Interrogazione 08 luglio 2003, n.E-2361
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2361 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Bielorussia attraverso un nuovo concordato che conferisce maggiori poteri alla Chiesa Ortodossa”, 8 luglio 2003.
Premesso che:
– il 12 giugno 2003 è stato firmato un concordato tra la Chiesa Ortodossa e lo Stato che conferisce agli ortodossi un’influenza più estesa negli organismi statali e consente di sviluppare programmi di cooperazione con tutti i settori d’influenza;
– con questo concordato lo Stato accetta la designazione della Bielorussia come “territorio canonico” della Chiesa Ortodossa;
– finora solo la Georgia, tra le ex repubbliche sovietiche, aveva concluso un concordato con una chiesa locale ortodossa ad alto livello, infatti l'”accordo costituzionale” con il patriarca Catholicos Ilya II fu firmato lo scorso 14 ottobre 2002 dal presidente Eduard Shevardnadze;
– le disposizioni previste dal concordato georgiano, quali l´esenzione dalle tasse e la restituzione della proprietà ecclesiastica, corrispondono ampiamente alle leggi sulla religione esistenti in Russia; ma il nuovo Concordato bielorusso va ben oltre, dato che ha introdotto nella terminologia legale dello Stato numerosi temi chiave promossi dal patriarcato di Mosca dopo il crollo dell’Unione Sovietica;
Visti gli eccellenti rapporti di cooperazione tra l’Unione europea e la Bielorussia a livello economico e commerciale;
Potrebbe la Commissione far sapere se è a conoscenza dei fatti esposti?
Quali iniziative intende essa promuovere, nell’ambito dei rapporti di cooperazione, quale serio ed efficace strumento per indurre la Bielorussia a rispettare la libertà religiosa?
Risposta dell’On.le Patten in nome dalla Commissione, 12 settembre 2003.
Per quanto riguarda le relazioni con la Bielorussia, non bisogna dimenticare che gli interventi dell’Unione e degli Stati membri nei confronti di questo paese sono rigorosamente definiti conformemente alla risoluzione del Consiglio del settembre 1997, la quale fissava alcune restrizioni ai contatti politici. In questo quadro, le relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e la Bielorussia non possono essere definite “eccellenti”.
La Commissione rammenta la grande importanza che essa attribuisce ai diritti di libertà di religione, di credo e di espressione. L’Unione ha infatti ripetutamente dichiarato che i diritti umani e la democratizzazione devono costituire parte integrante di qualsiasi dialogo politico con i paesi terzi. Le questioni relative alla libertà di religione, in quanto diritto umano fondamentale, nonché ai diritti delle minoranze religiose, sono affrontate nel corso dei dialoghi politici bilaterali dell’Unione e, quando opportuno, negli interventi diplomatici e nelle dichiarazioni pubbliche, nonché nell’ambito di azioni dell’Unione in forum quali la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani e il terzo Comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La Commissione conferma il suo impegno a sostegno della libertà di religione e dei diritti umani in Bielorussia, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite.
Autore:
Parlamento europeo
Dossier:
Libertà religiosa
Parole chiave:
Discriminazione, Libertà religiosa, Stato, Concordato, Laicità, Minoranze religiose, Cooperazione internazionale, Chiesa ortodossa
Natura:
Interrogazione