Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Luglio 2004

Interrogazione 06 agosto 2003, n.E-2570

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2570 di Maurizio Turco alla Commissione: “Imposte ecclesiastiche riscosse forzosamente dalla Repubblica federale tedesca sulle indennità di disoccupazione dei lavoratori disoccupati non appartenenti alla Chiesa”, 6 agosto 2003.

Visto che:
— in Germania notevoli somme, dette imposte ecclesiastiche, vengono trattenute ai lavoratori disoccupati non confessionali obbligati a sostenere finanziariamente un’organizzazione di cui non fanno parte;
— tale situazione sembra tanto più inverosimile in quanto la Costituzione tedesca vieta espressamente che si infliggano danni o svantaggi a una persona in ragione della sua non appartenenza a una comunità religiosa;
— la riscossione forzata dell’imposta ecclesiastica fra i lavoratori disoccupati non confessionali viola le seguenti disposizioni della costituzione tedesca:
a) l’articolo 3, commi 1 e 3 della Legge fondamentale, che recita che nessuno deve essere “discriminato o favorito” a causa delle sue opinioni filosofiche o religiose;
b) l’articolo 4, comma 1, che prevede che: “La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili”, e
c) l’articolo 33, che sancisce l’obbligo fondamentale di neutralità dello Stato;
— la Corte costituzionale federale ha deliberato che tale imposta potrebbe essere assolutamente riscossa anche dai lavoratori disoccupati aconfessionali, fintanto che una netta maggioranza dei dipendenti sarà membro della Chiesa. Si può tuttavia constatare che, secondo quanto disposto dalla sentenza dell’8 novembre 2001 dalla Bundessozialgericht (Corte federale per la legislazione in materia sociale) — per l’anno 1999 — il 49 % della popolazione attiva tedesca non ha versato l’imposta ecclesiastica;
considerato che la disposizione di legge viola:
— la libertà di culto garantita dalla Costituzione;
— il principio della parità di trattamento e il dovere di neutralità dello Stato;
— il principio della separazione fra Stato e Chiesa;
La Commissione non ritiene che i fatti di cui sopra siano in contraddizione con l’acquis comunitario?
Quali iniziative formali potrebbe adottare l’Unione nei confronti della Germania nel caso non si potesse risolvere tale situazione, per fare in modo che venga tutelato il principio della libertà religiosa?

Risposta dell’On.le Bolkestein in nome della Commissione, 15 settembre 2003.

L’argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.