Interrogazione 16 giugno 2003, n.E-1990
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-1990 di Marco Cappato e altri alla Commissione: “Esercizio del diritto alla libertà di culto”, 16 giugno 2003.
Negli ultimi mesi sono state sottoposte all’attenzione della Commissione due eventi che, in contesti e con modalità profondamente diversi, mettono in serio pericolo l’esercizio del diritto alla libertà di culto: l’emanazione di una direttiva del Ministero degli affari religiosi della Cambogia che vieta tutte le attività pubbliche di proselitismo, e l’approvazione, da parte dell’Assemblea dello Stato indiano del Gujarat, di una legge sulla libertà di culto che subordina la possibilità di conversione all’autorizzazione del magistrato competente.
Le risposte fornite dalla Commissione ci appaiono ispirate da due logiche diverse. Nella prima, relativa alla situazione cambogiana la Commissione afferma: “Mancando in questa fase un’analisi approfondita, la direttiva nonché le misure adottate finora dal Ministero per il culto e gli affari religiosi, introdotte per evitare il rischio di conflitti religiosi, non risultano violare la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo né le disposizioni della costituzione cambogiana” e conclude affermando che “la Commissione non vede attualmente quali motivi facciano ritenere che il governo intenda usare la direttiva per discriminare alcuni gruppi religiosi”. Nella seconda, relativa alla situazione indiana, la Commissione si dice preoccupata del fatto che questo tipo di legislazione statale possa limitare il diritto di libertà di culto del popolo indiano. Ed in conclusione si assume l’impegno di trattare la questione “con gli stessi mezzi con cui affronta tutti gli altri problemi in materia di democrazia e diritti dell’uomo in India”.
Ciò premesso, può la Commissione far sapere:
— avendo constatato la natura profondamente diversa delle due risposte, quale dei due criteri intende seguire per affermare ovunque il principio della laicità delle istituzioni, inteso come presidio insopprimibile delle libertà di ogni individuo?
— se intende tollerare interpretazioni profondamente restrittive del diritto alla libertà religiosa per il solo fatto che i Governi le formulano con l’obiettivo di evitare conflitti religiosi, come ha fatto con la Cambogia?
— se intende vigilare e, se necessario, esercitare pressioni diplomatiche come si è impegnata a fare nei confronti della situazione indiana, anche nei confronti di quei paesi che democraticamente scelgono di condizionare il diritto dei loro cittadini a manifestare liberamente le proprie convinzioni e ad organizzare, altrettanto liberamente, la loro conoscenza e la loro divulgazione?
Risposta dell’On.le Patten in nome della Commissione, 9 luglio 2003.
La Commissione attribuisce notevole importanza ai diritti di libertà di religione, di credo e di espressione nel dialogo con i paesi terzi. La libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo costituiscono diritti umani fondamentali, come tali contemplati da numerosi strumenti internazionali, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (articolo 18), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 18) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 9). Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che informa l’azione esterna della Commissione in tale materia, afferma chiaramente che tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 10) e che le differenze culturali, religiose e linguistiche vanno rispettate.
L’Unione ha ripetutamente dichiarato che i diritti dell’uomo e la democratizzazione devono costituire parte integrante di tutti i dialoghi politici con i paesi terzi. La libertà di religione, in quanto diritto umano fondamentale, nonché i diritti delle minoranze religiose sono perciò oggetto di discussione nell’ambito dei dialoghi politici bilaterali dell’Unione e di eventuali passi formali e dichiarazioni ufficiali, nonché di azioni dell’Unione in sedi quali la Commissione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite (ONU) e la terza Commissione dell’Assemblea generale dell’ONU.
Benché il contesto politico e il grado di tensione religiosa varino da un paese all’altro, la Commissione può assicurare agli onorevoli Parlamentari di tenere sotto stretto controllo l’aspetto della libertà di religione in tutti i paesi e di essere pronta a segnalare casi particolari tramite tutti i canali disponibili, di volta in volta competenti.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Libertà religiosa
Parole chiave:
Discriminazione, Autorizzazioni, Libertà religiosa, Minoranze, Professione religiosa, Proselitismo, Divieto, Conversioni
Natura:
Interrogazione