Intesa 27 dicembre 1999
Regione Valle d’Aosta – Diocesi di Aosta: “Intesa tra la Regione Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, 27 dicembre 1999.
Nel pieno rispetto della legislazione vigente nell’ambito della collaborazione tra Stato e Chiesa per la tutela del patrimonio artistico di cui all’art. 12 commi 1 e 2 dell’Accordo tra Italia e la Santa Sede del 18.02.1984
Premesso
— che il Vescovo di Aosta e` il legale rappresentante della Diocesi di Aosta ed in quanto tale e` deputato a curare gli interessi ecclesiastici della Diocesi e di conseguenza la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico di competenza della Diocesi:
— che i beni culturali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni Ecclesiastiche esistenti nell’ambito della Regione Autonoma Valle d’Aosta sono numerosi e di alta qualita` artistica e inoltre strettamente connessi con la storia, la tradizione e la cultura valdostana, costituiscono patrimonio determinante per la memoria storica della Regione e come tali sono oggetto dell’attivita` di tutela e valorizzazione dell’Amministrazione Regionale;
— che al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta appare necessario un intervento coordinato tra Governo Regionale e Autorita` Ecclesiastica.
Visti
gli artt. 2 e 3 dello Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Legge n. 196/1978, che trasferiscono alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le competenze in materia di Biblioteche, Musei, Antichita` e Belle Arti,
Vista
l’intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, On. Walter Veltroni e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini, relativa alla tutela dei beni culturali e ambientali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni Ecclesiastiche e nel cui art. 8 si concorda che le disposizioni in essa stabilite possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli enti ecclesiastici.
Tra
la Regione Autonoma Valle d’Aosta rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 1493 del 10.05.1999
e
la Diocesi di Aosta, rappresentata dal Vescovo di Aosta, Mons Giuseppe Anfossi, nato a S. Vigilio di Marebbe (Bolzano) il 07.03.1935 e domiciliato ad Aosta, Via De Sales, 3.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle proprie competenze in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tale fine, collabora con la Diocesi alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico della Diocesi di Aosta.
In particolare si individuano, come compiti prioritari di collaborazione:
a) gli interventi di recupero e di restauro del patrimonio monumentale e artistico di interesse religioso al fine della fruizione;
b) l’inventariazione e la documentazione di detto patrimonio;
c) il riordino, l’inventariazione e l’utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico;
d) la catalogazione, l’arricchimento e la fruizione del patrimonio bibliografico e bibliotecario;
e) l’istituzione, il riordino, la gestione e fruizione dei musei di arte sacra.
2. Le forme, i modi e i tempi dell’intervento regionale vengono concordati tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta sulla base di piani annuali o pluriennali di intervento).
Per il perseguimento degli obiettivi comuni la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta promuovono altresì accordi e programmi congiunti con le Comunita` Montane, con Comuni e con altri Enti locali.
3. Le parti convengono di svolgere, ciascuna nella sfera di propria competenza, una azione di promozione tra gli Enti locali e gli enti ecclesiastici per la realizzazione di piani locali di intervento e di valorizzazione dei beni culturali.
4. La Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa al finanziamento di piani con le risorse indicate dalle Leggi di settore e promuove altresì la partecipazione di altri soggetti pubblici, specie Comunita` Montane e Comuni.
5. In conformita` all’art. 5 dell’intesa 13 settembre 1996 stipulata tra il Ministero per i Beni Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, i programmi operativi e i progetti circa i beni culturali ecclesiastici sono presentati agli organi regionali e locali soltanto dal Vescovo della Diocesi nella quale l’edificio o l’opera e` ubicato o da persona a cio` delegata con dichiarazione delle eventuali approvazioni o valutazioni richieste dalle disposizioni canoniche. Gli interventi presentati terranno conto:
a) dell’urgenza per la conservazione dei beni culturali;
b) dell’importanza qualitativa dei beni culturali;
c) della conclusione o prosecuzione dei lavori iniziati.
6. In conformita` all’art. 6 dell’intesa 13 settembre 1996 citata, i programmi operativi e i progetti circa i beni culturali e ambientali presentati dalla Regione tramite la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, devono essere accettati, per gli aspetti relativi al culto, dagli Enti e dalle Istituzioni Ecclesiastiche cui appartengono.
7. Al fine di istruire i progetti, di armonizzare gli interventi, assicurare la piu` ampia informazione reciproca, di individuare le risorse e di approfondire gli ambiti di collaborazione, e` istituita una Commissione presieduta dall’Assessore competente in materia di beni culturali e dal Vescovo della Diocesi e composta in misura paritetica da funzionari esperti responsabili della tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali e da delegati diocesani esperti nei vari settori indicati dal Vescovo di Aosta).
La Commissione dovra` essere convocata dai Presidenti almeno due volte all’anno.
8. Per l’ottimale valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico, le parti dell’intesa auspicano l’istituzione e la promozione di Musei di beni culturali.
9. La Regione Autonoma Valle d’Aosta si impegna altresì a contribuire per l’installazione e la manutenzione di impianti di allarme in edifici e istituzioni culturali di proprieta` ecclesiastica secondo modalita` da concordare.
10. Nel caso di beni mobili di proprieta` di Chiese parrocchiali o altro Ente ecclesiastico non piu` destinati al loro uso proprio, e` riconosciuto alla Diocesi il diritto di costituire un registro inventario apposito, in aggiunta a quelli gia` previsti per legge.
La Diocesi potra` proporre il trasferimento di detti beni ad altra Chiesa parrocchiale o altro Ente ecclesiastico aventi sede in Valle d’Aosta, previa autorizzazione della proprieta` e, caso per caso, della Sovraintendenza ai Beni Culturali
11. La durata dell’Intesa e` di quattro anni rinnovabili fino a che una delle parti contraenti non inviera` all’altra avviso scritto di scioglimento.
12. La presente Intesa entra in vigore nel momento della sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.
Aosta, 27 dicembre 1999
Il Presidente della Giunta Regionale
Il Vescovo della Diocesi di Aosta
Autore:
Regione Valle d'Aosta - Diocesi di Aosta
Dossier:
Beni culturali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Restauro, Patrimonio librario, Beni monumentali, Patrimonio storico, Arte sacra, Tradizione, Beni mobili, Autonomia, Commissione paritetica, Enti locali, Chiesa cattolica, Patrimonio culturale, Catalogazione, Collaborazione, Musei, Enti ecclesiastici, Biblioteche, Archivi, Valorizzazione
Natura:
Intesa