Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Dicembre 2017

Documento 30 novembre 2017


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 30 novembre 2017 (1)

Causa C‑426/16

Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri
Chaibi El Hassan
contro
Vlaams Gewest

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali al momento dell’abbattimento – Metodi particolari di macellazione – Festa musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di macellazione rituale senza stordimento nei macelli riconosciuti – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Condizioni per il riconoscimento dei macelli – Validità – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi – Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di religione – Limitazione – Giustificazione»

1. La macellazione rituale è riconosciuta da tempo nei testi europei che disciplinano l’abbattimento degli animali quale corollario della libertà di religione. Il desiderio del legislatore dell’Unione di conciliare la tutela della libertà di culto con la protezione del benessere degli animali si manifestava già al momento dell’adozione della direttiva 74/577/CEE (2) e si ritrova ancora nel regolamento (CE) n. 1099/2009 (3) attualmente in vigore.

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009. Essa invita la Corte a pronunciarsi sulla validità, sotto il profilo del diritto fondamentale alla libertà di religione, della disposizione che prevede che la macellazione di animali senza stordimento, richiesta da alcuni precetti religiosi, possa avere luogo soltanto in un macello riconosciuto (4) che soddisfi tutte le disposizioni applicabili in materia.

3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra diverse associazioni musulmane e organizzazioni di coordinamento di moschee nella Regione Fiandre, nonché taluni singoli (in prosieguo: i «ricorrenti nel procedimento principale») e il Vlaams Gewest (Regione Fiandre, Belgio), in relazione alla decisione adottata dal Ministro delle Fiandre competente per il benessere degli animali di non autorizzare più, durante la festa musulmana del sacrificio (Aïd-el-Adha) (5), la macellazione rituale di animali senza stordimento in locali temporaneamente adibiti alla macellazione situati nei comuni di tale regione, a partire dal 2015.

4. Si impone anzitutto una precisazione quanto alla questione esatta sollevata nella causa in esame. Il caso di specie non verte affatto sul divieto totale di macellazione degli animali senza stordimento, attualmente oggetto di discussione in numerosi Stati membri (6), quanto piuttosto sulle condizioni materiali, attinenti all’attrezzatura e agli obblighi operativi, alle quali una siffatta macellazione deve essere realizzata in forza della normativa dell’Unione europea rilevante. Si pone dunque la questione se il requisito che impone che la macellazione abbia luogo in un macello ai sensi dell’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, norma di applicazione generale a prescindere dal tipo di macellazione impiegata, sia atto a limitare la libertà di religione.

5. Nella specie, ritengo che nessuno degli elementi addotti nell’ambito della presente causa sia atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1099/2009. La regola secondo la quale la macellazione può essere realizzata, in linea di principio, solo in macelli riconosciuti, è una regola del tutto neutra, che si applica indipendentemente dalle circostanze e dal tipo di macellazione scelta. A mio avviso, la problematica sollevata è connessa più ad una difficoltà congiunturale di capacità dei macelli in talune zone geografiche in occasione della festa musulmana del sacrificio – e, in definitiva, dei costi che devono essere sostenuti per conformarsi ad una prescrizione religiosa – che ai requisiti risultanti dalla normativa dell’Unione, la quale opera una ponderazione fra il diritto alla libertà di religione, da un lato, e i requisiti risultanti, segnatamente, dalla tutela della salute umana, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare, dall’altro.

I. Contesto normativo

A. Regolamento n. 1099/2009

6. Il regolamento n. 1099/2009 fissa le norme comuni per la protezione del benessere degli animali durante la macellazione o l’abbattimento nell’Unione.

7. Risulta dall’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, che, ai fini di tale regolamento, si intende per «“macello”: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004».

8. L’articolo 4 del regolamento n. 1099/2009 dispone quanto segue:

«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

(…)

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».

B. Regolamento n. 853/2004

9. L’articolo 4 del regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), dispone quanto segue:

«1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:

a) soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, agli allegati II e III del presente regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare; e

b) sono registrati presso l’autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo 2.

(…)».

10. L’articolo 10 del regolamento n. 853/2004, intitolato «Modifica e adattamento degli allegati II e III», prevede, ai suoi paragrafi da 4 a 8, che gli Stati membri possano adottare, a determinate condizioni e secondo determinate modalità, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato III, fra le quali figurano, al capo II, i «Requisiti relativi ai macelli».

II. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

11. La festa musulmana del sacrificio viene celebrata ogni anno per tre giorni (8). I musulmani praticanti considerano un loro dovere religioso macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno di tale festa, un animale (9) la cui carne viene poi in parte consumata dalla famiglia e in parte distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani.

12. Come si evince dal fascicolo sottoposto alla Corte, sussisterebbe, in seno alla maggioranza dei musulmani in Belgio, un consenso espresso dal Consiglio dei teologi all’interno dell’Esecutivo dei musulmani di tale Stato nel ritenere che la macellazione rituale debba avere luogo senza stordimento e tenendo conto delle altre prescrizioni del rito.

13. In esecuzione dell’articolo 16, paragrafo 2, della legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali, il regio decreto dell’11 febbraio 1988, come modificato dal regio decreto del 25 marzo 1998, prevedeva che, in Belgio, le macellazioni prescritte da un rito religioso potessero essere effettuate soltanto nei macelli regolari (in prosieguo: i «macelli riconosciuti») oppure «in locali riconosciuti dal Ministro fra le cui competenze rientra l’Agricoltura, di concerto con il Ministro fra le cui competenze rientra la Sanità pubblica» (10).

14. In applicazione di tale normativa, il Ministro federale belga, a partire dal 1998, aveva autorizzato ogni anno locali temporaneamente adibiti alla macellazione che, insieme ai macelli riconosciuti, avevano consentito di assicurare le macellazioni rituali in occasione della festa musulmana del sacrificio, sopperendo così all’insufficiente capacità in detti macelli connessa all’aumento della domanda durante tale periodo (11). Di concerto con la comunità musulmana, il servizio pubblico federale per la Salute, la Sicurezza della catena alimentare e l’Ambiente aveva pubblicato in diverse date, fino al 2013, un «manuale» relativo all’organizzazione della festa musulmana del sacrificio (Handleiding voor de organisatie van het islamitisch Offerfeest), il quale conteneva appunto talune raccomandazioni per l’apertura e la gestione dei locali temporaneamente adibiti alla macellazione, diversi dai macelli riconosciuti.

15. A seguito della sesta riforma dello Stato, a partire dal 1° luglio 2014, la competenza relativa al benessere degli animali è stata trasferita alle Regioni. Pertanto, al fine di gestire l’organizzazione della festa musulmana del sacrificio di tale anno nel proprio territorio, la Regione Fiandre ha adottato, a sua volta, un manuale, simile al manuale federale del 2013, che indicava che i locali temporaneamente adibiti alla macellazione potevano essere autorizzati mediante un riconoscimento individuale del Ministro competente per un periodo determinato, nel caso in cui si riscontrasse nei macelli riconosciuti un’insufficiente capacità di macellazione ad una distanza ragionevole, e purché essi rispettassero una serie di condizioni relative alle attrezzature e agli obblighi operativi.

16. Il 12 settembre 2014, il Ministro delle Fiandre competente per il benessere degli animali ha annunciato che, a partire dal 2015, non avrebbe più rilasciato autorizzazioni a locali temporaneamente adibiti alla macellazione in cui sarebbe stato possibile praticare la macellazione rituale durante la festa musulmana del sacrificio, in quanto siffatte autorizzazioni sarebbero contrarie alla legislazione dell’Unione, e segnatamente alle disposizioni del regolamento n. 1099/2009 (12).

17. Il 4 giugno 2015, tale Ministro ha pertanto inviato ai sindaci delle Fiandre una circolare (in prosieguo: la «decisione contestata»), informandoli del fatto che, a partire dal 2015, tutte le macellazioni di animali senza stordimento, anche quelle effettuate nell’ambito della festa musulmana del sacrificio, dovevano aver luogo solo nei macelli riconosciuti.

18. In tale contesto, i ricorrenti nel procedimento principale hanno avviato diverse azioni giudiziarie e, il 5 febbraio 2016, hanno, in particolare, citato in giudizio la Regione Fiandre dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio).

19. I ricorrenti nel procedimento principale hanno sostenuto che, anche ammesso che il regolamento n. 1099/2009 venga considerato applicabile alla macellazione rituale di animali effettuata durante la festa musulmana del sacrificio – circostanza da essi contestata (13) –, sarebbe necessario interrogarsi sulla validità della regola stabilita all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, nella misura in cui, da un lato, essa violerebbe il diritto alla libertà di religione tutelata dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e, dall’altro, essa non rispetterebbe le consuetudini belghe relative ai riti religiosi della festa musulmana del sacrificio, garantite dall’articolo 13 TFUE.

