Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Intesa 27 dicembre 1999

Regione Valle d’Aosta – Diocesi di Aosta: “Intesa tra la Regione Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, 27 dicembre 1999.

Nel pieno rispetto della legislazione vigente nell’ambito della collaborazione tra Stato e Chiesa per la tutela del patrimonio artistico di cui all’art. 12 commi 1 e 2 dell’Accordo tra Italia e la Santa Sede del 18.02.1984

Premesso

— che il Vescovo di Aosta e` il legale rappresentante della Diocesi di Aosta ed in quanto tale e` deputato a curare gli interessi ecclesiastici della Diocesi e di conseguenza la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico di competenza della Diocesi:

— che i beni culturali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni Ecclesiastiche esistenti nell’ambito della Regione Autonoma Valle d’Aosta sono numerosi e di alta qualita` artistica e inoltre strettamente connessi con la storia, la tradizione e la cultura valdostana, costituiscono patrimonio determinante per la memoria storica della Regione e come tali sono oggetto dell’attivita` di tutela e valorizzazione dell’Amministrazione Regionale;

— che al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta appare necessario un intervento coordinato tra Governo Regionale e Autorita` Ecclesiastica.

Visti

gli artt. 2 e 3 dello Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Legge n. 196/1978, che trasferiscono alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le competenze in materia di Biblioteche, Musei, Antichita` e Belle Arti,

Vista

l’intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, On. Walter Veltroni e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini, relativa alla tutela dei beni culturali e ambientali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni Ecclesiastiche e nel cui art. 8 si concorda che le disposizioni in essa stabilite possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli enti ecclesiastici.

Tra

la Regione Autonoma Valle d’Aosta rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 1493 del 10.05.1999

e

la Diocesi di Aosta, rappresentata dal Vescovo di Aosta, Mons Giuseppe Anfossi, nato a S. Vigilio di Marebbe (Bolzano) il 07.03.1935 e domiciliato ad Aosta, Via De Sales, 3.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle proprie competenze in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tale fine, collabora con la Diocesi alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico della Diocesi di Aosta.

In particolare si individuano, come compiti prioritari di collaborazione:

a) gli interventi di recupero e di restauro del patrimonio monumentale e artistico di interesse religioso al fine della fruizione;

b) l’inventariazione e la documentazione di detto patrimonio;

c) il riordino, l’inventariazione e l’utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico;

d) la catalogazione, l’arricchimento e la fruizione del patrimonio bibliografico e bibliotecario;

e) l’istituzione, il riordino, la gestione e fruizione dei musei di arte sacra.

2. Le forme, i modi e i tempi dell’intervento regionale vengono concordati tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta sulla base di piani annuali o pluriennali di intervento).

Per il perseguimento degli obiettivi comuni la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta promuovono altresì accordi e programmi congiunti con le Comunita` Montane, con Comuni e con altri Enti locali.

3. Le parti convengono di svolgere, ciascuna nella sfera di propria competenza, una azione di promozione tra gli Enti locali e gli enti ecclesiastici per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni culturali.

4. La Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa al finanziamento di piani con le risorse indicate dalle Leggi di settore e promuove altresì la partecipazione di altri soggetti pubblici, specie Comunita` Montane e Comuni.

5. In conformita` all’art. 5 dell’intesa 13 settembre 1996 stipulata tra il Ministero per i Beni Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, i programmi operativi e i progetti circa i beni culturali ecclesiastici sono presentati agli organi regionali e locali soltanto dal Vescovo della Diocesi nella quale l’edificio o l’opera e` ubicato o da persona a cio` delegata con dichiarazione delle eventuali approvazioni o valutazioni richieste dalle disposizioni canoniche. Gli interventi presentati terranno conto:

a) dell’urgenza per la conservazione dei beni culturali;

b) dell’importanza qualitativa dei beni culturali;

c) della conclusione o prosecuzione dei lavori iniziati.

6. In conformita` all’art. 6 dell’intesa 13 settembre 1996 citata, i programmi operativi e i progetti circa i beni culturali e ambientali presentati dalla Regione tramite la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, devono essere accettati, per gli aspetti relativi al culto, dagli Enti e dalle Istituzioni Ecclesiastiche cui appartengono.

7. Al fine di istruire i progetti, di armonizzare gli interventi, assicurare la piu` ampia informazione reciproca, di individuare le risorse e di approfondire gli ambiti di collaborazione, e` istituita una Commissione presieduta dall’Assessore competente in materia di beni culturali e dal Vescovo della Diocesi e composta in misura paritetica da funzionari esperti responsabili della tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali e da delegati diocesani esperti nei vari settori indicati dal Vescovo di Aosta).

La Commissione dovra` essere convocata dai Presidenti almeno due volte all’anno.

8. Per l’ottimale valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico, le parti dell’intesa auspicano l’istituzione e la promozione di Musei di beni culturali.

9. La Regione Autonoma Valle d’Aosta si impegna altresì a contribuire per l’installazione e la manutenzione di impianti di allarme in edifici e istituzioni culturali di proprieta` ecclesiastica secondo modalita` da concordare.

10. Nel caso di beni mobili di proprieta` di Chiese parrocchiali o altro Ente ecclesiastico non piu` destinati al loro uso proprio, e` riconosciuto alla Diocesi il diritto di costituire un registro inventario apposito, in aggiunta a quelli gia` previsti per legge.

La Diocesi potra` proporre il trasferimento di detti beni ad altra Chiesa parrocchiale o altro Ente ecclesiastico aventi sede in Valle d’Aosta, previa autorizzazione della proprieta` e, caso per caso, della Sovraintendenza ai Beni Culturali

11. La durata dell’Intesa e` di quattro anni rinnovabili fino a che una delle parti contraenti non inviera` all’altra avviso scritto di scioglimento.

12. La presente Intesa entra in vigore nel momento della sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

Aosta, 27 dicembre 1999
Il Presidente della Giunta Regionale
Il Vescovo della Diocesi di Aosta