Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Intesa 10 settembre 1993

Provincia Autonoma di Trento – Diocesi di Trento: “Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ordinariato Diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorità diocesana”, 10 settembre 1993.

(Omissis)

Preambolo

L’art. 27 della Legge Provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 concernente « Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell’archivio provinciale » prevede che, fino a quando non saranno raggiunte le intese di cui all’art. 12, comma 1 della Legge 25 marzo 1985, n. 12, concernente la ratifica e l’esecuzione delle modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra Repubblica Italiana e la Santa Sede, vengano stipulate intese fra la Giunta provinciale di Trento e i competenti organi ecclesiastici circa l’applicazione delle disposizioni della legge agli archivi di enti ecclesiastici.

Le presenti intese, raggiunte fra la Giunta provinciale di Trento e l’Ordinariato diocesano, riguardano gli archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorita` diocesana.

L’Ordinariato ha istituito con decreto arcivescovile di data 10 febbraio 1993 l’archivio diocesano, attribuendogli competenze di conservazione, coordinamento e consulenza, tutela, promozione e valorizzazione degli archivi ecclesiastici dipendenti dall’autorita` diocesana.

Cio` premesso, si concorda quanto segue.

1. (Interesse storico degli archivi degli enti ecclesiastici e loro tutela).

1. La documentazione prodotta dagli enti ecclesiastici, per la funzione che questi hanno svolto in passato e svolgono tuttora nella societa` civile, con riferimento in particolare alla componente religiosa, costituisce una preziosa testimonianza della storia e della cultura locale nei suoi piu` diversi aspetti e pertanto deve essere tute
lata.

2. La Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento concordano sulla necessita` di collaborare ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi ecclesiastici, promovendo le iniziative atte a perseguire tale finalità.

2. (Criteri per il riconoscimento del’interesse storico degli archivi degli enti ecclesiastici).

1. Pur tenendo presente che la documentazione prodotta dagli enti ecclesiastici contiene già dalla sua origine elementi non solo di carattere amministrativo, ma anche di carattere storico, la valutazione dell’interesse storico di cui all’art. 27 della legge può essere fatta soltanto sulla documentazione anteriore a cinquant’anni, che costituisce l’archivio storico.

2. Possono essere riconosciuti di interesse storico gli archivi che conservano documentazione di interesse per la ricerca e lo studio della storia e della cultura locale o extraregionale, con riferimento a tutti o parte dei molteplici campi di indagine, alcuni dei quali si ritiene di esemplificare: storia delle istituzioni ecclesiastiche e civili, rapporti fra le stesse; aspetti politici, sociali, religiosi, economici; demografia e sanità, emigrazione, usi e costumi, opere pie; storia dell’arte e della scuola, storia del territorio, associazionismo religioso, cooperativismo, partiti politici, movimento cattolico.

3. Negli archivi ecclesiastici riconosciuti di interesse storico la documentazione, alla scadenza dei cinquant’anni, entra a far parte dell’archivio storico e ricade sotto le disposizioni ad esso relative.

3. (Applicazione agli archivi degli enti ecclesiastici degli articoli di legge e dele direttive dela Giunta provinciale). — 1. Agli archivi ecclesiastici riconosciuti di interesse storico si applicano le disposizioni degli articoli 20, 21, 24 e 25 della legge e le direttive di cui all’art. 28, comma 2 della legge, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3692 di data 29 marzo 1993, relativamente alla parte seconda riguardante gli archivi privati. Tali norme vengono applicate con le seguenti ulteriori specificazioni.

2. L’ordinamento e inventariazione degli archivi ecclesiastici sara` effettuata d’intesa fra il Servizio provinciale competente e l’archivio diocesano in ordine sia alle metodologie sia agli operatori; copia dell’inventario sara` depositata anche in detto archivio.

3. L’obbligo di cui all’art. 20, comma 1, lettera b) della legge circa la consultazione dei documenti riguarda esclusivamente la documentazione dichiarata di interesse storico. I documenti di carattere riservato relativi a situazioni puramente private di persone sono consultabili dopo 70 anni dalla conclusione dell’affare. Ai titolari degli archivi viene riservato il giudizio sulla consultabilita` dei docu¬menti che possono ledere il riserbo dovuto alle persone.

4. Gli studiosi inoltrano motivata richiesta di consultazione al titolare dell’archivio tramite l’archivio diocesano. La consultazione puo` avvenire anche mediante deposito in detto archivio o secondo altre modalita` concordate con lo stesso. L’archivio diocesano invia al Servizio l’elenco delle autorizzazioni rilasciate.

5. L’Ordinariato consente alla Provincia la microfilmatura dei documenti conservati negli archivi ecclesiastici con le riserve relative ai documenti di cui al precedente punto 3; le copie di sicurezza e di riproduzione saranno conservate presso l’archivio provinciale; per il rilascio di copie sara` richiesta l’autorizzazione dell’archivio diocesano.

6. La comunicazione relativa alla perdita o alla distruzione dell’archivio o di singoli documenti di cui all’art. 20 comma 1, lettera c) della legge viene fatta anche all’archivio diocesano.

7. Per il trasferimento dell’archivio di cui all’art. 20, comma 1, lettera d) della legge viene acquisito anche l’assenso dell’Ordinariato diocesano.

8. Il deposito volontario degli archivi ecclesiastici viene effettuato presso l’archivio diocesano su autorizzazione dell’Ordinariato, dandone comunicazione al Servizio.

9. L’Ordinariato diocesano dispone, previo nulla osta del Presidente della Giunta provinciale, lo scarto di documenti degli archivi ecclesiastici.

10. Nei casi di inadempienza di cui all’art. 25 della legge, oltre alla proposta della Commissione beni culturali e al conforme parere del Comitato tecnico per i beni culturali, e` richiesto il conforme parere dell’Ordinariato diocesano; il deposito dell’archivio avverra` presso l’archivio diocesano. L’assegnazione di congruo termine viene fatta ai singoli responsabili degli archivi e comunicata contemporaneamente all’Ordinariato.

11. Per assicurare la conservazione della documentazione degli ultimi cinquant’anni sara` emanato a cura dell’Arcidiocesi un regolamento per la tenuta degli archivi correnti e di deposito.

12. Il direttore dell’archivio diocesano deve essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 12, comma 1 della legge.

4. (Interventi diretti e contributi dela Provincia).

1. Ai fini della predisposizione dei piani degli interventi previsti dalla legge saranno acquisite le indicazioni dell’Ordinariato circa le iniziative da effettuare nel settore degli archivi ecclesiastici.

2. Nel caso di affidamento dei lavori a terzi, la Provincia si avvarra` di operatori che abbiano maturato con esito positivo, anche con riguardo alla riservatezza, esperienze di lavoro presso archivi ecclesiastici. Nel caso di assenza di tali esperienze, i lavori saranno verificati di comune intesa dai tecnici della Provincia e dell’Arcidiocesi.

Il Presidente della Giunta Provinciale di Trento
Il Vicario Generale dell’Ordinariato diocesano

Trento, 10 settembre 1993