20. Il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ritiene che, nell’applicare la regola di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, la decisione contestata crei una limitazione all’esercizio della libertà di religione e arrechi pregiudizio alle consuetudini belghe in materia di riti religiosi, in quanto essa obbligherebbe i musulmani ad effettuare la macellazione rituale durante la festa musulmana del sacrificio nei macelli riconosciuti ai sensi del regolamento n. 853/2004. Secondo tale giudice, siffatta limitazione non sarebbe né pertinente né proporzionata per rispondere agli obiettivi legittimi di protezione del benessere degli animali e della sanità pubblica.

21. È in tali circostanze che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento [n. 1099/2009], sia invalido per violazione dell’articolo 9 della [CEDU], dell’articolo 10 della [Carta] e/o dell’articolo 13 [TFUE], in quanto vi si prevede che gli animali possano essere abbattuti senza previo stordimento, secondo particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, soltanto in un macello rientrante nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004], pur se nella Regione Fiandre non esiste, in siffatti macelli, sufficiente capacità per soddisfare la domanda, che si presenta ogni anno in occasione della festa musulmana del sacrificio, di animali macellati ritualmente senza previo stordimento, e gli oneri per convertire locali temporaneamente adibiti alla macellazione riconosciuti e controllati dalle autorità nel quadro della festa islamica del sacrificio in macelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004] non appaiono pertinenti per conseguire gli obiettivi perseguiti di benessere degli animali e sanità pubblica e non appaiono pertanto proporzionati».

22. Hanno depositato osservazioni scritte le associazioni Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. e la Global Action in the Interest of Animals VZW (in prosieguo: «GAIA»), la Regione Fiandre, i governi estone, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché il Consiglio e la Commissione europea.

23. Il 18 settembre 2017 si è svolta un’udienza alla quale hanno partecipato i ricorrenti nel procedimento principale, GAIA, la Regione Fiandre, il governo del Regno Unito, nonché il Consiglio e la Commissione.

III. Analisi

24. Il giudice del rinvio interpella la Corte in merito alla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, a causa di un’asserita violazione dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 9 della CEDU, nonché dell’articolo 13 TFUE. La limitazione all’esercizio della libertà di religione e delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi discenderebbe dal fatto che tali disposizioni impongono che la macellazione rituale degli animali in occasione della festa musulmana del sacrificio possa avere luogo soltanto nei macelli riconosciuti. Si intende per macelli riconosciuti stabilimenti che sono soggetti ad un’autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti e devono rispettare, a tal fine, tutti i «requisiti specifici» relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature previsti segnatamente dall’allegato III del regolamento n. 853/2004.

25. I dubbi nutriti dal giudice del rinvio derivano dal fatto che, in assenza di una sufficiente capacità di macellazione dei macelli riconosciuti esistenti nella Regione Fiandre per rispondere all’aumento della domanda di macellazioni rituali in occasione della festa musulmana del sacrificio, sarebbe necessario creare nuovi stabilimenti riconosciuti. Orbene, la trasformazione dei vecchi siti temporaneamente adibiti alla macellazione nel corso del periodo 1998‑2014 (14) in macelli riconosciuti, ai sensi del regolamento n. 853/2004, richiederebbe investimenti finanziari particolarmente significativi, i quali, oltre a non poter essere ammortizzati nell’arco di tutto l’anno, sarebbero superflui per garantire il rispetto del benessere degli animali e della sanità pubblica.

26. Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di procedere alla macellazione rituale senza stordimento soltanto nei macelli riconosciuti impedirebbe a numerosi musulmani praticanti di rispettare il loro dovere religioso di macellare o far macellare un animale, secondo le prescrizioni del rito, il primo giorno della festa musulmana del sacrificio, creando una limitazione non giustificata all’esercizio della loro libertà di religione e non rispettando le disposizioni legislative e amministrative, nonché le consuetudini nazionali in materia di riti religiosi.

27. Nella specie, risulta opportuno pronunciarsi, prima di qualsiasi esame del merito della questione pregiudiziale, sulla sua ricevibilità, in quanto quest’ultima è stata più o meno direttamente messa in discussione dalla Regione Fiandre, dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione.

A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

1. Osservazioni presentate alla Corte

28. Sostanzialmente, le obiezioni e le riserve espresse vertono, da un lato, sulla formulazione della questione sollevata, la quale, erroneamente, farebbe pensare che l’origine del problema risieda nel regolamento n. 1099/2009, e, dall’altro e più fondamentalmente, sulla rilevanza della questione sollevata, poiché la problematica dell’insufficienza della capacità dei macelli situati nella Regione Fiandre non avrebbe, in ogni caso, rapporti con l’applicazione delle disposizioni dei regolamenti n. 853/2004 e n. 1099/2009.

29. Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione della questione sollevata, talune parti interessate (segnatamente la Regione Fiandre e il governo del Regno Unito) hanno fatto valere che, poiché le condizioni di riconoscimento dei macelli sono fissate dal regolamento n. 853/2004, qualsiasi eventuale limitazione all’esercizio della libertà di religione potrebbe risultare soltanto da tale regolamento. Il giudice del rinvio avrebbe dunque mal formulato la sua questione pregiudiziale, poiché essa verte, al contrario, sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009.

30. Per quanto riguarda, poi, la rilevanza della questione sollevata, talune parti interessate (ossia la Regione Fiandre, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché la Commissione e il Consiglio) hanno espresso talune riserve quanto all’utilità della risposta della Corte per la soluzione della controversia principale. È stato in particolare sostenuto che la questione pregiudiziale si fonda su circostanze di fatto interne che non hanno rapporti con le disposizioni dei regolamenti nn. 1099/2009 e 853/2004 e non potrebbero pertanto inficiarne la validità.

31. Di fatto, la problematica in questione riguarderebbe l’insufficiente capacità dei macelli riconosciuti nella Regione Fiandre in occasione della festa musulmana del sacrificio e l’elevato investimento finanziario necessario per consentire ai vecchi locali temporaneamente adibiti alla macellazione di essere essi stessi riconosciuti in conformità del regolamento n. 853/2004. In tale contesto, il Consiglio – e in misura minore la Regione Fiandre – hanno sostenuto che sarebbe stato più utile, per il giudice del rinvio, investire la Corte non di una questione vertente sulla valutazione della validità delle disposizioni dei regolamenti nn. 1099/2009 e 853/2004, bensì di una questione di interpretazione di dette disposizioni, intesa a ricevere chiarimenti riguardo al potere discrezionale che deve essere riconosciuto agli Stati membri al fine, segnatamente, di adeguare le condizioni di riconoscimento in funzione di situazioni specifiche come quella che si presenta in occasione della festa musulmana del sacrificio.

2. Valutazione

32. Secondo una consolidata giurisprudenza, il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (15).

33. In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione della questione, ritengo che essa non sia manifestamente priva di qualsiasi relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia principale.

34. Infatti, nella decisione contestata (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni) si comunica che, a partire dal 2015, la macellazione rituale senza stordimento non sarebbe più stata autorizzata, durante la festa musulmana del sacrificio, nei locali temporaneamente adibiti alla macellazione che non rispettassero i requisiti imposti dal regolamento n. 853/2004. Orbene, è pacifico che tale decisione è stata adottata sul fondamento della regola sancita all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, che di per sé impone di procedere a detta macellazione rituale in stabilimenti che rispettino i requisiti del regolamento n. 853/2004.

35. Questi due regolamenti perseguono obiettivi distinti: mentre il regolamento n. 853/2004 fa parte del «pacchetto igiene» (16), il regolamento n. 1099/2009 riguarda la protezione del benessere degli animali al momento del loro abbattimento. Questi due regolamenti restano nondimeno vincolati, per il fatto che essi disciplinano le norme alle quali ci si deve attenere nella costruzione e nella configurazione dei macelli nonché il materiale in essi utilizzato.

36. Non pare pertanto opportuno dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale per il motivo che essa sarebbe formulata in modo non corretto. La ricevibilità della questione pregiudiziale non sembra dunque poter essere messa in discussione sotto il profilo della corretta individuazione della disposizione di diritto dell’Unione concretamente in oggetto nella causa principale.

37. Nella specie, la Corte è in grado di dare una risposta utile in quantoil giudice nazionale sembra aver fornito indicazioni sufficienti sui fatti del caso di specie, sul diritto dell’Unione applicabile e sui collegamenti stabiliti fra tale diritto e la legislazione nazionale applicabile. Tali indicazioni hanno consentito alle parti della controversia, ai governi degli Stati membri, nonché agli altri interessati di presentare le loro osservazioni alla Corte, come dimostra peraltro il contenuto delle memorie depositate (17).

