Interrogazione 11 settembre 2003, n.E-2704
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2704 di Luigi Vinci alla Commissione: “Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 nella legislazione italiana”, 11 settembre 2003.
Il Governo Italiano per adempiere all’obbligo di recepire le disposizioni della direttiva che stabilisce criteri per la parità di trattamento in materia d’occupazione e condizioni di lavoro, ha approvato lo scorso 3.7.2003 uno schema di decreto legislativo. Tale schema estende in modo generico al §6 dell’art.3 la giustificazione di atti di discriminazione indiretta quando questi siano supportati “da finalità legittime perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati”.
La formulazione di tale estensione, peraltro non riferita a particolari credenze religiose già contemplate, non dettaglia nel concreto le diverse fattispecie per le quali il governo Italiano intenda consolidare una prassi o una disposizione nazionale come previsto dall’art.4 della direttiva europea, lascia quindi ampio margine di interpretazione ai datori di lavoro in particolare in merito alle tendenze sessuali delle persone. L’unica precisazione fornita dal decreto legislativo riguarda la legittima esclusione da incarichi riguardanti l’assistenza, la cura e l’educazione di minori di persone che abbiano subito condanne definitive per reati concernenti atti di pedofilia o altri reati sessuali su minori. Tale precisazione e l’assenza di una definizione chiara e inequivocabile di quelle differenze di trattamento discriminatorie è stata in realtà utilizzata dalla sede Rai di Venezia per escludere dalla gestione di trasmissioni di programmi televisivi destinati ai minori personale che avesse dichiarato una particolare tendenza sessuale.
Non ritiene la Commissione che la genericità del testo del §6 dell’art.3 del decreto legislativo italiano generi arbitri interpretativi e di conseguenza applicazioni in contrasto con quanto precisato nell’art.4 della direttiva 2000/78/CE, in cui gli atti di discriminazione da non considerare come tali erano esclusivamente riferiti ad incompatibilità manifeste tra credenze religiose personali e gli indirizzi perseguiti dagli enti religiosi?
Quali iniziative intende intraprendere verso il governo Italiano perché sia assicurata una trasposizione corretta e coerente dai contenuti della direttiva in questione e perché siano sanzionati atti discriminatori illegittimi in contrasto con le stesse deroghe previste dalla direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000.
Risposta dell’On.le Diamantopoulou a nome della Commissione, 8 ottobre 2003.
La Commissione ha appena ricevuto, in data 4 settembre 2003, la notifica ufficiale da parte dell’Italia della trasposizione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e quindi per il momento essa non è ancora in grado di commentare il testo adottato.
Al fine di garantire la trasposizione completa e coerente della direttiva, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire, a sostegno della notifica, una tabella di concordanza tra le disposizioni della direttiva e quelle del diritto nazionale. In base a tale tabella, la Commissione esaminerà accuratamente le disposizioni ai cui Lei si riferisce, in particolare le deroghe limitate ammesse dalle direttive.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Libertà religiosa
Parole chiave:
Discriminazione, Confessioni religiose, Educazione, Lavoro, Parità di trattamento, Etnie, Minori, Tendenze sessuali, Trasmissioni radiotelevisive
Natura:
Interrogazione