Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Intesa 17 giugno 2000

Provincia Autonoma di Trento – Arcidiocesi di Trento: “Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento relativa alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”, 17 giugno 2000.

Tra i Signori:
Lorenzo Dellai, nato a Trento, il 28 novembre 1959, e domiciliato per la carica in Trento presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, Via Romagnosi n. 9 — Trento, Cod. Fisc. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa in qualita` di Presidente della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia;

mons. Luigi Bressan, nato a Sarche (TN), il 9 febbraio 1940, e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede dell’Arcidiocesi di Trento, Piazza Fiera n. 2 — Trento, Cod. Fisc. 96001530227, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualita` di Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Trento, di seguito denominata Arcidiocesi;

in conformita` alla deliberazione della Giunta provinciale che ha approvato la definizione della presente intesa.

Premesso che:

— il patrimonio culturale di proprieta` degli Enti ecclesiastici ed Istituti religiosi civilmente riconosciuti operanti nel territorio della provincia riveste un considerevole interesse nell’ambito dell’esercizio delle competenze statutarie primarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

— l’Arcidiocesi promuove, direttamente e tramite il Museo Diocesano Tridentino, l’Archivio Diocesano e la Biblioteca Diocesana, presso gli Enti ecclesiastici proprietari dei beni di interesse culturale presenti sul territorio provinciale l’impegno per la conservazione e la valorizzazione degli stessi, testimonianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione trentina;

— con D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 recante « Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare » e successive modifiche, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia sono state trasferite, per il rispettivo territorio alle province di Trento e Bolzano;

— le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con Legge 25 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica amministrazione e l’Autorita` ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;

— appare conseguentemente opportuno definire un accordo tra la Provincia e l’Arcidiocesi, quale Autorita` Ecclesiastica competente per territorio, per coordinare gli interventi tesi alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso rientranti nelle rispettive competenze, al fine di ottimizzare il perseguimento dei comuni obiettivi;

— tale accordo viene definito sulla base dei principi dell’intesa, sottoscritta per le finalita` di cui all’art. 12, n. 1, commi 1 e 2 dell’Accordo di revisione al Concordato Lateranense, fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale italiana in data 13 settembre 1996, portata ad esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571;

— la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche formera` oggetto di distinto accordo che sara` elaborato sulla base dei principi dell’intesa sottoscritta per le finalita` di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di revisione al Concordato Lateranense fra il Ministro per i beni e le attivita` culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale italiana in data 18 aprile 2000;

— quanto sopra costituisce parte integrante della presente in
tesa;

si conviene quanto segue:

1. (Finalita`). — Scopo della presente intesa e` l’attivazione di reciproche forme di collaborazione permanente fra la Provincia, cui competono le funzioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali, e l’Arcidiocesi, quale Autorita` ecclesiastica territorialmente competente, al fine di armonizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e popolare di interesse religioso appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche.

Nell’ambito della prevista collaborazione vengono individuati come compiti prioritari:

— il concorso negli interventi di recupero e restauro del patrimonio monumentale ed artistico di proprieta` ecclesiastica; il riordino, l’inventariazione e l’utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico; la fruizione del patrimonio librario ecclesiastico; la catalogazione e documentazione di detto patrimonio; le iniziative di valorizzazione.

2. (Reciprocita`di informazione). — Per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all’art. 1 (uno) le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare attraverso le strutture e gli organi competenti ogni utile scambio di informazioni.

3. (Osservatorio provinciale per i beni culturali di interesse religioso di proprieta` ecclesiastica). — Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di discutere problematiche di comune interesse, e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo e` istituito « l’osservatorio provinciale per i beni culturali di interesse religioso di proprieta` ecclesiastica ».