38. Inoltre, e salvo cadere in un formalismo eccessivo, mi sembra che la Corte sia in grado di estrapolare gli elementi del diritto dell’Unione che, alla luce dell’oggetto della controversia, esigono un’interpretazione o, se del caso, una valutazione di validità.

39. In secondo luogo, per quanto riguarda i dubbi espressi nei confronti della rilevanza della questione pregiudiziale, essi meriterebbero piuttosto di essere analizzati nella parte dedicata all’esame del merito della causa.

40. Va osservato che la causa principale affronta la possibilità di mettere in discussione sotto il profilo del diritto primario, e segnatamente alla luce delle disposizioni della Carta e del TFUE relative alla libertà di religione, l’obbligo di effettuare le macellazioni rituali senza stordimento in un macello riconosciuto, considerato l’eventuale impatto finanziario di tale obbligo sulla possibilità di procedere a siffatte macellazioni in occasione della festa musulmana del sacrificio.

41. Tuttavia, e come illustrerò più avanti nelle considerazioni che seguono, anche se le riserve preliminari espresse da un buon numero di parti interessate non consentono di dichiarare immediatamente che il presente rinvio pregiudiziale è irrilevante per la soluzione della controversia e dunque irricevibile, esse meriteranno, per contro, la massima attenzione nell’esame del merito del presente rinvio. In occasione di tale esame, sarà necessario stabilire, segnatamente, se le disposizioni del diritto dell’Unione fatte valere nella causa principale siano effettivamente la fonte dell’asserita limitazione all’esercizio della libertà di religione e delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi.

42. In tale contesto, occorrerà pertanto verificare se tali disposizioni, le quali, in concreto, vertono unicamente sul modo in cui qualsiasi tipo di macellazione, rituale o meno, deve essere praticato, possano essere attinenti alla problematica centrale della controversia principale, la quale riguarda concretamente la capacità dei macelli riconosciuti permanenti, attualmente esistenti, di soddisfare la totalità delle domande di macellazioni rituali durante la festa musulmana del sacrificio (18).

43. Alla luce dell’insieme di tali considerazioni e in conformità allo spirito di cooperazione che deve presiedere alle relazioni fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, ritengo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia pienamente ricevibile.

B. Nel merito

1. Osservazioni preliminari

44. Come sfondo dell’analisi, mi sembra importante formulare due serie di considerazioni di ordine generale. Le prime attengono all’individuazione delle norme e dei principi con riferimento ai quali viene messa in discussione, nella specie, la validità delle disposizioni del regolamento n. 1099/2009. Le seconde riguardano, in maniera più fondamentale, il fatto che, contrariamente a quanto potrebbero suggerire talune osservazioni presentate alla Corte, quest’ultima dovrebbe evitare, nella specie, di immischiarsi in un dibattito di ordine teologico sulla portata dell’obbligo religioso di macellazione in occasione della festa musulmana del sacrificio.

a) Sulle norme e i principi alla luce dei quali viene messa in discussione la validità delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009

45. Occorre rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione pregiudiziale, all’articolo 10 della Carta, all’articolo 9 della CEDU e, infine, all’articolo 13 TFUE.

46. A tal riguardo, mi sembra che la Corte debba potersi limitare a valutare l’esistenza di una limitazione della libertà «di pensiero, di coscienza e di religione» sancita all’articolo 10 della Carta.

47. Infatti, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 9 della CEDU, si evince dalla giurisprudenza costante della Corte che, anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati, corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (19).

48. Di conseguenza, l’esame della validità del diritto secondario dell’Unione può essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (20). Risulta tuttavia dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dalla spiegazione relativa all’articolo 10 della Carta, che il diritto garantito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta corrisponde al diritto garantito dall’articolo 9 della CEDU. Esso ha la stessa ratio e la stessa portata di tale articolo. L’interpretazione di siffatto diritto da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») può dunque presentare una certa rilevanza – e costituire, quantomeno, una fonte di ispirazione – ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10 della Carta. La Corte ha infatti ritenuto che la giurisprudenza della Corte EDU debba essere presa in considerazione in sede di interpretazione della Carta (21).

49. Quanto al riferimento all’articolo 13 TFUE, disposizione che impone, in particolare, agli Stati membri, di tenere conto del benessere degli animali, rispettando nel contempo «le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi», si deve necessariamente constatare che il giudice del rinvio non indica con precisione le consuetudini o le disposizioni a cui intende riferirsi.

50. Anche ammesso che si desuma dalla decisione di rinvio che ci si riferisce alla prassi seguita nella Regione Fiandre fino al 2014, la quale consentiva di ricorrere a macelli temporanei non riconosciuti per far fronte al picco della domanda di macellazioni rituali registrato in occasione della festa musulmana del sacrificio, risulta chiaramente che, anche se tale prassi può essere qualificata come consuetudine religiosa, il suo esame si confonde, sostanzialmente, con quello della validità delle disposizioni amministrative controverse alla luce della libertà di religione di cui all’articolo 10 della Carta.

b) Sulla portata dell’obbligo religioso di macellazione (senza stordimento) in occasione della festa musulmana del sacrificio

51. Nell’ambito della presente causa, è stato sostenuto che la macellazione senza stordimento, e più specificamente l’obbligo di macellazione in occasione della festa musulmana del sacrificio, non doveva essere necessariamente percepito come un obbligo intoccabile della religione musulmana e che, pertanto, la questione pregiudiziale si basava su una premessa erronea.

52. È stato infatti sottolineato, in particolare dall’associazione GAIA, che taluni rappresentanti della comunità musulmana sono del parere che l’elettronarcosi o qualsiasi altro procedimento analogo di stordimento preliminare alla macellazione che non abbia effetto sulle funzioni vitali dell’animale, e in particolare sul drenaggio del sangue dell’animale (il che implica che quest’ultimo potrebbe tornare cosciente qualora non avvenisse il dissanguamento), sono conformi alle prescrizioni della religione musulmana (22).

53. Analogamente, è stato rilevato che un certo numero di paesi musulmani importa e produce carne con l’etichetta «halal» proveniente dalla macellazione di animali effettuata previo stordimento (23).

54. Infine, e per quanto riguarda più specificamente l’obbligo religioso di macellare un animale in occasione della festa musulmana del sacrificio, è stato parimenti affermato che numerosi studiosi e praticanti musulmani ritengono che tale macellazione non debba necessariamente avere luogo il primo giorno di tale festa. Vi sarebbe parimenti una tendenza crescente a considerare, segnatamente fra i praticanti musulmani più giovani, che la macellazione di un animale in occasione di tale festa possa essere sostituita da un dono.

55. A mio avviso, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla questione se il ricorso allo stordimento degli animali sia effettivamente vietato dalla religione musulmana oppure se, al contrario e come sostenuto con insistenza da GAIA in udienza, esso sia preso in considerazione soltanto da certe correnti religiose.

56. Dal momento che, secondo il fascicolo messo a disposizione della Corte, sembra esistere nella specie un consenso all’interno della maggioranza dei musulmani in Belgio, espresso dal Consiglio dei teologi in seno all’Esecutivo dei musulmani di tale Stato, nel senso di ritenere che la macellazione rituale debba avere luogo senza stordimento, sia quest’ultimo reversibile o meno, non possiamo che prenderne atto.

57. Non pare neppure opportuno stabilire se tale requisito sia percepito da tutti i musulmani come un obbligo religioso fondamentale oppure se esista un’alternativa possibile all’adempimento di tale obbligo. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non possiamo che prendere atto dell’esistenza di talune correnti religiose. Non spetta alla Corte pronunciarsi sul carattere ortodosso o eterodosso di determinate massime o determinati precetti religiosi.

58. Di conseguenza, e come espresso, in altri termini, dal giudice del rinvio, la macellazione senza stordimento in occasione della festa musulmana del sacrificio costituisce effettivamente un precetto religioso che gode della tutela della libertà di religione, indipendentemente dall’eventuale esistenza di diverse correnti in seno all’Islam o di soluzioni alternative in caso di impossibilità di osservarlo (24).

59. A tal riguardo, non posso che condividere la posizione espressa dal giudice del rinvio e dalla maggioranza delle parti interessate, secondo la quale la macellazione rituale effettuata in occasione della festa musulmana del sacrificio costituisce effettivamente una «macellazione rituale» ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1099/2009, e rientra pertanto nell’esercizio della libertà di religione sancita all’articolo 10 della Carta e all’articolo 9 della CEDU, quale espressione di una convinzione religiosa.

60. Tale posizione mi sembra, del resto, pienamente in sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale le macellazioni rituali rientrano nella pratica religiosa, cosicché esse ricadono nell’ambito di applicazione delle summenzionate disposizioni (25).

