari predetti conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all’articolo 21.
Art. 99
Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.
I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianità di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.
I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all’articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di età di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni.
Art. 100
I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualità di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all’articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra.
I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo assoluto.
Art. 101
Per la copertura dei posti disponibili dopo l’applicazione dell’articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell’Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1° gennaio 1961 si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età.
Ai fini dell’anzianità utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva è valutabile in ragione della metà e fino ad un massimo di tre anni.
Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all’atto della loro nomina.
Art. 102
Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l’avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva.
TITOLO V: Disposizioni finali
Art. 103
Sono iscritti, in ruolo d’onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l’indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie;
I cappellani militari del ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.
Art. 104
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.
Art. 105
All’onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivate dall’attuazione della presente legge, si farà fronte nell’esercito 1960-1961:
– per lire 8.500.000 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
– per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno;
– per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 106
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° giugno 1961
GRONCHI
FANFANI – ANDREOTTI – SCELBA
TAVIANI – TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Autore:
Parlamento
Dossier:
Italia, CESEN, Assistenza spirituale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Assistenza spirituale, Vicario, Ordinario militare, Ispettori, Congedo, Nomina, Formazione spirituale, Giurisdizione, Servizio militare, Libertà religiosa, Sacerdoti, Forze armate, Cappellani militari
Natura:
Legge