Interrogazione 12 novembre 1998
Senato della Repubblica. Interrogazione parlamentare del senatore Francesco Bosi e altri al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell’Interno e per il coordinamento della protezione civile e delle Finanze sulla Intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova, 12 novembre 1998.
(da “Atti parlamentari” – XIII Legislatura – Allegato B ai resoconti – Seduta del 12 novembre 1998)
Bosi, Callegaro, Minardo, Giaretta, Zilio, Preioni, Diana Lino, D’Alì, Veraldi, Andreolli, Nava, Ragno, Cusimano, Marri, Bornacin, Fumagalli Carulli, Cimmino, Napoli Bruno, Serena, Dentamaro.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze. – Premesso:
che, in base all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha condotto le trattative per predisporre l’intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei ministri;
che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalle quali risulterebbe: che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all’autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;
che l’aderente che non osserva i precetti contenuti nel “Libro di testo per la scuola di ministero del regno” è sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;
che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziario, sono raccolte in archivi segreti all’insaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;
che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di Guardia 15 aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;
che è severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);
che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se non fra “confratelli”, e viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre di Guardia lo marzo 1988);
che ogni reato o attività illegale degli aderenti è mantenuta segreta fra i “confratelli”;
che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è ignorata con l’eccezione di quella rivolta ai “confratelli”;
che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai settori di: stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l’articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n. 1753 del 1997 ha considerato che:”…le pubblicazioni di un’associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale”;
che la Witch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya (casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dall’8 luglio 1986 è iscritta alla Camera di commercio di Milano;
che le attività commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della “la Farfarina”, della “Stenone” di Angeli Denni & c. e della “Immobiliare Verona Z” di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, via della Bufalotta, 1281;
che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif. sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune decine di persone;
che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;
che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i propri adepti, l’esportazione e la diffusione clandestina di pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai testimoni di Geova;
che per la realizzazione delle sale di preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoché disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro;
che recentemente, in Francia, a seguito di un’indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è costatato che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);
chiede di sapere:
se la negazione dei princìpi di appartenenza alla Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l’assolvimento degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;
se il complesso delle attività della Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti l’assoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la
collettività non siano riconducibili alla fattispecie delle associazioni segrete;
se pertanto, al di là delle proprie definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una setta;
se il complesso delle attività finanziarie, descritte in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria società commerciale;
se si ritenga opportuno verificare la veridicità dell’utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la BETEL dì via della Bufalotta n. 1281 a Roma;
se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta l’esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con l’ordinamento giuridico italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);
se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei testimoni di Geova.
Autore:
Senato della Repubblica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Testimoni di Geova, Emotrasfusioni, Reati, Attività commerciali, Plagio, Finanziamento pubblico
Natura:
Interrogazione