61. Nello stesso senso e benché alcune delle parti interessate abbiano reputato necessario interrogarsi su tale aspetto al fine di stabilire se esistesse o meno un problema di capacità di macellazione nella Regione Fiandre in occasione della festa musulmana del sacrificio, non mi sembra auspicabile che la Corte intervenga sulla questione se la macellazione rituale debba necessariamente avere luogo, dal punto di vista teologico, il primo giorno di celebrazione di tale festa oppure se essa possa parimenti avvenire nei tre giorni successivi (26).

62. Una volta fatte tali precisazioni preliminari, occorre chiedersi se l’obbligo di effettuare macellazioni senza stordimento in macelli riconosciuti, previsto all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, comporti o meno una limitazione all’esercizio di tale libertà di religione.

2. Sull’esistenza di una limitazione all’esercizio della libertà di religione e degli usi nazionali in materia di riti religiosi

63. In un primo tempo, illustrerò a grandi linee le norme generali applicabili in materia di macellazione degli animali a prescindere dal metodo di macellazione scelto (vale a dire con o senza stordimento dell’animale) risultanti dal regolamento n. 853/2004 nell’ambito dell’adozione del «pacchetto igiene». In un secondo tempo, spiegherò perché le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009 – regolamento che, lo ricordo, persegue principalmente un obiettivo di protezione del benessere degli animali – non possono essere portatrici di una limitazione della libertà di religione.

a) Sulle norme generali applicabili alla totalità delle macellazioni in forza del regolamento n. 853/2004

64. Gli alimenti di origine animale, indipendentemente dalla modalità di macellazione scelta, devono essere prodotti e commercializzati secondo norme rigorose, il cui obiettivo primario consiste nell’assicurare l’igiene e la sicurezza degli alimenti (27).

65. L’elaborazione, da parte del regolamento n. 853/2004, di regole precise in materia di igiene applicabili agli alimenti di origine animale, alimenti che possono presentare rischi specifici, ha come obiettivo primario e fondamentale l’istituzione di norme elevate in materia di igiene, segnatamente al fine di prevenire danni alla salute umana (28). Tali regole contengono in tal senso principi comuni, «in particolare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti, requisiti per magazzinaggio e trasporto e bolli sanitari» (29). Il regolamento n. 853/2004 prevede dunque requisiti specifici concernenti, in particolare, la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. Solo i macelli che rispettano tali requisiti possono essere riconosciuti conformemente a tale regolamento.

66. Al fine di assicurare la solidità e l’effettività del sistema predisposto e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno (30), appare necessario che tali requisiti vengano rispettati in tutti gli Stati membri e da tutti i produttori e gli operatori del settore (31). Pur se una certa flessibilità può essere ammessa, essa non deve in nessun caso compromettere gli obiettivi in materia di igiene alimentare (32).

67. È dunque fondamentale che i requisiti relativi ai macelli che possono essere riconosciuti in forza del regolamento n. 853/2004 si applichino indipendentemente dal fatto che la macellazione comporti o meno uno stordimento. L’obbligo generale di ricorrere a macelli riconosciuti presenta uno scarso nesso con la modalità di macellazione seguita (vale a dire rituale o meno). Inoltre, tale obbligo non si basa esclusivamente su considerazioni relative alla protezione del benessere degli animali, ma deriva dagli imperativi risultanti dal pacchetto «igiene», quali enunciati segnatamente nel regolamento n. 853/2004.

68. Il requisito derivante dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, secondo il quale la macellazione deve avere luogo in un macello riconosciuto rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall’allegato III di tale regolamento, contribuisce infatti a garantire la sicurezza alimentare, indipendentemente dal metodo di macellazione praticato. Quest’ultimo requisito, che, peraltro, come confermato dai ricorrenti nel procedimento principale, non entra in conflitto con i precetti della religione musulmana, non perde rilevanza per il fatto che la macellazione dell’animale viene effettuata senza previo stordimento di quest’ultimo.

b) Sull’esame dell’impatto sulla libertà di religione delle norme in materia di benessere degli animali risultanti dalle disposizioni del regolamento n. 1099/2009

69. Va osservato che la messa in discussione, nel procedimento principale, della validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, trova innegabilmente origine nella comunicazione, datata 12 settembre 2014, del Ministro delle Fiandre competente per il benessere degli animali, secondo la quale quest’ultimo, a partire dal 2015, non avrebbe più rilasciato autorizzazioni a locali temporaneamente adibiti a macelli, in quanto siffatte autorizzazioni sarebbero state contrarie alle disposizioni di tale regolamento (33).

70. Orbene, mettere in discussione la validità di queste ultime disposizioni sotto il profilo della libertà di religione mi sembra quantomeno paradossale.

71. Occorre, infatti, rammentare che, in forza della normativa attualmente in vigore, si applica il principio della macellazione con stordimento. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009 prevede infatti che gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I di tale regolamento.

72. In esito ad una ponderazione della libertà di culto e del benessere degli animali, e alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 1099/2009, ossia l’armonizzazione delle norme relative al benessere degli animali al momento del loro abbattimento, l’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento, nondimeno, prevede attualmente un’eccezione per la macellazione rituale senza stordimento d’animali nei macelli.

73. Come enuncia il considerando 18 del regolamento n. 1099/2009, l’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento, prevedendo una deroga alla regola generale secondo la quale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, sancita al paragrafo 1 di tale articolo, favorisce, in realtà, le macellazioni rituali senza stordimento, ai fini del rispetto di determinati precetti religiosi.

74. Per contro, e diversamente da quanto potrebbe suggerire la linea argomentativa dei ricorrenti nel procedimento principale, tale disposizione non prevede alcun requisito specifico supplementare che sarebbe applicabile unicamente alle macellazioni rituali e non alle altre macellazioni.

75. In siffatte circostanze, tale disposizione potrebbe, a mio avviso, essere dichiarata invalida sotto il profilo del rispetto della libertà di religione solo qualora fosse accertato che il fatto stesso di ricorrere a macelli riconosciuti è contrario a determinati precetti religiosi o, ancora, qualora fosse dimostrato che le condizioni stabilite da tale disposizione compromettono oggettivamente la possibilità di effettuare macellazioni di animali in conformità di determinati riti religiosi.

76. Orbene, ricordo che, come si evince dal fascicolo e come è stato confermato in udienza, i ricorrenti nel procedimento principale non sostengono che l’obbligo di procedere alle macellazioni rituali in un macello sia di per sé incompatibile con le loro credenze religiose.

77. Peraltro, i ricorrenti nel procedimento principale non indicano per quali ragioni di principio – cioè indipendentemente dai presunti problemi di capacità dei macelli attualmente esistenti e soprattutto dai costi che devono essere sostenuti per la creazione di nuovi stabilimenti o per la trasformazione degli stabilimenti esistenti conformemente alle disposizioni amministrative – la condizione secondo la quale le macellazioni di animali devono essere effettuate in macelli riconosciuti è problematica sotto il profilo del rispetto della libertà di religione.

78. Come segnatamente menzionato dal Consiglio e dalla Commissione, l’obbligo di assicurare che tutti i locali di macellazione siano riconosciuti e rispettino, dunque, le condizioni previste dal regolamento n. 853/2004 è del tutto neutro e riguarda tutti coloro che organizzano macellazioni. Orbene, una normativa che si applica in maniera neutra, senza alcun nesso con le convinzioni religiose, non può, in linea di principio, essere considerata una limitazione all’esercizio della libertà di religione (34).

79. Il fatto che il ricorso a siffatti stabilimenti riconosciuti generi costi aggiuntivi rispetto ai macelli temporanei che erano stati fino ad allora tollerati nella Regione Fiandre mi sembra pertanto irrilevante. Ciò che occorre rilevare è che i costi che devono essere sostenuti per la creazione di macelli riconosciuti sono gli stessi, siano questi destinati o meno alla macellazione rituale.

80. A tal riguardo, la Corte EDU ha dichiarato che una misura non costituisce un’ingerenza in un diritto fondamentale per il fatto di generare un costo per un gruppo che aderisce a determinati precetti religiosi o a determinate credenze (35). Lo stesso dovrebbe valere, a maggior ragione allorché il costo generato dal rispetto di un precetto religioso è, in linea di principio, identico a quello assunto da coloro che non aderiscono a tale precetto.

81. Una regola del genere non è pertanto atta, di per sé, a neutralizzare o a limitare la possibilità di procedere a macellazioni rituali, ma si limita semplicemente a ricordare che ogni macellazione deve aver luogo in uno stabilimento che soddisfa le prescrizioni enunciate in allegato al regolamento n. 853/2004.

82. Mi sembra che, con la loro linea argomentativa, i ricorrenti nel procedimento principale intendano avvalersi, in definitiva, oltre della deroga prevista per le macellazioni rituali, di una deroga supplementare all’obbligo di effettuare tali macellazioni nei macelli riconosciuti.

