Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Dicembre 2004

Intesa 13 maggio 2002

Regione Campania – Conferenza Episcopale Campana: “Intesa programmatica tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana per la tutela e la valorizzazione di beni culturali appartententi ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche”, 13 maggio 2002.

L’anno duemiladue, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16.00, presso la Sede della Giunta Regionale della Campania in Via S.Lucia, 81 – Napoli

La Regione Campania, nella persona del Presidente On.le Antonio BASSOLINO
La Conferenza Episcopale Campana, nella persona di S.E. Card. Michele GIORDANO,
in conformita` agli indirizzi della Giunta Regionale della Campania ed all’autorizzazione, espressa all’unanimita` nella sessione dell’8 aprile 2002, da parte della Conferenza Episcopale Campana, costituita dagli Ordinari diocesani di: Acerra, Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava de´ Tirreni, Ariano Irpino-Lacedonia, Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, Ischia, Montevergine, Napoli, Nocera Inferiore-Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, Salerno, Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Conza-Bisaccia, Santissima Trinita` di Cava, Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi, Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania, al fine di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa e di assumere espressamente l’impegno di adempiere a quanto di propria competenza.

PREMESSO che:

— tra i fini istituzionali della Regione Campania (di seguito denominata Regione) c’e` la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di interesse regionale (art. 5 — Statuto Regione Campania);

— il patrimonio culturale di proprieta` degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e operanti nel territorio regionale campano, riveste un considerevole interesse nell’ambito dell’esercizio delle succitate competenze regionali statutarie;

— la Conferenza Episcopale Campana (di seguito denominata C.E.C.), e` l’organo di governo della Regione Ecclesiastica Campana, Ente civilmente riconosciuto, cui compete mantenere i rapporti con le Istituzioni politiche della Regione Campania in rappresentanza degli interessi religiosi cattolici, secondo l’art. 2 del suo Regolamento. Essa promuove, presso gli Enti ecclesiastici proprietari dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale, l’impegno per la conservazione e la valorizzazione degli stessi, testimonianza della storia, della cultura e della tradizione della popolazione campana;

— le disposizioni dell’art. 12 dell’accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, prevedono rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e l’Autorita` ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;

— il disposto dell’art. 8 del D.P.R. n. 571 del 26/9/1996 relativo all’Intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana prevede che le disposizioni in essa contenuta « possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate nell’esercizio delle rispettive competenze tra le Regioni e gli Enti autonomi territoriali ecclesiastici ».

VALUTATO che si rende necessario un intervento coordinato tra Autorita` ecclesiastica e Governo regionale al fine di armonizzare ed ottimizzare gli interventi tesi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse regionale e locale di proprieta` ecclesiastica.

VISTO:

— l’art. 12, n. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 121 (Modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929);

— il D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 (Intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta in data 13 settembre 1996, relativa ai beni culturali ecclesiastici);

— il Tit. I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali);

— la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 4571 del 9 novembre 2000 (Criteri e indirizzi per gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali), che determina, in analogia con quanto stabilito a livello statale e in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli interventi relativi ai beni culturali di proprieta` ecclesiastica, che vada stabilita la forma di consultazione regolata con protocollo d’intesa tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale della Campania, sul modello della sopraccitata intesa tra Stato e Chiesa del 13/9/96, autorizzando l’Assessore con delega per i beni culturali a definire e firmare protocolli d’intesa con la Conferenza Episcopale Campana.

PRESO ATTO del documento della Conferenza Episcopale Italiana « I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti », approvato dalla XXXVI Assemblea Generale dei Vescovi italiani (26-29 ottobre 1992) ed in conformita` agli indirizzi dell’Autorita` ecclesiastica.

Tutto cio` premesso, le parti, come sopra costituite, convengono sull’opportunita` di definire un accordo, atto a coordinare gli interventi rientranti nelle rispettive competenze e tesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di proprieta` ecclesiastica, al fine di ottimizzare il perseguimento dei comuni obiettivi. Tale accordo viene definito sulla base dei principi dell’Intesa sottoscritta fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 13 settembre 1996 e portata ad esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, per le finalita` di cui all’art. 12, n. 1, comma 1 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense.

Quanto sopra costituisce parte integrante della presente Intesa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. (Finalita`). — Scopo della presente Intesa e` l’attivazione di reciproche forme di collaborazione permanente fra la Regione e la Conferenza Episcopale Campana, al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche.

2. (Soggetti sottoscrittori). — Sono competenti, per l’attuazione delle presenti disposizioni:

a) il Presidente della Giunta Regionale della Campania, o persona da lui delegata;

b) il Presidente della Conferenza Episcopale della Campania o persona da lui delegata.