L’osservatorio e` composto in modo paritetico dal Dirigente Generale del Dipartimento provinciale competente in materia di beni culturali, da quattro componenti designati dalla Giunta Provinciale, dal Responsabile dell’ufficio di Arte Sacra della Curia Diocesana e da quattro componenti designati dell’Arcidiocesi. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un funzionario del Servizio Beni Culturali. Le riunioni, presiedute congiuntamente dal Dirigente Generale del Dipartimento provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato e dal Responsabile dell’Ufficio di Arte Sacra della Curia Diocesana o suo delegato, sono tenute alternativamente presso le sedi della Provincia e dell’Arcidiocesi e sono convocate almeno due volte all’anno, nonche´ ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno. In tali riunioni la Provincia e l’Arcidiocesi si scambieranno reciproche informazioni in ordine sia ai programmi disciplinati dalla normativa provinciale sia a quelli predisposti dall’autorita` ecclesiastica, in relazione anche alle iniziative sostenute mediante l’erogazione di contributi provinciali.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Funzionari della Provincia, rappresentanti di Enti e Istituzioni ecclesiastiche e altri esperti ritenuti di volta in volta funzionali alla trattazione degli argomenti in discussione.

4. (Enti Ecclesiastici, Istituti di vita consacrata e Societa`di vita apostolica). — Le richieste di autorizzazione ai lavori di restauro e ogni altra richiesta di autorizzazione prevista dalla normativa di tutela vigente, concernenti beni culturali di interesse religioso di proprieta` di Enti ecclesiastici sottoposti all’autorita` Diocesana, dovranno essere inoltrate alla Provincia corredate del parere dell’ufficio d’arte sacra della Curia Diocesana. Sara` cura dell’Arcivescovo impartire direttive in tal senso.

La Provincia provvedera` a dare informazione all’ordinario Diocesano dei relativi provvedimenti assunti nonche´ di ogni altro provvedimento inerente le funzioni di tutela relativo a beni culturali di interesse religioso adottato nei confronti dei predetti Enti ecclesiastici.

Gli Istituti di vita consacrata e le Societa` di vita apostolica civilmente riconosciuti concorrono all’attuazione della presente intesa tenuto conto delle loro peculiarita`.

In relazione all’interesse religioso dei beni culturali oggetto delle istanze presentate dagli stessi, sara` in ogni caso cura della Provincia acquisire nella fase istruttoria il parere dell’ufficio d’arte sacra della Curia Diocesana. L’Arcivescovo provvedera` ad informare in tal senso i soggetti religiosi interessati.

5. (Interventi su beni culturali). — La Provincia concorre alla realizzazione degli interventi sui beni culturali di proprieta` di Enti ed Istituzioni ecclesiastiche sia direttamente che mediante erogazione di contributi nei limiti delle risorse finanziarie individuate nel Bilancio provinciale e nel rispetto dei programmi di gestione e delle disposizioni dettate dalle normative di settore, tenuto conto delle informazioni assunte nel corso delle riunioni dell’Osservatorio di cui al precedente art. 3.

6. (Esigenze di culto). — In relazione a quanto disposto dall’Art.19 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, i provvedimenti amministrativi autorizzativi concernenti i beni culturali appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche saranno assunti dalla Commissione Beni Culturali, relativamente alle esigenze di culto rappresentate in relazione alla fruizione degli stessi, previa intesa con l’Arcidiocesi.

A tale scopo la Commissione Beni Culturali invitera` a partecipare alle proprie sedute, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975 n. 55, un rappresentante dell’Arcidiocesi.

7. (Catalogazione). — L’Arcidiocesi e la Provincia concordano la piu` ampia e reciproca collaborazione e scambio di dati e informazioni, anche attraverso supporti informatici, in merito agli interventi di catalogazione del patrimonio culturale di interesse religioso di proprieta` ecclesiastica, secondo le modalita` definite fra l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e la Conferenza Episcopale Italiana, riportate nella Circolare del Ministero Beni Culturali ed Ambientali di data 14 gennaio 1998, prot. n. 286/A14 e degli indirizzi specifici che potranno essere emanati dall’osservatorio di cui al precedente art. 3 (tre), assumendo obblighi di reciprocita` nell’uso delle informazioni raccolte, nel rispetto delle specifiche competenze e della proprieta` del materiale prodotto.