83. In effetti, la principale ragione che sembra aver indotto il giudice del rinvio a sollevare la questione pregiudiziale risulta dalla circostanza che, nella Regione Fiandre, i macelli riconosciuti permanenti attualmente esistenti non disporrebbero di capacità sufficienti di macellazione in occasione della festa musulmana del sacrificio per effetto dell’aumento delle domande di macellazione, e che i costi di costruzione di siffatti macelli o di trasformazione dei locali temporaneamente adibiti alla macellazione in locali permanenti riconosciuti si rivelano estremamente elevati.

84. Orbene, tale capacità insufficiente e i costi eventualmente risultanti dalla creazione di nuovi stabilimenti riconosciuti non hanno alcun rapporto con l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1099/2009.

85. A mio avviso, neanche i problemi congiunturali di capacità di macellazione in un determinato territorio, come quelli asseritamente (36) osservati nella Regione Fiandre alla luce della considerevole domanda di macellazioni rituali registrata in alcuni giorni in occasione della festa musulmana del sacrificio, hanno un rapporto diretto o indiretto con l’obbligo di ricorrere a macelli riconosciuti ai sensi del regolamento n. 853/2004. Tali difficoltà mettono piuttosto in luce, come affermato dalla Commissione e dal governo del Regno Unito, la questione di chi debba accollarsi il costo della creazione di siffatti stabilimenti per far fronte al picco della domanda di macellazioni rituali in occasione della festa musulmana del sacrificio.

86. Interpellati in udienza sulla questione se la disponibilità di carne «halal» fosse in generale garantita in maniera soddisfacente al di fuori del periodo di celebrazione della festa musulmana del sacrificio, i ricorrenti nel procedimento principale hanno risposto affermativamente. Essi hanno parimenti confermato che, a loro avviso, il problema deriverebbe dal fatto che la costruzione di nuovi macelli riconosciuti per fare specificamente fronte al picco della domanda di macellazioni rituali in occasione di tale celebrazione non costituirebbe un’opzione economicamente redditizia nell’arco dell’anno.

87. Ciò conferma che gli eventuali problemi di capacità, considerati sotto il profilo tanto dell’offerta quanto della domanda, non sono stati causati dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, ma sono effettivamente la conseguenza di un concorso di diverse circostanze particolari, totalmente indipendenti dalla portata di tale disposizione, e risultanti principalmente da una forte concentrazione della domanda di macellazioni rituali in un momento ben preciso dell’anno, e su un periodo di tempo estremamente breve.

88. Tuttavia, come è stato sottolineato, in maniera, a mio avviso, del tutto corretta, dalla Commissione, la validità di una disposizione del diritto dell’Unione viene valutata in funzione delle caratteristiche proprie di tale disposizione e non può dipendere dalle peculiari circostanze di un dato caso (37).

89. Per concludere, e nonostante i dubbi nutriti dal giudice del rinvio, mi sembra che non esista alcun argomento convincente per ritenere che la normativa controversa, la quale, lo ricordo, è del tutto neutra e di applicazione generale, sia costitutiva di una limitazione della libertà di religione.

3. Sulla giustificazione della limitazione della libertà di religione eventualmente accertata

90. Dal momento che, a mio avviso, non si può concludere nel senso dell’esistenza di una limitazione alla libertà di religione risultante dall’obbligo generale di ricorrere a macelli riconosciuti, la questione se una siffatta limitazione sia giustificata non si pone più.

91. Nondimeno, per il caso in cui la Corte non dovesse condividere tale conclusione e ritenesse dunque che l’obbligo di ricorrere a macelli riconosciuti, il solo messo in discussione nella specie, costituisca un’ingerenza nella libertà di religione, in quanto impedirebbe ai musulmani praticanti di conformarsi al loro obbligo religioso in occasione della festa del sacrificio, ritengo che nessun obiettivo legittimo di interesse generale sia in tale ipotesi atto a giustificare l’esistenza di una limitazione a tale libertà.

92. Quest’ultima conclusione, la quale, a prima vista, può sorprendere se si fa riferimento alla mia analisi nella parte dedicata all’individuazione di una limitazione alla libertà di religione, si spiega con le seguenti considerazioni.

93. È vero che, a priori, è sostenibile l’idea secondo la quale la limitazione delle possibilità di macellazioni rituali, generata dall’obbligo di ricorrere a macelli riconosciuti, persegue obiettivi legittimi di ordine pubblico e di salute pubblica, ossia la protezione del benessere degli animali, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.

94. Tuttavia, e per il caso in cui si dovesse giudicare che l’obbligo di ricorrere ai macelli riconosciuti in occasione della festa musulmana del sacrificio è contrario alla libertà di religione, saremmo necessariamente chiamati a procedere ad un arbitraggio impossibile fra tale libertà e gli imperativi di protezione del benessere degli animali, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare, i quali sono, lo ricordo, i tre obiettivi generali perseguiti dall’obbligo di ricorrere a macelli riconosciuti. Ciò equivarrebbe, in definitiva, ad instaurare una gerarchia fra il rispetto della libertà di religione e il necessario perseguimento di tali obiettivi legittimi di interesse generale, sebbene il legislatore abbia inteso proprio creare un equilibrio fra il rispetto della libertà di religione e il perseguimento di tali diversi obiettivi, segnatamente nella formulazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009.

95. In altri termini, qualora dovesse essere deciso che quest’ultima disposizione – la quale è testimone della ricerca, da parte del legislatore europeo, di un giusto equilibrio fra la libertà di religione e il perseguimento degli obiettivi legittimi di interesse generale costituiti dalla protezione della sanità pubblica, della sicurezza alimentare e del benessere degli animali (38) – sia costitutiva di una limitazione alla libertà di religione, mi è difficile comprendere come potrebbe ritenersi che tale limitazione sia giustificata proprio da detti imperativi nel contesto peculiare della celebrazione della festa musulmana del sacrificio.

96. Pur se le considerazioni relative alla salute umana devono, in linea di principio, prevalere su quelle relative al benessere degli animali, nella specie, appare che sia stata dedicata un’attenzione del tutto particolare alla promozione del benessere degli animali in quanto obiettivo legittimo di interesse generale specificamente preso in considerazione con l’adozione delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con quelle di cui all’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009.

97. Illustrerò dunque nel prosieguo, in primo luogo, in che limiti la protezione del benessere degli animali non costituisce un obiettivo atto a giustificare una limitazione della libertà di religione nel caso in cui si dovesse ritenere che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 sia portatore di una limitazione siffatta e, in secondo luogo, perché una limitazione del genere non sia rilevante e proporzionata neppure al fine di garantire la sicurezza alimentare e la sanità pubblica nell’ambito estremamente specifico della celebrazione della festa musulmana del sacrificio.

a) Libertà di religione e protezione del benessere degli animali nell’esame dell’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009

98. Pur se non condivido affatto la conclusione secondo la quale l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009 è problematico sotto il profilo della libertà di religione, non posso che sottoscrivere la valutazione fatta dai ricorrenti nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte sottoposte alla Corte, secondo la quale è necessariamente obbligatoria la prudenza quando l’obiettivo di protezione del benessere degli animali entra potenzialmente in conflitto con un diritto fondamentale.

99. È sufficiente, a tal riguardo, richiamare l’articolo 13 TFUE, ai sensi del quale «l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi» (39).

100. Nella specie, mi sembra difficile concludere che, benché generatore di una limitazione alla libertà di religione, l’obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, di ricorrere a macelli riconosciuti ai sensi del regolamento n. 853/2004, sia necessario e proporzionato al perseguimento di un obiettivo legittimo.

101. Prima di esaminare una ad una le questioni relative alla necessità e alla proporzionalità della disposizione controversa, mi sembra necessaria un’osservazione di ordine generale e preliminare quanto alla ponderazione fra, da un lato, le possibilità, offerte in forza della normativa applicabile, di ricorrere a macellazioni senza stordimento, ai fini del rispetto di determinate convinzioni religiose, e, d’altro lato, la protezione del benessere degli animali.

102. Nel procedimento in esame, è stato affermato – spesso con grande convinzione e in maniera alquanto perentoria – che era innegabile che la macellazione di un animale non stordito fosse idonea a generare maggiori dolori e sofferenze per l’animale (40).

103. Tuttavia, l’adesione, ben comprensibile dal punto di vista teorico, a tale premessa, non dovrebbe, a mio avviso, portare a dichiarare che le comunità religiose che raccomandano la macellazione senza stordimento dell’animale non tengano conto del benessere degli animali, aderendo a pratiche arcaiche, barbare e poco in sintonia con i principi consolidati nelle società democratiche moderne.

