Interrogazione 29 luglio 2003, n.E-2524
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2524 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Italia”, 29 luglio 2003.
Premesso che il 15 luglio la Camera dei deputati della Repubblica italiana ha approvato la legge “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;
con la nuova legge gli insegnanti di religione cattolica sono equiparati agli insegnanti di tutte le altre materie, saranno assunti a tempo indeterminato, potranno passare ad insegnare altre materie se in esubero;
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado è previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni;
con la nuova legge si prevede che l’accesso all’insegnamento avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami; per quanto concerne i titoli è necessario avere, tra gli altri, il “riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio”;
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio;
Visto che in Italia i docenti di religione sono 20 mila, con l’approvazione di questa legge circa 14 000 diventeranno di ruolo pur insegnando una materia facoltativa solo grazie all’idoneità attribuita discrezionalmente dal Vescovo sulla base di regole che non sono quelle definite dalla Repubblica Italiana ma da un altro Stato e, se viene tolta l’idoneità da parte dell’autorità diocesana, un docente di religione cattolica diventa automaticamente insegnante di ruolo in un’altra materia, scavalcando graduatorie e diritti di altri docenti.
Potrebbe la Commissione far sapere se non ritenga che le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” della Repubblica Italiana, e il Concordato lateranense che ne è alla base, siano conformi al principio di libertà religiosa così come internazionalmente definito e riconosciuto?
Reputa essa che tale regime sia conforme con la direttiva 2000/78/CE(1) contro le discriminazioni sul lavoro motivate da religione o convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale?
Risposta dell’On.le Diamantopoulou a nome della Commissione, 12 settembre 2003.
L’Onorevole parlamentare chiede se la legge italiana sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e il Concordato Lateranense, su cui si basa, sono concordi con il principio di libertà religiosa e se gli accordi che esso prevede, sono conformi alla Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La Commissione ricorda che l’Articolo 149 del Trattato CE, stabilisce che la comunità contribuisca allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonchè delle loro diversità culturali e linguistiche. Per questo motivo, la Commissione ritiene che fintantochè vengono rispettati altri aspetti della legislazione comunitaria, gli accordi per la designazione degli insegnanti sono di competenza degli Stati membri.
Di conseguenza, la questione sollevata dall’Onorevole parlamentare sul rispetto della libertà religiosa, dev’essere valutata a livello nazionale.
In merito alla Direttiva del Consiglio 2000/78/CE e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non intravede alcun conflitto immediato con accordi che intendono proteggere il lavoro degli insegnanti la cui idoneità ad insegnare la religione cattolica viene tolta dalle autorità diocesane.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Libertà religiosa
Parole chiave:
Discriminazione, Vescovo diocesano, Chiesa cattolica, Libertà religiosa, Insegnamento, Lavoro, Parità di trattamento, Idoneità, Insegnanti di ruolo
Natura:
Interrogazione