Interrogazione 03 luglio 2000, n.E-2200/00
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2200/00 di Marco Cappato (TDI) alla Commissione: “Libertà religiosa in Grecia”, 3 luglio 2000.
(da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” n. C 151 E del 22 maggio 2001, pag. 2)
Chara Kalomiri, cittadina greca, è al centro di una vicenda giudiziaria che solleva dubbi inquietanti in merito al rispetto della libertà di religione in Grecia. Denunciata dalle autorità del Monte Athos per avere diretto dal settembre 1994 al marzo 1995 un “centro di filosofia psicologica pratica” situato nella penisola calcidica, è stata condannata una prima volta dalla giustizia greca nel 1997, ed avendo la Corte suprema annullato la sentenza, condannata una seconda volta in occasione della ripetizione del processo. I giudici hanno motivato la loro decisione affermando che il “luogo di culto buddista, dedito alla meditazione” era sprovvisto dell’autorizzazione obbligatoria del Ministero per la Pubblica istruzione e gli affari religiosi, che viene concessa dopo aver sentito il parere della gerarchia ortodossa.
Non ritiene la Commissione che, essendo il rispetto della libertà religiosa un diritto fondamentale della persona ed un principio comune agli Stati membri, un’azione ex articolo 6 e 7 TUE o ex art.13 TCE dovrebbe essere urgentemente presa per eliminare ogni violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ogni discriminazione legata alla libertà religiosa, con particolare attenzione alla Grecia?
Autore:
Parlamento europeo
Parole chiave:
Discriminazione, Autorizzazione, Monte Athos, Luogo di culto buddista, Parere, Gerarchia ortodossa
Natura:
Interrogazione