104. È peraltro sufficiente prendere atto del fatto che il legislatore dell’Unione ha deciso precisamente di mantenere, mediante l’adozione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare metodi particolari di macellazione prescritti dai riti religiosi. Occorre sottolineare, ancora una volta, che il requisito secondo il quale, in forza di tale disposizione, le macellazioni rituali possono essere effettuate solo in un «macello», si limita soltanto a richiamare la regola generale, applicabile a prescindere dal metodo prescelto di macellazione dell’animale, che si impone in forza del regolamento n. 853/2004.

105. A tal riguardo, mi preme ricordare che la «limitazione» di cui al caso di specie non riguarda la macellazione senza stordimento, bensì l’obbligo, più generale, di ricorrere a macelli riconosciuti ai sensi del regolamento n. 853/2004.

106. Come è stato sottolineato nell’ambito di discussioni condotte a livello nazionale, dietro la questione specifica della macellazione rituale appare molto rapidamente il rischio di stigmatizzazione, rischio storicamente elevato e che si deve stare attenti a non alimentare (41).

107. Nulla consente di escludere che una macellazione senza stordimento effettuata in buone condizioni (42) possa rivelarsi meno dolorosa per gli animali rispetto ad una macellazione con previo stordimento effettuata in condizioni in cui, per evidenti ragioni di redditività e tenuto conto della considerevole industrializzazione del settore della produzione di alimenti di origine animale, lo stress e la sofferenza subiti dagli animali al momento dell’abbattimento vengono aggravati (43).

108. Con il rischio di dover ricordare una cosa ovvia, tutte le forme di abbattimento sono per natura violente e, di conseguenza, problematiche dal punto di vista della sofferenza animale (44).

109. Sulla scorta di numerosi studi e indagini (45), personalmente, non sono convinto che il ricorso ai macelli riconosciuti costituisca sempre una protezione assai efficace contro la sofferenza animale, che, di per sé, giustificherebbe una limitazione della libertà di religione.

1) Sulla necessità di una limitazione della libertà di religione ai fini della protezione del benessere degli animali

110. In forza della giurisprudenza ormai consolidata (46) della Corte, la protezione del benessere degli animali può costituire un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte degli Stati membri, del Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (47). Al protocollo in parola corrisponde adesso l’articolo 13 TFUE, disposizione d’applicazione generale del Trattato FUE, che compare nella prima parte di quest’ultimo, dedicata ai principi (48).

111. Si pone la questione se, in presenza di una limitazione alla libertà di religione, l’obbligo di ricorrere ai macelli riconosciuti sia giustificato, nel contesto particolare della festa musulmana del sacrificio, dalla necessità di proteggere il benessere degli animali.

112. A mio avviso, è legittimo dubitarne.

113. È vero che corrisponde all’interesse generale evitare macellazioni «selvagge» effettuate in condizioni dubbie dal punto di vista del benessere degli animali, il che implica, a priori, che sia preferibile che la macellazione degli animali venga praticata in stabilimenti controllati dalle autorità pubbliche (49) o che osservano norme specifiche in termini di attrezzature e di logistica.

114. Ciò non deve tuttavia portare a ritenere che tali stabilimenti, nell’ambito del tutto particolare della celebrazione della festa musulmana del sacrificio, debbano necessariamente essere macelli riconosciuti ai sensi del regolamento n. 853/2004.

115. A rischio di ripetermi, nella specie non si pone la questione se la macellazione senza stordimento debba essere proibita in nome del benessere degli animali, bensì di stabilire se, nell’ambito della deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, il ricorso ai macelli riconosciuti offra, in occasione della celebrazione della festa musulmana del sacrificio, un plusvalore in termini di benessere degli animali rispetto ad un locale temporaneamente adibito a macellazione non riconosciuto.

116. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità offerta nella Regione Fiandre di procedere, fino al 2014, a macellazioni rituali, occorre osservare che la Commissione stessa, a seguito dell’audit effettuato in Belgio dai suoi servizi fra il 24 novembre e il 3 dicembre 2014 al fine di valutare i controlli del benessere degli animali in occasione della macellazione negli stabilimenti temporanei fino a quel momento autorizzati, ha affermato che detti locali presentavano garanzie soddisfacenti, prendendo nota degli sforzi realizzati dalle autorità belga per migliorare la situazione.

117. Nella relazione di audit del 30 luglio 2015, la Commissione ha infatti rilevato che le autorità competenti facevano il necessario affinché le stesse condizioni in materia di benessere degli animali fossero rispettate nei locali temporaneamente adibiti alla macellazione di cui essa era venuta a conoscenza. Stando a tale relazione, si era concluso che, benché l’abbattimento di animali senza stordimento per riti religiosi al di fuori di un macello riconosciuto non avesse rispettato il regolamento n. 1099/2009, le autorità nazionali competenti avevano profuso sforzi considerevoli affinché le stesse condizioni in materia di benessere degli animali fossero rispettate durante le feste religiose in locali oggetto di regolamentazione.

118. Con tale constatazione, i servizi della Commissione sembrano aver implicitamente considerato che i locali temporaneamente adibiti alla macellazione che presentano determinate caratteristiche, senza rispondere necessariamente alla definizione di macelli riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, possano essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di protezione del benessere degli animali per le macellazioni effettuate in occasione della celebrazione della festa musulmana del sacrificio. Trattandosi di una celebrazione che ha luogo soltanto una volta l’anno e in considerazione del fatto che gli animali macellati in occasione di tale celebrazione non sono destinati, in linea di principio, a permanere a lungo nei luoghi di macellazione, la creazione di siffatti macelli riconosciuti non sembra costituire un requisito realmente pertinente. Le condizioni che gli stabilimenti devono soddisfare, in forza segnatamente del regolamento n. 853/2004, sono state concepite, infatti, per stabilimenti destinati al mercato quotidiano dell’offerta e della domanda.

119. Peraltro, nel contesto specifico di un picco della domanda di macellazione, come quello che può essere registrato in occasione della festa nazionale del sacrificio, ci si può persino chiedere se non sia in grado di rispondere meglio alle preoccupazioni relative al benessere degli animali il fatto di autorizzare le macellazioni in locali temporanei che rispondano a norme sanitarie specifiche, senza tuttavia corrispondere alla definizione di macelli riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009. La creazione di siffatti locali, riducendo la pressione per i locali di macellazione riconosciuti, può contribuire a che, in definitiva, la macellazione avvenga in condizioni migliori per l’animale dal punto di vista, segnatamente, dello stress subito.

2) Sulla proporzionalità di una limitazione della libertà di religione ai fini della protezione del benessere degli animali

120. In conformità dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, le limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e devono essere proporzionate.

121. La limitazione di cui al caso di specie, ossia quella che risulterebbe dall’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 di ricorrere a macelli riconosciuti, vale a dire a stabilimenti che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento n. 853/2004, risulta pacificamente dalla legge.

122. Per contro, e per il caso in cui si dovesse ritenere che si è in presenza di una limitazione della libertà di religione e che tale limitazione sia giustificata, dubito che siffatta limitazione possa essere reputata proporzionata all’obiettivo perseguito.

123. In conformità di una costante giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che gli inconvenienti causati dalla stessa non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti (50) e che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa (51).

124. Orbene, ritengo che l’obbligo di praticare la macellazione in un macello riconosciuto possa eccedere quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’obiettivo della protezione del benessere degli animali allorché è in discussione la macellazione di un animale al fine del compimento di un rito religioso in un periodo ben preciso dell’anno e in vista di un consumo più o meno immediato.

125. A tal riguardo, occorre rilevare che l’allegato III del regolamento n. 853/2004 prevede numerosi requisiti cui devono rispondere i macelli, al fine di essere riconosciuti a norma di tale regolamento.

126. È tuttavia lecito chiedersi se, in presenza di una limitazione della libertà di religione, il rispetto di tutti i suddetti requisiti si imponga nel contesto molto particolare dell’aumento puntuale della domanda di macellazione in occasione della festa musulmana del sacrificio.

127. Di conseguenza, e senza aspirare ad essere esaustivi, appare che talune delle prescrizioni previste all’allegato III del regolamento n. 853/2004, come i requisiti strutturali relativi, segnatamente, ai laboratori di sezionamento o al deposito refrigerato delle carni, possono risultare superflui per far fronte al picco della domanda di macellazioni rituali registrato in occasione della festa musulmana del sacrificio, trattandosi di stabilimenti che vengono utilizzati soltanto una volta l’anno e nei quali la carne viene consegnata, in linea di principio, direttamente all’utilizzatore finale.

128. In conseguenza di quanto precede e per il caso in cui si dovesse ritenere che le disposizioni controverse limitino la libertà di religione, sono del parere che esista sicuramente una soluzione meno gravosa di quella che obbliga a ricorrere a macelli riconosciuti in occasione della festa musulmana del sacrificio.

b) Libertà di religione e protezione della sicurezza alimentare e della sanità pubblica

129. Qualora venisse constatato che la regola enunciata all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009 è costitutiva di una limitazione alla libertà di religione, si porrebbe parimenti la questione se essa possa essere giustificata per motivi legittimi di interesse generale relativi alla sicurezza alimentare e alla salute umana.