Gli Ordinari diocesani territorialmente competenti, ciascuno nell’ambito della propria giurisdizione ecclesiastica e secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, fungono da tramite tra il Presidente della Conferenza Episcopale Campana o persona da lui delegata, con gli Istituti di vita consacrata, le Societa` di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute.

3. (Accordi). — Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all’art. 1, la Regione e la Conferenza Episcopale Campana promuovono, altres`, accordi e programmi congiunti con gli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attivita` culturali, nonche´ con Comuni e Province.

Detti accordi potranno definire anche la realizzazione di interventi ed iniziative che richiedono una partecipazione organizzativa e finanziaria congiunta, individuando le forme, i modi, i tempi e le risorse finanziarie attivabili da ciascuna delle Parti interessate.

4. (Reciprocita` di informazione). — Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui all’art. 1.
In particolare, fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 2, e` assicurata la piu` ampia informazione in ordine alla pianificazione annuale e pluriennale, ai piani di spesa e alle determinazioni finali, nonche´ allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli artt. 1 e 3.

5. (Osservatorio regionale per i beni culturali di proprieta` ecclesiastica). — Al fine di favorire lo scambio di informazioni, di suggerire orientamenti per sviluppare forme di collaborazione, di esaminare problematiche di comune interesse, di verificare con continuita` l’attuazione delle presenti disposizioni e di contribuire in tal modo alla concreta attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Intesa, un organismo paritetico denominato « Osservatorio regionale per i beni culturali ecclesiastici ».

Attraverso tale organismo, la Regione e la Conferenza Episcopale Campana, oltre a scambiarsi reciproche informazioni in ordine ai piani e programmi disciplinati dalla normativa vigente e/o a quelli predisposti dall’Autorita` ecclesiastica, alle iniziative sostenute mediante l’erogazione di contributi europei, nazionali, regionali o della Conferenza Episcopale Italiana, provvederanno a relazionare, con cadenza almeno trimestrale, sul loro stato di attuazione.

L’Osservatorio e` composto dall’Assessore alla Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali o suo delegato, dal Dirigente del Settore Tutela Beni Paesaggistici, Ambientali e Culturali e da un funzionario designato dalla Giunta Regionale della Campania, dal Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale della Campania, dall’Incaricato Regionale della Conferenza Episcopale Campana per i Beni Culturali e da un componente designato dalla Conferenza Episcopale Campana.

6. (Procedure). — Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attivita` di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attivita` amministrativa prevista dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo d’Intesa.

Le Parti concordano, altres`, che i piani relativi ad interventi e/o iniziative di interesse regionale afferenti i beni culturali saranno presentati alla Regione Campania per il tramite del Presidente della Conferenza Episcopale Campana o persona da lui incaricata.

7. (Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro). — Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro di beni culturali nella disponibilita` di Enti ed Istituzioni soggetti alla loro giurisdizione, gli Ordinari diocesani territorialmente competenti presenteranno un piano annuale, evidenziando le priorita` e l’eventuale partecipazione finanziaria all’intervento di altri Enti pubblici e/o privati. Tali priorita`, se corredate dalla documentazione prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4571 del 9/ 11/2000 citata in Premessa e nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in essa contenuti, avranno valore di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 58.

8. (Fruizione e accessibilita`al pubblico. Recupero funzionale di immobili in disuso). — La Regione e la Conferenza Episcopale Campana si impegnano ad individuare, di comune accordo, modalita` ed ambiti operativi al fine di assicurare le piu` idonee condizioni di fruizione pubblica e valorizzazione dei beni culturali di proprieta` ecclesiastica, nel rispetto delle esigenze di culto.
La Conferenza Episcopale Campana si impegna a favorire la stipula di Convenzioni con gli Enti proprietari per l’utilizzo di beni immobili ecclesiastici attualmente in disuso.
Per le destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica ed in disuso, si esigera` che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Soprintendenze, corrisponda al titolo della dignita` originaria.

9. (Modalita` di attuazione). — L’attuazione della presente Intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dall’Osservatorio di cui al precedente art. 5, e` rispettivamente demandata alle strutture e organi regionali e agli organismi ecclesiastici competenti per la materia e sara`, di volta in volta, regolamentata da apposite Convenzioni.

10. (Decorrenza). — La presente Intesa entrera` in vigore dalla data di pubblicazione ed avra` durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente di legislatura in legislatura, salvo diverso intendimento di una delle parti espresso con formale comunicazione. Durante il periodo di validita` la presente intesa potra` comunque essere oggetto di verifica periodica e modificata di comune accordo.

Per la Regione Campania
Per la Conferenza Episcopale Campana