Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Maggio 2007

Legge 01 giugno 1939, n.1089

Legge 1 Giugno 1939, n. 1089: “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.
Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d’interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art.2.
Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro della pubblica istruzione.
La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art.3. (come da comma 2, art.11, L.413/91, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi del presente articolo è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria dove si trova il fabbricato.)
Il Ministro della pubblica istruzione notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell’art.1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
L’elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l’interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero della pubblica istruzione e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art.4.
I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l’elenco descrittivo delle cose indicate nell’art.1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresì l’obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell’ente o istituto.
Le cose indicate nell’art.1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art.5.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti e quello delle accademie e biblioteche, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari interessi e caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l’autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Art.6.
Sono soggette alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione le cose che hanno l’interesse in cui agli artt. 1, 2, 5.
Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l’interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art.7.
Il Ministro della pubblica istruzione vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art.8.
Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro della pubblica istruzione, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica.

Art.9.
I sovraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5.

Art.10.
I provvedimenti, adottati dal Ministro della pubblica istruzione, sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE

Art.11.
Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla sovraintendenza competente.

Art.12.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art.13.
Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l’autorizzazione dal Ministro della pubblica istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

(omissis)