130. In effetti, il regolamento n. 853/2004, al quale rimanda il regolamento n. 1099/2009, persegue, anzitutto, obiettivi di sicurezza alimentare i quali, in definitiva, sono direttamente intesi a tutelare la salute umana.

131. Tuttavia, e in prosecuzione di quanto rilevato in precedenza, il divieto totale di macellazione al di fuori degli stabilimenti riconosciuti in conformità delle norme stabilite all’allegato III del regolamento n. 853/2004 potrebbe non risultare sufficientemente pertinente, sotto il profilo della sicurezza alimentare e della salute pubblica, per giustificare la limitazione all’adempimento dell’obbligo religioso di macellare o di far macellare un animale in occasione di un evento annuale molto specifico, nella specie in occasione della festa musulmana del sacrificio.

132. Come constatato, segnatamente, dalla Commissione nella relazione di audit del 30 luglio 2015, stabilimenti temporaneamente adibiti alla macellazione, rispondenti a determinate norme sanitarie specifiche, possono essere in grado di presentare garanzie sufficienti sotto il profilo della salute pubblica e della sicurezza alimentare per rispondere alla domanda, elevata, ma estremamente limitata nel tempo, di macellazioni in occasione della festa musulmana del sacrificio.

133. Risulta dalle considerazioni che precedono che, a mio avviso, non può concludersi che l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, comporti una limitazione della libertà di religione. Tuttavia, e unicamente per il caso in cui, al contrario, si dovesse ritenere che tale limitazione sussista, sono del parere che essa non possa essere considerata giustificata da obiettivi legittimi di interesse generale di benessere degli animali e di protezione della salute pubblica e della sicurezza alimentare. In ogni caso, tale limitazione non può essere reputata, a mio avviso, proporzionata al perseguimento di tali obiettivi.

4. Domanda di esame della validità e/o domanda di interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009?

134. Nella specie, il giudice del rinvio ha deciso di limitare la sua questione pregiudiziale ad una domanda di esame della validità delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009.

135. Orbene, come indicato dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte, sarebbe stato indubbiamente più utile, per il giudice del rinvio, interpellare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 1099/2009 e 853/2004, in particolare per quanto attiene alla flessibilità offerta agli Stati membri quanto alle norme che devono disciplinare il riconoscimento dei macelli, e, segnatamente, al fine di stabilire in che misura gli Stati membri possano tenere conto di situazioni specifiche, come quella che può presentarsi in uno Stato membro (o in una parte di esso) in occasione della festa musulmana del sacrificio.

136. Da parte mia, non sono del tutto persuaso riguardo a siffatto approccio, il quale si risolverebbe, in definitiva, nel ritornare sulla regola, che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è di applicazione generale, secondo la quale la macellazione degli animali deve essere effettuata in macelli riconosciuti.

137. Pur se è vero che i regolamenti nn. 1099/2009 e 853/2004 introducono alcuni elementi di flessibilità, nella misura in cui prevedono non soltanto talune deroghe all’obbligo di rivolgersi a macelli riconosciuti, ma anche deroghe al rispetto di determinate prescrizioni tecniche imposte ai locali di macellazione (52), segnatamente, per le «unità mobili di macellazione» e i «macelli di piccole dimensioni» che si dedicano alla vendita diretta (53), dubito che, nella presente causa, si sia in grado di determinare, in maniera precisa e indipendentemente da un esame approfondito di tutti i requisiti risultanti da tali regolamenti, le circostanze che giustificherebbero una deroga ai requisiti strutturali imposti ai locali di macellazione, requisiti che rivestono una notevole importanza nell’elaborazione di tali regolamenti.

138. A tal riguardo, vorrei ricordare che, nella specie, ci si trova di fronte, tutt’al più, ad un problema di ordine congiunturale, problema che, stando alla mia comprensione del fascicolo, sembra essere stato nel frattempo risolto.

139. Più fondamentalmente, pare che i ricorrenti nel procedimento principale intendano in realtà rivendicare un’attenuazione delle norme e dei requisiti sanitari applicabili nel settore degli alimenti di origine animale, poiché essi sono restii ad accollarsi i costi che comporta il rispetto di tali requisiti.

140. Non sembra opportuno, in tale contesto, tentare di elaborare orientamenti generali d’interpretazione, i quali, in definitiva, potrebbero compromettere le regole enunciate con precisione nella normativa attualmente applicabile in materia di abbattimento degli animali.

IV. Conclusione

141. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) nei seguenti termini:

Dall’esame della questione pregiudiziale non emerge alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, alla luce del diritto alla libertà di religione come sancito all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e come preso in considerazione all’articolo 13 TFUE in relazione al benessere degli animali.

1 Lingua originale: il francese.

2 Direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (GU 1974, L 316 pag. 10). Nei considerando di tale direttiva era indicato, segnatamente, che «occorre generalizzare la pratica dello stordimento con mezzi riconosciuti adeguati [e] che occorre tuttavia tener conto delle prescrizioni specifiche di taluni riti religiosi».

3 Regolamento del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1). Il considerando 18 di tale regolamento così recita: «Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

4 Occorre osservare che la normativa applicabile in precedenza non prevedeva criteri dettagliati per il riconoscimento dei macelli, cosicché gli Stati membri disponevano di un potere discrezionale per determinare gli stabilimenti, eventualmente temporanei, che potevano essere riconosciuti come stabilimenti assimilabili a macelli [v. segnatamente articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU 1993, L 340, pag. 21), come modificata].

5 Designata anche come la Grande Festa (Aïd-el-Kebir), tale festa celebra la forza della fede di Ibrahim (Abramo nella tradizione biblica), simbolizzata dall’episodio in cui accetta di sacrificare, su ordine di Dio, l’unico figlio Ismaele (Isacco nella tradizione biblica). Dopo aver accettato l’ordine divino, Dio invia l’arcangelo Jibril (Gabriele) che, all’ultimo momento, sostituisce al figlio un montone che fungerà da offerta sacrificale. È in ricordo di tale devozione di Ibrahim al proprio Dio che ciascuna famiglia musulmana sacrifica un animale nel rispetto di determinate regole.

6 In conformità delle disposizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, taluni Stati membri non autorizzano la macellazione rituale senza stordimento. Così, a quanto mi consta, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Slovenia o, ancora, il Regno di Svezia, consentono le macellazioni di animali solo previo stordimento. Più recentemente, sembra che si sia delineato un accordo politico nelle Regioni Fiandre e Vallonia per vietare la macellazione di animali senza stordimento a partire dal 2019.

7 GU 2004, L 139, pag. 55, e rettifica GU 2004, L 226, pag. 22.

8 Ad una data mobile a partire dal settantesimo giorno successivo alla fine del mese islamico del ramadan.

9 Nella tradizione musulmana, durante la festa del sacrificio, i musulmani possono scegliere gli animali che possono essere sacrificati: può trattarsi di un ovino (castrato, pecora o montone), di un bovino (mucca, toro o vitello) o di un caprino (capra o caprone).

10 Secondo i lavori preparatori della legge di modifica del 1995, quest’ultima possibilità era motivata dalle capacità insufficienti di numerosi macelli in determinati periodi.

11 In tale contesto, spettava ai rappresentanti della comunità musulmana valutare le capacità di macellazione di un’area geografica specifica e informarne l’amministrazione comunale interessata.

12 In tale contesto, il Ministro di cui trattasi ha segnatamente richiamato la relazione finale, pubblicata il 30 luglio 2015, di un audit effettuato dai servizi della Commissione europea in Belgio dal 24 novembre al 3 dicembre 2014 al fine di valutare i controlli relativi al benessere degli animali durante la macellazione e le operazioni annesse [DG(SALUTE) 2014-7059 – RM] (in prosieguo: la «relazione di audit del 30 luglio 2015»). Tale relazione indicava, in particolare, che «l’abbattimento di animali senza stordimento per riti religiosi al di fuori di un macello non rispetta il regolamento».

13 I ricorrenti nel procedimento principale si fondano sull’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), iii), del regolamento n. 1099/2009, il quale esclude l’applicabilità di quest’ultimo qualora gli animali siano abbattuti durante «eventi culturali o sportivi». Conformemente all’articolo 2, lettera h), di tale regolamento, si tratta di eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, qualora non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa.

14 Emerge dal fascicolo che il numero di tali locali temporaneamente adibiti alla macellazione ammontava a 59. Solo due di essi sono stati trasformati in macelli nel 2015 e tre di essi nel 2016.