8. (Accesso agli edifici). — L’Arcidiocesi fornisce la propria collaborazione per garantire alla Provincia, nel rispetto delle esigenze di culto, l’accesso agli edifici di proprieta` ecclesiastica, ivi comprese le sedi museali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla normativa vigente; in particolare, relativamente alle competenze archeologiche, viene assicurata alla Provincia, la possibilita` di accesso e di esecuzione di interventi di recupero e di valorizzazione in siti insistenti su beni di proprieta` ecclesiastica. Relativamente a tali interventi la Provincia provvedera` a darne tempestiva comunicazione all’ufficio d’arte sacra della Curia Diocesana, ed a concordare con la stessa tempi e modi dell’esecuzione di detti lavori.

9. (Iniziative culturali). — L’Arcidiocesi e la Provincia concordano ampia e reciproca collaborazione volta ad identificare e promuovere, anche congiuntamente, iniziative, mostre, percorsi e manifestazioni interessanti beni culturali di carattere religioso, nonche´ altre forme di valorizzazione degli stessi che potranno essere disciplinate da specifici indirizzi emanati dall’osservatorio di cui al precedente art. 3 (tre), in relazione alla corretta salvaguardia delle opere e nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge in materia.

10. (Provvedimenti di custodia). — L’Arcidiocesi e la Provincia, fatte salve le competenze degli organi di tutela, concordano di favorire il mantenimento delle opere tutelate di interesse religioso di proprieta` ecclesiastica nelle loro sedi originarie, in quanto compatibile sotto il profilo della tutela e della conservazione, previa in ogni caso verifica dell’idoneita` delle condizioni di sicurezza delle stesse.
Qualora per motivate necessita` gli stessi organi di tutela dovessero adottare provvedimenti di custodia coattiva in pubblici Istituti a norma dell’art. 47 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, provvederanno a darne preventiva comunicazione all’Ordinario Diocesano che, relativamente alle opere d’arte, potra` chiedere ai medesimi organi di tutela di provvedere, in alternativa alla custodia coattiva, al trasferimento delle stesse presso il Museo Diocesano.

11. (Fruizione e valorizzazione). — La Provincia e l’Arcidiocesi si impegnano ad individuare di comune accordo modalita` ed ambiti operativi delle proprie istituzioni museali presenti sul territorio provinciale al fine di assicurare le piu` idonee condizioni di conservazione, fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di proprieta` ecclesiastica.

12. (Archivi e biblioteche). — Nelle more della definizione del distinto accordo per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche, che sara` elaborato sulla base dei principi dell’intesa sottoscritta in data 18 aprile 2000 per le finalita` di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di revisione al Concordato Lateranense fra il Ministro per i beni e le attivita` culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, le parti confermano la validita` dell’intesa relativa agli archivi degli Enti Ecclesiastici dipendenti dall’Autorita` Diocesana, sottoscritta in data 10 settembre 1993.

13. (Corsi di aggiornamento). — L’Arcidiocesi e la Provincia concorrono nell’organizzazione di corsi di aggiornamento per volontari che gratuitamente possano coadiuvare fedeli e visitatori, all’interno delle chiese, a comprendere i significati culturali e religiosi dei beni ivi contenuti, corsi per la gestione degli archivi parrocchiali, oltre a specifici corsi di perfezionamento per addetti alla custodia degli edifici di culto ed a corsi per tecnici, nel campo del restauro dei beni monumentali facenti parte del patrimonio ecclesiastico.

14. (Modalita`di attuazione). — L’attuazione della presente intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dall’osservatorio di cui al precedente art. 3 (tre), e` rispettivamente demandata alle strutture e organi provinciali (Dipartimento Cultura, Servizio Beni Culturali, Servizio Beni Librari ed Archivistici, Commissione Beni Culturali) e agli organismi diocesani (Museo Diocesano Tridentino, l’Archivio Diocesano e la Biblioteca Diocesana, Commissione d’arte sacra) competenti per materia.

15. (Decorrenza). — La presente intesa entrera` in vigore dalla data di sottoscrizione ed avra` durata corrispondente a quella della legislatura provinciale, rinnovabile tacitamente di legislatura in legislatura, salvo diverso intendimento di una delle parti espresso con formale comunicazione.
Durante il periodo di validita` la presente intesa potra` comunque essere oggetto di verifica periodica e modificata di comune accordo.

Redatto in duplice originale
Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento
L’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Trento