15 V., segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 25).

16 Con tale espressione si intende il complesso della normativa europea relativa all’igiene degli alimenti, entrata in vigore il 1° gennaio 2006 al fine di semplificare ed armonizzare i testi applicabili nell’Unione.

17 V., segnatamente, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 31).

18 V. segnatamente, sul punto, la linea argomentativa della Regione Fiandre, che argomenta che la questione riguarda una circostanza puramente interna, ossia l’asserita insufficienza della capacità di macellazione dei macelli riconosciuti in una determinata regione in un periodo ben preciso. V. anche le osservazioni del governo dei Paesi Bassi, che argomenta che la possibilità di assicurare una siffatta disponibilità di carne halal incomberebbe agli Stati membri e non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dei regolamenti nn. 1099/2009 e 853/2004.

19 V. sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105 punto 44); del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 45), e del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 45).

20 V., segnatamente, sentenza del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

21 V., segnatamente, sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (C‑205/15, EU:C:2016:499, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

22 GAIA si riferisce, in particolare, ad uno studio dell’università di Bristol, dal quale emergerebbe che il 95% degli studiosi musulmani concorda sul fatto che uno stordimento che non comporta la morte dell’animale da macellare sia halal [v. Fuseini, A., «The Perception and Acceptability of Pre-Slaughter and Post-slaughter Stunning for Halal Production: the Views of UK Islamic Scholars and Halal Consumers», Meat Science 123, 2017, pagg. da 143 a 153].

23 Taluni paesi musulmani, come la Giordania o la Malesia, tollererebbero uno stordimento in occasione della macellazione rituale, a condizione che sia reversibile, vale a dire che non provochi la morte dell’animale. Viene inoltre menzionato spesso il caso della Nuova Zelanda (paese che è il maggiore produttore mondiale di carne ovina), che esporta verso paesi musulmani carne proveniente da macellazioni di animali con stordimento.

24 Come dichiarato dalla Corte EDU nella sentenza del 17 dicembre 2013 (Vartic c. Romania, CE:ECHR:2013:1217JUD001415008, § 34 e la giurisprudenza ivi citata), l’obbligo di neutralità impedisce alle autorità pubbliche di valutare la validità e la legittimità delle credenze religiose o delle modalità di espressione delle medesime.

25 V., segnatamente, sentenza della Corte EDU del 27 giugno 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia (CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 73). V., più in generale, per quanto riguarda i precetti alimentari motivati dalla religione, sentenze della Corte EDU del 7 dicembre 2010, Jakóbski c. Polonia (CE:ECHR:2010:1207JUD001842906), e del 17 dicembre 2013, Vartic c. Romania (CE:ECHR:2013:1217JUD001415008).

26 I tre giorni che seguono la celebrazione della festa musulmana del sacrificio sono denominati i giorni del Tachriq nella tradizione musulmana. A tal riguardo, GAIA ha proceduto, in udienza, ad una descrizione delle diverse correnti esistenti nella materia.

27 V., a tal riguardo, relazione della proposta della Commissione del regolamento «igiene» [COM(2000) 438 definitivo, pag. 10], concretizzata dall’adozione del regolamento n. 853/2004, che sottolinea il grande interesse di ricorrere a macelli riconosciuti sulla base di norme igieniche rigorose.

28 V., in tal senso, considerando 2 del regolamento n. 853/2004.

29 V. considerando 4 del regolamento n. 853/2004.

30 V., in tal senso, considerando 9 del regolamento n. 853/2004.

31 V. considerando 18 del regolamento n. 853/2004, ai sensi del quale «i requisiti strutturali e in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento si applic[a]no a tutti i tipi di stabilimenti, comprese le piccole imprese e le unità di macellazione mobili».

32 V., segnatamente, considerando 19 del regolamento n. 853/2004. Tale considerando enuncia che la procedura che consente flessibilità agli Stati membri dovrebbe essere trasparente e per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

33 In tale contesto, il giudice del rinvio fa riferimento, segnatamente, alla relazione di audit del 30 luglio 2015. Tale relazione indicava, infatti, che «l’abbattimento di animali senza stordimento per riti religiosi al di fuori di un macello non rispetta il regolamento», e ciò benché l’autorità centrale competente «[abbia] profuso sforzi notevoli affinché siano rispettate le stesse condizioni in materia di benessere degli animali durante le feste religiose in locali oggetto di regolamentazione».

34 La Commissione menziona, in tale contesto, la giurisprudenza della Corte EDU [v., segnatamente, Corte EDU del 3 dicembre 2009, Skugar e a. c. Russia (CE:ECHR:2009:1203DEC004001004), concernente l’utilizzazione di un numero di identificazione fiscale].

35 V., in tal senso, sentenza della Corte EDU del 30 giugno 2011, Association des Témoins de Jéhovah c. Francia (CE:ECHR:2011:0630JUD000891605, § 52 e la giurisprudenza ivi citata), ai sensi della quale «la liberta' di religione non presuppone affatto che alle Chiese o ai loro fedeli debba applicarsi un regime fiscale diverso da quello degli altri contribuenti».

36 Diversi intervenienti, e segnatamente la Regione Fiandre, hanno rilevato che tale insufficienza di luoghi di macellazione non era, nella specie, dimostrata.

37 V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (C‑543/14, EU:C:2016:605, punto 29).

38 E ciò malgrado la possibilità per gli Stati membri di adottare, in forza dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1099/2009, «disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute [in tale] regolamento». Ricordo che il considerando 18 di detto regolamento indica, in tal senso, che «è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro».

39 Il corsivo è mio.

40 V. la posizione del governo del Regno Unito, che afferma che è scientificamente dimostrato che lo stordimento degli animali al fine di renderli incoscienti al momento dell’abbattimento costituisce un metodo efficace per ridurre la sofferenza animale. Nello stesso senso, il governo estone ha richiamato uno studio intitolato «Report on Good and Adverse practices – Animal Welfare Concerns in Relation to Slaughter Practices from the Viewpoint of Veterinary Sciences», condotto nell’ambito del progetto europeo DIALREL («Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter») e disponibile al seguente indirizzo: http://www.dialrel.eu/dialrel-results/veterinary-concerns.html.

41 Riprendo pressoché alla lettera le conclusioni di una relazione effettuata in nome della commissione di inchiesta dell’Assemblée nationale (Camera dei deputati) francese datata 20 settembre 2016 sulle condizioni di macellazione degli animali da macello nei macelli francesi (http://www2.assemblee-nationale.fr/14/autres-commissions/commissions-d-enquete/conditions-d-abattage-des-animaux-de-boucherie-dans-les-abattoirs-francais/).

42 In tale contesto, mi sembra interessante rilevare che è proprio in nome del rispetto accordato agli animali e dell’importanza data al loro benessere che l’atto di abbattimento degli animali è, nelle tradizioni ebrea e musulmana, ritualizzato.

43 Le associazioni a difesa della causa degli animali menzionano regolarmente le condizioni estremamente criticabili nelle quali viene effettuata la macellazione nei macelli che tuttavia sono riconosciuti. Nella relazione, già menzionata alla nota 41, il relatore rileva «la tentazione di taluni operatori del settore di utilizzare le questioni sollevate dalla macellazione rituale per far dimenticare le difficoltà, molto serie (…) incontrate dalla macellazione tradizionale in termini di benessere degli animali».

44 Come enunciato dal considerando 2 del regolamento n. 1099/2009, «[l]’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti».

45 In occasione delle mie ricerche, ho potuto rilevare che, sebbene la regola generale applicabile attualmente sia quella della macellazione che deve essere praticata in macelli riconosciuti, un numero significativo di allevatori e di associazioni a tutela degli animali milita a favore della tesi secondo cui la macellazione effettuata il più vicino possibile ai luoghi di allevamento degli animali è sicuramente la soluzione più adeguata dal punto di vista del benessere degli animali.

46 V., segnatamente, sentenze del 17 gennaio 2008, Vaime Agrar Handel e ZVK (C‑37/06 e C‑58/06, EU:C:2008:18, punti 22 e 23 e la giurisprudenza ivi citata); del 19 giugno 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel (C‑219/07, EU:C:2008:353, punto 27), nonché del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export (C‑424/13, EU:C:2015:259, punto 35).

47 GU 1997, C 340, pag. 110.

48 V. sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export (C‑424/13, EU:C:2015:259, punto 35).

49 V., in tal senso, sentenza della Corte EDU del 27 giugno 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia (CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 77).

50 V., segnatamente, sentenze dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata), e del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 54).

51 V., segnatamente, sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible (C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 29), e del 9 giugno 2016, Pesce e a. (C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punto 48).

52 V., a tal riguardo, articolo 10, paragrafi da 3 a 8, del regolamento n. 853/2004.

53 V. considerando 40 e 47 del regolamento n. 1099/2009.